Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23999 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 23999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12511-2014 proposto da:

C.F., C.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. PISANELLI, 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIA

SABBATINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MANFREDI;

– ricorrente –

contro

V.Q., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRABELLO

23, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA COLLETTA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MAURO SCHIAVI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il

14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F. e C.G., con ricorso ex art. 670 c.p.c. proposto, prima dell’inizio del giudizio, davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, e notificato il 23 novembre 2013, chiedevano il sequestro giudiziario di tutti i beni caduti nella successione della loro defunta sorella V.G., prima di intraprendere la prospettata azione di petizione ereditaria contro l’unica erede conosciuta V.Q..

Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel contraddittorio delle parti, con provvedimento depositato il 17 dicembre 2013, rigettava il ricorso.

F. e C.G. proponevano reclamo il 2 gennaio 2014. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 6 marzo 2014, rigettava il reclamo.

F. e C.G. hanno proposto ricorso per cassazione, articolandolo su sei motivi: 1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per manifesta illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione in relazione all’impossibilità in sede cautelare di sollevare questione di legittimità cautelare. 2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 269 c.c. e ss.. 3) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto di motivazione, per illogicità manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento in relazione anche all’art. 270 c.c.. 4) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto di motivazione in relazione alle L. n. 219 del 2012 e L. n. 154 del 2013. 5) Lesione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di legge nel ritenere che gli artt. 315,315 bis, 74,258,565 c.c. in relazione alle L. n. 219 del 2012 e L. n. 154 del 2013 irrilevanti. 6) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 315,315 bis, 74,258,565 c.c., oltre che sull’elusione delle norme internazionali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo CEDU. art, 8,12,14,53 prot. N. 12 art. 1 dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2012 CM/rec 2012 (in cui particolarmente significativo appare lo sganciamento dello stato dei figli dalla condizione dei genitori, dall’art. 1 comma 2 del Draft Reccomendation to Member States).

V.Q. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile.

F. e C.G. impugnano l’ordinanza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto il reclamo da loro proposto contro il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario ha negato l’autorizzazione al sequestro giudiziario dei beni rientranti nella successione di V.G..

Per costante giurisprudenza, i provvedimenti cautelari sono privi del carattere della decisorietà, poichè la loro efficacia è ricollegata alla statuizione che deciderà il giudizio di merito, destinata a regolare in via definitiva i rapporti fra le parti, e, comunque, gli stessi sono modificabili o revocabili in corso di causa in presenza di determinate circostanze (Cass., Sez. 1, n. 896 del 20 gennaio 2015, Cass., Sez. 1, n. 7429 del 14 maggio 2012).

Pertanto, contro detti provvedimenti, fra cui va ricompresa l’ordinanza che ha respinto il reclamo contro la decisione che ha negato l’autorizzazione di un sequestro giudiziario, non è ammissibile ricorso per cassazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti in solido, in ragione del principio di soccombenza va condannatà a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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