Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2400 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. I, 02/02/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.R., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Gino Mannocci e Susanna

Lollini, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultima in

Roma, via Pasubio, n. 15;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente in via incidentale –

contro

D.C.R.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Genova depositato il 3

luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 marzo 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” D.C.R. ha proposto ricorso per cassazione il 2 luglio 2007 sulla base di un unico, complesso motivo avverso il provvedimento della Corte d’appello di Genova depositato il 3 luglio 2006 con cui è stata rigettata la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta dallo stesso D.C. per l’eccessiva protrazione di una procedura fallimentare a suo carico.

Il ricorso reca motivo seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366-bis c.p.c..

Il Ministero ha resistito con controricorso e a sua volta ha proposto ricorso incidentale.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda sul rilievo che nella fattispecie in esame la protrazione della durata della procedura fallimentare per dieci anni risulta giustificata dalla inserzione in essa di molteplici fasi di autonoma cognizione, che, da un lato, si risolvono in motivi di apprezzabile caratterizzazione del processo fallimentare in termini di complessità e, dall’altra, in quanto suscettibili di dar luogo a separati giudizi di equa riparazione se ed in quanto connotate da eccessiva durata, non possono legittimamente essere valutate come componenti del fatto costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente in questa specifica sede.

Preliminarmente, deve essere esaminato l’unico motivo del ricorso incidentale del Ministero, che contesta l’applicabilità della L. n. 89 del 2001 allorchè il processo presupposto sia un fallimento. La doglianza è manifestamente infondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 3 settembre 2003, n. 12807), la disciplina dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui da vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso.

Il ricorso principale è, invece, manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati. Con riferimento alla fase fallimentare – il cui “dies a quo” coincide con la data della sentenza di fallimento ed il “dies ad quem” con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale – deve escludersi che la valutazione del termine di ragionevole durata vada effettuata con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell’attivo ai creditori, senza tener conto di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa, in quanto, le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette a tale recupero ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice, nell’ambito della valutazione della “complessità del caso”, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2. Resta, tuttavia, ferma la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; cosi come, per converso, rimangono addebitabili allo Stato apparato – e dunque valutabili per l’irragionevolezza dei relativi tempi – errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione (Cass., Sez. 1^, 10 novembre 2006, n. 24040).

Da questo principio si è discostata la Corte d’appello, che erroneamente ha escluso che le fasi incidentali di autonoma cognizione possano essere valutate come componenti del fatto costitutivo del diritto all’equa riparazione del fallito”.

Letta la memoria del ricorrente in via principale;

considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni relative allo stesso decreto;

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso principale deve essere accolto e il ricorso incidentale rigettato;

che, cassato il decreto impugnato, la causa (non ricorrendo le condizioni per la decisione nel merito da parte di questa Corte) deve essere rinviata alla Corte d’appello di Genova, che la deciderà in diversa composizione facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa, il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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