Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 240 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 240 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8246-2007 proposto da:
PULIGNANO RAIMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GRANIERO VINCENZO con studio in BATTIPAGLIA VIA
MAZZINI 21-D, (avviso postale), giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 09/01/2014

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti nonchè contro

– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

218/2006

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO,

della

depositata il

24/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE STEFANO
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

E TR SPA;

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 4.1.00, l’Amministrazione finanziaria notificava a Pulignano Raimondo una cartella esattoriale, con
la quale veniva ingiunto al contribuente – a seguito di
rettifica della dichiarazione presentata dal medesimo il pagamento della somma di £. 1.580.540

(e

816,28), per

omesso parziale versamento dell’IVA relativa all’anno
2. L’atto veniva impugnato dal Pulignano dinanzi alla CTP
di Salerno, che respingeva il ricorso. L’appello proposto
dal contribuente alla CTR della Campania veniva, del pari, rigettato con sentenza n. 218/12/06, depositata il
24.11.06, con la quale il giudice di seconde cure riteneva tempestiva e legittima l’iscrizione a ruolo dell’ imposta dovuta, sebbene operata senza il preventivo avviso
di pagamento, ai sensi dell’art. 60, co. 6 del d.P.R. n.
633/72.
3. Per la cassazione della sentenza n. 218/12/06 ha proposto ricorso il Pulignano articolando tre motivi.
L’agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i tre motivi di ricorso – che, per la loro intima
connessione vanno esaminati congiuntamente – il Pulignano
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
60, co. 6 d.P.R. 633/72, 17 d.lgs. n. 472/97, 154 c.p.c.,
in

relazione

all’art.

360

n.

3

c.p.c.,

nonché

l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere – peraltro senza adeguata motivazione – pienamente valida la
cartella di pagamento emessa senza che fosse stato rivolto al contribuente l’avviso previsto dall’art. 60, co. 6
d.P.R. 633/72, la cui necessità non sarebbe stata elisa,
per implicita abrogazione, neppure dal disposto dell’art.
17 d.lgs. n. 472/97.
1.2. Né il termine per l’iscrizione a ruolo dell’imposta,
con scadenza al 31 dicembre dell’anno successivo alla
presentazione della dichiarazione, previsto dall’art. 36

1994.

bis d.P.R. 600/73, attesa la sua natura di termine perentorio, avrebbe potuto essere prorogato dall’ Amministrazione finanziaria fino al settembre 1999, come è, invece,
accaduto nel caso di specie.
1.3. E tuttavia, anche a voler considerare il predetto
termine come dilatorio, l’iscrizione a ruolo dell’imposta
non versata nell’anno 1994, a seguito di rettifica della
non sarebbe potuta avvenire nel settembre 1999, ma al più
tardi – in applicazione dell’art. 154 c.p.c. – entro il
31.12.97 (proroga del termine dilatorio per un periodo di
durata eguale a quello originario, e per non più di due
volte).
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1. Questa Corte ha, per vero, più volte affermato – e
l’indirizzo merita piena adesione – che, in tema di IVA
ed in ipotesi di mancato versamento dell’imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge
con l’applicazione di una pena pecuniaria pari al cento
per cento dell’importo non versato, la previsione del
preventivo invito al pagamento, contenuta nell’art. 60,
ca. 6, del d.P.R. n. 633/72, quale adempimento necessario
e prodromico all’iscrizione a ruolo dell’imposta, è da
ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di
conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto
dell’art. 13, co. l, del d.lgs. n. 471/97. Tale disposizione, infatti, riducendo la sanzione inizialmente prevista dall’art. 44 del citato d.P.R. n. 633/72 (dal cento
per cento al trenta per cento dell’importo non versato),
ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un
inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe
più trarre.
E, non a caso, l’art.17 del d.lgs. n. 472/97, prevede
l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e
senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura
del trenta per cento dell’importo non versato, confermando ulteriormente l’implicita abrogazione del sesto comma
dell’art.60 cit., nella parte in cui prevedeva l’invio

2

dichiarazione presentata nello stesso anno dal Pulignano,

del preventivo invito al versamento, la cui unica funzione era quella di dare al contribuente la possibilità di
attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di
versamento; funzione, questa, venuta meno per effetto
della fissazione della sanzione in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito (cfr. Cass. 8859/06; 16481/08; 22437/08; 10806/10;
2.2. Né giova al ricorrente invocare il combinato disposto degli artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 154 c.p.c., per
inferirne l’improrogabilità del termine per l’iscrizione
a ruolo oltre il 31.12.97.
2.2.1. Ed invero – come osservato dalle Sezioni Unite di
questa Corte (cfr. Cass.S.U. 21498/04) – in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la
disposizione, espressamente definita di interpretazione
autentica, contenuta nell’art. 28 della l. n. 449/97, ha
efficacia retroattiva, ed il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dall’art. 36 bis del
d.P.R. n. 600/73 non ha natura perentoria. Ne discende
che il suo inutile decorso non è causa di decadenza
dell’Amministrazione Finanziaria dal potere di procedere
alla rettifica della dichiarazione dei redditi, nei limiti imposti dai principi costituzionali e di civiltà giuridica.
2.2.2. Va osservato, infatti, che – in materia tributaria
– ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine
fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito
a non indugiare) e l’atto può essere compiuto dall’interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla
sopravvenuta prescrizione del relativo diritto.
Tuttavia – secondo il condivisibile insegnamento delle
Sezioni Unite – non essendo concepibile che il cittadino
resti soggetto “sine die” al potere dell’Amministrazione,
il termine entro il quale deve, a pena di decadenza, essere esercitato, mediante la notifica dell’atto impugna-

3

26440/10).

SENTF r),A.

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,

IviATERIA TR1I3UTIU:IA

bile (la cartella di pagamento), il potere di iscrizione
a ruolo, è quello stabilito, in via generale, dal comma
primo dell’art. 43 d.P.R. n. 660 del 1973 (nel testo applicabile “ratione temporis”)

(cfr., nello stesso senso,

Cass. 15307/09; 8055/13). Il che equivale a dire che, nel
caso concreto, l’iscrizione a ruolo dell’IVA non versata
ben poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del
tata la dichiarazione, ovverosia entro il 31 dicembre
1999; sicchè l’iscrizione a ruolo avvenuta nel settembre
del 1999 deve ritenersi senz’altro tempestiva.
2.2.3. E neppure coglie nel segno, a giudizio di questa
Corte, il rinvio – operato dal contribuente – al disposto
dell’art. 154 c.p.c., trattandosi, com’è del tutto evidente, di una disposizione che si applica alla sola proroga dei termini processuali, e non anche a quella dei
termini sostanziali, come quegli per gli accertamenti ed
i controlli delle dichiarazioni tributarie (v. Cass.
8055/13, in motivazione).
3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve
essere rigettato.
4. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico
del ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio, che liquida in e 1.100,00, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio

Tributaria, il 25.11.2013.

quinto anno successivo a quello entro cui è stata presen-

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