Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23999 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 30/10/2020), n.23999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28402/2019 proposto da:

Z.A., L.G.;

– ricorrenti

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

BOLOGNA SEZ. FORLI’ CESENA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 791/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Z.Z., alias Z.A., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 791/2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 11.3.2019, non notificata.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dal Pakistan, riferisce sommariamente la sua vicenda personale nella parte introduttiva del ricorso: sarebbe fuggito dal Pakistan perchè, non essendo in grado di pagare le forniture di cibo e medicinali ricevute per il proprio allevamento di pollame, temeva gravi violenze da parte del fornitore, che lo aveva minacciato insieme a tre persone, una delle quali lo aveva ferito.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), (protezione sussidiaria), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13 e 27, per aver la corte d’appello escluso il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria in modo disancorato dal contesto socio-politico del Pakistan.

Il motivo è inammissibile, in quanto volto in effetti ad ottenere una rivalutazione in fatto della situazione geopolitica del Pakistan, compiuta dalla corte d’appello attingendo ad informazioni attendibili ed aggiornate al momento della decisione (rapporto EASO 2017), che l’hanno portata ad escludere, motivando in tal senso, la configurabilità nel Pakistan in generale e nel Punjab, regione di provenienza del ricorrente, in particolare, di una situazione di gravità tale da poter essere ricondotta alla nozione di violenza indiscriminata, non ritenendo atti a configurare quel livello di violenza alcuni attacchi terroristici dei quali ricostruiva l’avvenuto verificarsi.

Effettivamente la corte d’appello, la cui sentenza è stata depositata a gennaio 2019, non cita l’ultimo rapporto Easo esistente all’epoca, non si sa se già disponibile in internet al momento della decisione, di ottobre 2018, ma quello dell’anno precedente, settembre 2017: è tuttavia un rapporto recente, nè il ricorrente rappresenta in che modo sia stato danneggiato dal fatto che non sia stato preso in considerazione l’ultimo rapporto disponibile, dal quale in ipotesi potrebbero emergere anche indicazioni più rassicuranti, rispetto a quello preso in considerazione dalla corte d’appello, sul paese di provenienza.

L’obbligo del decidente è quello di fondare la sua decisione su COI aggiornate, il che non implica necessariamente, a pena di nullità, di fondare la decisione sulle ultime Coi, a meno che il ricorrente non deduca che dall’ultimo rapporto, successivo a quello preso in considerazione, emergessero elementi di accresciuta instabilità e pericolosità che non sono stati presi in considerazione.

Anche in relazione all’obbligo del giudice di merito di fondare la sua decisione su Coi aggiornate vige cioè il principio generale che impone al ricorrente di specificare quali circostanze siano state trascurate, ai fini di evidenziare la decisività dei documenti trascurati e dell’errore in cui sia incorso il giudice, senza il quale l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver la corte d’appello ritenuto sussistente, rigettando di conseguenza la domanda di concessione del premesso di soggiorno per motivi umanitarie, la condizione di vulnerabilità del ricorrente una volta tornato in patria.

Deduce che la condizione di vulnerabilità possa avere ad oggetto anche la mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa.

Afferma di essersi creato una condizione di vita dignitosa in Italia, con un lavoro stabile e retribuito, condizione che gli sarebbe difficile ricreare in patria, e che avrebbe dovuto essere meglio considerata e ricostruita (ai fini del giudizio di comparazione)la situazione in cui andrebbe a ritrovarsi ove rimandato nel paese di provenienza.

Il motivo è inammissibile, per genericità dello stesso.

La difesa del ricorrente è molto generica.

La corte d’appello in primo luogo ha ritenuto che il ricorrente abbia più volte fornito false generalità, adducendo a giustificazione di ciò motivazioni scarsamente logiche, oltre che non convincenti, e che abbia più volte dichiarato il falso (dichiarando di non aver presentato istanza in altri paesi dell’Unione Europea), quindi non ha ritenuto convincente il racconto personale del ricorrente.

E poi ha comunque effettuato il giudizio di comparazione, ritenendo per un verso scarsamente credibile la persona, per aver più volte dichiarato il falso, ma anche scarsamente credibile la ricostruzione dell’episodio che lo avrebbe determinato alla fuga e non meritevoli di considerazione le motivazioni che lo avevano spinto ad allontanarsi dal suo paese, anche se fossero state vere: in particolare, che una scelta radicale come la fuga dal proprio paese di provenienza possa essere stata determinata dalla impossibilità di pagare il mangime del suo allevamento di pollame, e dalla paura di essere picchiato dal creditore. Ha comunque tenuto conto della complessa situazione del Pakistan ed ha esaminato il percorso di integrazione effettuato dal ricorrente, non ritenendo che dalla valutazione comparativa emergesse una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio meritevole di tutela, sulla base, come elemento da considerare ai fini della integrazione, soltanto di un contratto di lavoro a tempo determinato peraltro già scaduto.

La censura è inammissibile in quanto generica, non rapportata nè al contenuto della pronuncia, che è ben possibile che fosse erroneo, ma non è mai richiamato, per sottoporlo a revisione critica, neanche per sommi capi, nè tanto meno alla situazione personale del ricorrente, al di là del singolo motivo che lo ha spinto ad espatriare. l’impossibilità di soddisfare un debito – e ciò non perchè la corte debba o possa in questa sede rinnovare il giudizio sulla presenza dei presupposti per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie, ma perchè deve valutare se la corte d’appello sia effettivamente incorsa nelle violazioni denunciate, omettendo di considerare non solo la condizione di pericolosità del paese di provenienza, ma il rischio di compressione dei diritti umani del richiedente e il percorso di integrazione seguito in Italia non in astratto ma in concreto in riferimento alla sua vicenda personale, in attuazione dei principi già più volte affermati da questa Corte: “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455 del 2018, richiamata sul punto, quanto alla necessità di compiere il giudizio di comparazione secondo i criteri ivi indicati, da Cass. S. U. n. 29459 del 2019).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA