Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 240 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. I, 05/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 05/01/2011), n.240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.F., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI

PIETRO L., che li rappresenta e difende, giuste procure speciali in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 809/07 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

14.5.08, depositato il 21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE

EDUARDO VITTORIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da A.F., + ALTRI OMESSI in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti, con ricorso del 20.10.1997, avente ad oggetto la richiesta di computo di due ore di straordinario nella determinazione dell’indennità ausiliaria, definito con sentenza di rigetto del 28.3.2007.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 6, mesi 5 e giorni 8), Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso, quindi complessivi Euro 3.200,00, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso gli attori, formulando due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

2.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 6 CEDU e art. 2056 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui il decreto ha stabilito il risarcimento per il danno non patrimoniale discostandosi dal parametro della Corte EDU (Euro 1.000,00 – 1.500,00 ad anno), facendo generico riferimento alla posta in gioco ed al carattere collettivo del ricorso, che sarebbe circostanza inidonea a giustificare detto discostamento.

Il mezzo si chiude con quesito di diritto concernente i presupposti del discostamento dal parametro della Corte EDU e la rilevanza a questo fine del carattere collettivo del ricorso.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il decreto ha motivato la quantificazione del risarcimento facendo riferimento alla posta in gioco, senza prendere in esame la natura della controversia ed al carattere collettivo del ricorso.

3.- I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sembrano manifestamente fondati, entro i limiti e nei termini di seguito precisati.

Alle questioni poste con i motivi va data soluzione ribadendo i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù dei quali:

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v. , in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, che deve essere osservato dal giudice nazionale, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:

l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008);

la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul “gruppo”, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Cass. n. 27610 del 2008) e non consente, in carenza di ulteriori argomenti, un irragionevole discostamento dal parametro della Corte EDU. La precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza del giudice europeo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo) , per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Dando continuità all’orientamento di questa Corte, in relazione al quesito posto con il primo mezzo va data soluzione nel senso che la posta in gioco costituisce una componente valutabile al fine della quantificazione del risarcimento, purchè sia dato adeguatamente conto della medesima, mentre il carattere collettivo del ricorso, di per sè, in difetto di ulteriori esplicitazioni non può giustificare un irragionevole discostamento dal parametro del giudice europeo.

Siffatti principi non sono stati correttamente applicati dal giudice del merito, il quale ha liquidato per il danno non patrimoniale Euro 500,00 per anno di ritardo, discostandosi in modo irragionevole dal parametro del giudice europeo, facendo generico riferimento alla posta in gioco ed al carattere collettivo del ricorso, quindi con motivazione insufficiente ed incongrua.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato e la causa potrà essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – individuato nella somma di Euro 750,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale (per i primi tre anni: C. 21840/2009), potrebbe essere riconosciuta a ciascun istante la somma di Euro 5.666,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio, come incensurabilmente accertato dal giudice del merito (anni 6, mesi 5 e giorni 8), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, potrebbero essere poste a carico della soccombente quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione della natura della questione controversa. Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Pertanto, cassato il decreto impugnato, la Corte, in applicazione della più recente giurisprudenza innanzi richiamata, può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. liquidando a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 5.666,00. Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 5.666,00, per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.376,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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