Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 240 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2999-2014 proposto da:

IMPIANTI SVILUPPO PALAFAVERA SISP DI R.M. & C SAS IN

LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore F.G., PALAFAVERA SRL, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore R.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA PAISIELLO 55, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentate e difese dagli

avvocati IVONE CACCIAVILLANI, CHIARA CACCIAVILLANI giusta procura a

margino del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO

che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO E MARE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1372/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI per delega;

udito l’Avvocato DANIELA GIACOBBE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Società Impianti Sviluppo Palafavera (S.I.S.P.) s.a.s. e Palafavera s.r.l. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva accolto la domanda avanzata nei confronti dei medesimi dal Ministero dell’Ambiente, per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di cessione di ramo d’azienda, dalla prima società alla seconda, in data 24 novembre 2003.

2.- La Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 10 giugno 2013, ha rigettato il gravame. Il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado quanto all’esistenza del credito precedente l’atto dispositivo (perchè relativo a risarcimento dei danni causati da reato, oggetto di accertamento in sede penale al momento dell’atto di cessione, ed, in sede civile, con giudizio ancora in corso pendente l’appello per la revocatoria); quanto all’eventus damni (perchè l’alienazione dell’azienda aveva inciso sulla possibilità di soddisfare le ragioni creditorie del Ministero e non era invocabile l’esenzione di cui all’art. 2901 c.c., comma 3); quanto alla consapevolezza delle convenute di recare danno alle ragioni dei creditori (sia per la posteriorità dell’atto dispositivo rispetto alla sentenza di condanna della Corte d’appello penale n. 402/2003 sia per le relazioni personali e di parentela tra le persone fisiche componenti le due compagini sociali). In particolare, la Corte di appello ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale in merito alla tutela del credito c.d. litigioso; ha ritenuto non dimostrato – sia ai fini dell’eventus damni che ai fini dell’applicabilità dell’art. 2901 c.c., comma 3 – che la cessione di ramo d’azienda fosse parte di un piano di rientro concordato con le banche creditrici della società cedente per evitare il fallimento di quest’ultima; ha rigettato il motivo con cui si contestava la preesistenza del debito risarcitorio all’atto di disposizione, nonchè il motivo con cui si sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo in capo a R.C. (accomandante della cedente e legale rappresentante della cessionaria) ed alla liquidatrice della S.I.S.P., F.G. (madre di R.C. e moglie di R.M., deceduto nelle more, già legale rappresentante della cedente).

La Corte di appello ha condannato le appellanti al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero appellato, liquidate in Euro 10.000,00, oltre accessori se dovuti, respingendo una questione di legittimità costituzionale posta dalle appellanti.

3.- Avverso la sentenza, Società Impianti Sviluppo Palafavera (S.I.S.P.) di R.M. & C. s.a.s. in liquidazione e Palafavera s.r.l. hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria e da discussione orale.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, si è difeso con controricorso, erroneamente intestato all'”Agenzia delle Entrate”, ed ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2049 c.c., art. 185 c.p. e art. 538 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, relativamente all’accertamento dell’esistenza del credito per la cui conservazione il Ministero dell’Ambiente ha agito in revocatoria.

Il credito è stato oggetto di altro giudizio, oramai concluso con la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 8689 del 29 aprile 2015, che, rigettando l’impugnazione di S.I.S.P., ha fatto venire meno il presupposto fondante la censura. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le ricorrenti hanno riconosciuto siffatta situazione processuale conseguente al giudicato ed hanno rinunciato al primo motivo di ricorso.

Questo è perciò inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.- Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. sotto diverso profilo e degli artt. 61, 115, 116 e 191 c.p.c.”.

Le ricorrenti ripropongono la questione – già risolta dal giudice d’appello con il rigetto del corrispondente motivo di gravame – dell’insussistenza dell’eventus damni perchè, data la grave situazione della S.I.S.P., fortemente indebitata con le banche, il Ministero non avrebbe avuto alcuna ragionevole chance di soddisfarsi sui beni della debitrice. Lamentano, inoltre: vizi dell’istruttoria perchè sarebbe stata trascurata la richiesta di prova testimoniale avanzata sia in primo che in secondo grado; erronea od insufficiente lettura della relazione tecnica contabile di parte e dei bilanci; mancato espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.

2.1.- Col quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3, e artt. 61, 115 e 116 e 191 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

Le ricorrenti richiamano la giurisprudenza relativa all’art. 2901 c.c., comma 3 per sostenere che la cessione del ramo d’azienda avrebbe avuto carattere di strumentalità necessaria al soddisfacimento dei crediti delle banche, come da risultanze della relazione contabile di parte prodotta in giudizio. Pongono nuovamente le questioni concernenti la valutazione e l’acquisizione delle prove di cui al secondo motivo.

3.- Entrambi i motivi – da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – deducono surrettiziamente vizi di violazione di legge, ma attengono esclusivamente all’accertamento dei fatti ed alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito.

La valutazione sull’esistenza, in concreto, dell’eventus damni rientra nell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr., tra le altre, Cass. ord. n. 22878/12).

Analogamente è a dirsi quanto all’apprezzamento dell’esistenza di debiti scaduti e della strumentalità ed indispensabilità dell’atto dispositivo rispetto al relativo adempimento.

I fatti storici indicati come rilevanti dalle ricorrenti sono stati esaminati dal giudice e sono stati reputati privi di riscontro probatorio, mediante un motivato esame dei bilanci societari e della relazione contabile di parte, non reputati sufficienti a dimostrare nè che il patrimonio di S.I.S.P. fosse già stato eroso dai debiti precedenti e che la società sarebbe potuta fallire, nè che l’atto dispositivo avesse evitato questo fallimento fornendo la liquidità necessaria a soddisfare i debiti scaduti verso le banche.

3.1.- Nel caso di specie, peraltro, nemmeno risulta dedotto il vizio di motivazione, unico astrattamente configurabile sia rispetto all’accertamento dei fatti storici e contabili sostenuti dalle ricorrenti, sia rispetto al mancato accoglimento della richiesta di prova testimoniale,ed al mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio contabile (cfr., quanto a questo secondo aspetto, Cass. n. 6715/13 e ord. n. 13716/16).

Sarebbero peraltro estranei al vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 i profili di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione, ai quali le ricorrenti fanno cenno nell’esporre i motivi di ricorso e sui quali tornano ad insistere con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 13928/15, nel senso che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4.).

I motivi secondo e quarto sono perciò inammissibili.

4.- Col terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1 e 2 e art. 1391 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e nullità della sentenza per mancata indicazione delle ragioni di diritto a base della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Le ricorrenti, collegando il profilo della preesistenza del credito con quello della sussistenza dell’elemento soggettivo, sostengono che la Corte di merito si sarebbe sbagliata perchè avrebbe valorizzato la sentenza penale n. 402/2003 della Corte d’appello di Venezia che, prima del compimento dell’atto dispositivo, aveva condannato al risarcimento del danno in favore del Ministero dell’Ambiente soltanto R.C., quale persona fisica, senza pronunciarsi sulla responsabilità della S.I.S.P. Il giudice di merito non avrebbe considerato che soltanto dopo la cassazione di detta sentenza con la decisione di legittimità n. 13440/04 (successiva all’atto di cessione di ramo d’azienda) e la sentenza della Corte d’appello civile in sede di rinvio n. 449/11 è stata accertata la responsabilità civile della società cedente. Pertanto, non avendo la società, in persona del suo legale rappresentante dell’epoca, alcuna contezza di poter esser debitrice del Ministero al momento dell’atto dispositivo del 24 novembre 2003, non sarebbe stato sufficiente l’accertamento della scientia damni, ma sarebbe stato necessario accertare la dolosa preordinazione della debitrice cedente e la partecipazione della cessionaria.

4.1.- Sotto altro profilo, la sentenza viene criticata anche quanto all’accertamento della scientia damni, perchè sarebbe mancata “qualsivoglia motivazione” idonea a sorreggerlo sia nei confronti della liquidatrice della società cedente S.I.S.P. che nei confronti di R.C., quale legale rappresentante della società cessionaria Palafravena s.r.l.

5.- Il primo motivo di ricorso è infondato avuto riguardo al principio di diritto per il quale anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (così Cass. S.U. n. 9440/04 e numerose altre conformi, fino alla recente Cass. n. 5916/16), con la conseguenza che, nell’ipotesi di credito contestato o litigioso, quand’anche l’accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia damni del debitore e del terzo, non anche il consilium fraudis (così Cass. n. 1968/09).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato – con apprezzamento di fatto nemmeno censurato – che in sede penale il Ministero dell’ambiente si costituì parte civile chiedendo il risarcimento dei danni provocati dai reati ascritti, non solo agli imputati che rivestivano la qualità di amministratori, ma a tutti gli imputati – tra i quali, oltre a R.M., accomandatario e legale rappresentante della S.I.S.P., anche R.C., accomandante della stessa società – delle cui conseguenze civili la società avrebbe dovuto rispondere quale responsabile civile. Essendo l’atto dispositivo successivo a questa costituzione di parte civile in sede penale, anche a voler prescindere dalla data di commissione dell’illecito, non vi è dubbio che la cessione di ramo d’azienda sia stata posta in essere dopo che la ragione di credito del Ministero era sorta ed il Ministero aveva agito in giudizio per il suo riconoscimento. Nè rileva che nei confronti del legale rappresentante della società non vi sia stata pronuncia di condanna in sede penale (perchè R.M. patteggiò nel primo grado del giudizio penale ed, essendo deceduto nelle more, si ebbe lo stralcio della sua posizione in appello), poichè il processo penale, chiuso con la dichiarazione di prescrizione di tutti i reati e con la condanna di R.M. al risarcimento dei danni in favore del Ministero costituito parte civile, proseguì poi in sede civile, col giudizio di rinvio svoltosi per l’accertamento della responsabilità civile della società in solido con quella di R.C., quale suo incaricato o preposto ex art. 2049 c.c. (peraltro, come già detto, concluso con sentenza di condanna confermata da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 8689/15).

Il principio di diritto su richiamato è stato perciò correttamente applicato dalla Corte di appello che ha indagato in merito alla sussistenza della scientia damni, non del consilium fraudis.

5.1.- Quanto al secondo profilo di censura, va qui ribadito che in tema di azione revocatoria ordinaria, allorchè l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione – per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione – è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 17327/11, n. 27546/14 ed altre), come accaduto nel caso di specie.

In merito ai vizi di motivazione, va tenuto conto della modifica apportata all’art. 360 c.p.c., dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 10, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 giugno 2013), che consente esclusivamente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, mentre è possibile denunciare in cassazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – impropriamente richiamati dalle ricorrenti – solo “l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. S.U. n. 8053/14).

Nella specie, essendovi adeguata motivazione in merito alla prova presuntiva sulla scientia damni sia della liquidatrice della società debitrice cedente sia del legale rappresentante della società terza cessionaria, il terzo motivo va rigettato.

6.- Col quinto ed ultimo motivo, in riferimento alla condanna subita al pagamento delle spese di lite in favore della controparte P.A., si sostiene l’illegittimità costituzionale della disciplina dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 21 come modificato dalla L. n. 103 del 1979. La questione, quanto al profilo della condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione dello Stato, non è rilevante.

In merito è sufficiente richiamare la motivazione della già menzionata sentenza di questa Corte n. 8689/15, laddove si evidenzia “che la normativa della quale la ricorrente sospetta l’incostituzionalità è quella concernente la “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”, mentre, nella specie, la condanna a carico della soccombente è stata emessa con riferimento all’art. 91 c.p.c.”. D’altronde, nello stesso senso, e sulla medesima questione, si è altresì espressa la recente sentenza del 16 giugno 2016 n. 12401, che, malgrado le critiche esposte nella memoria delle ricorrenti, va condivisa in base alla sola considerazione che è rilevante la questione di legittimità costituzionale soltanto quando il giudice sia chiamato a fare necessaria applicazione della normativa della cui legittimità costituzionale si dubita.

Nel caso di specie, come già detto, la norma necessariamente applicabile quanto alla decisione di condanna al pagamento delle spese processuali è l’art. 91 c.p.c., non spettando al giudice ordinario alcuna competenza in merito all’utilizzazione dei compensi da parte dell’Amministrazione statale vittoriosa in giudizio, a cui favore va disposta la condanna della controparte soccombente.

Anche in merito al profilo concernente il quantum debeatur, vale a dire la commisurazione delle competenze di avvocato e di procuratore a quelle previste per legge, le norme applicabili direttamente non sono quelle sospettate di illegittimità costituzionale dalle ricorrenti, bensì quelle che disciplinano i compensi degli avvocati applicabili ratione temporis (nella specie, le tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004, per il primo grado, concluso con sentenza del 4 settembre 2008, ed i parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, per il secondo grado, concluso con sentenza del 10 giugno 2013: cfr. Cass. n. 2748/16).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

7.- Quanto all’errore nell’intestazione del controricorso, si rileva che esso non osta alla sua ammissibilità, alla stregua del principio per il quale il requisito dell’indicazione delle parti, previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 1, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall’art. 370 c.p.c. per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163, n. 2 cit. codice, e, pertanto, l’inesatta indicazione della parte nella sua intestazione non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale (cfr. Cass. 6802/03, n. 57/05, n. 7551/05). Nel caso di specie, malgrado nell’epigrafe del controricorso sia indicata l’Agenzia delle Entrate, l’atto è interamente riferito al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, già costituito nei precedenti gradi di giudizio.

Le spese del giudizio di cassazione seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del Ministero dell’Ambiente, in persona del Ministro pro-tempore.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Ministero dell’ambiente, in persona del Ministro pro-tempore, nell’importo complessivo di Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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