Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23998 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 30/10/2020), n.23998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28151/2019 proposto da:

J.J., rappresentato dall’avv. ANNA MARIA GALIMBERTI, e

domiciliato presso il suo studio;

– ricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 987/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- J.J. propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, avverso la sentenza n. 987/2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 21.3.2019, non notificata, con la quale si è confermato il diniego di tutte le varie forme di protezione internazionale richieste.

2. – Il Ministero depositava tardivamente un atto col quale dava la sua disponibilità alla partecipazione alla discussione orale.

3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. – Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, non riporta nel ricorso la sua vicenda personale, ma soltanto l’esito negativo dei precedenti gradi di giudizio, procedendo direttamente a formulare il motivo di ricorso.

5. – La corte d’appello ha rigettato tutte le domande, volte al riconoscimento delle due protezioni maggiori, ed anche della protezione umanitaria, in ragione della inattendibilità dell’interessato e comunque della insussistenza dei presupposti di legge.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Lamenta che la corte d’appello, confermando il provvedimento del tribunale, non lo abbia ammesso a godere di nessuna delle protezioni richieste senza operare alcun approfondimento officioso relativamente alla situazione del suo paese di origine, e sui rischi ai quali verrebbe esposto il ricorrente in caso di suo rimpatrio, giungendo a mettere in dubbio anche la nazionalità dello stesso, entrato in Italia privo di documenti. Sostiene che essendo giunto in Italia clandestinamente era privo di documenti ufficiali.

Sostiene poi che la corte d’appello avrebbe dovuto attivarsi direttamente sia per richiedere la documentazione alle attività nigeriane che provassero la nazionalità del ricorrente, e una volta accertata la nazionalità del ricorrente avrebbe dovuto compiere degli accertamenti ufficiosi circa la situazione di pericolosità diffusa nel paese. Non avendo fatto ciò, la sentenza impugnata avrebbe violato l’obbligo normativamente imposto della cooperazione istruttoria.

Il motivo è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.

L’affermazione del ricorrente, secondo la quale, essendo giunto in Italia da clandestino, non poteva essere in possesso di documenti, è del tutto illogica e priva di fondamento.

L’illegittimità, nonchè la rischiosità del percorso che porta numerose persone a penetrare in Italia clandestinamente, esponendosi a viaggi travagliati, pericolosi e spesso dolorosi, al contatto con persone disoneste quali i trafficanti di uomini, al rischio di essere derubati, nonchè le molteplici circostanze che possono aver indotto queste persone a lasciare, talvolta repentinamente, il paese di provenienza, fanno si che una certa percentuale di queste persone entri in territorio italiano privo dei propri documenti di origine, perchè li ha persi, o gli sono stati sottratti, o non ha fatto in tempo a recuperarli prima di dover fuggire.

Non esiste però una equazione per cui ad un ingresso clandestino debba necessariamente accompagnarsi la mancanza di documenti in capo alla persona entrata clandestinamente. La persona che si venga a trovare in questa condizione, dovrà spiegare, prima alla Commissione territoriale e poi ai giudici ai quali si rivolge per chiedere l’accesso alle protezioni previste dalla legge, a seguito di quali vicende si trovi in questa singolare, penalizzante condizione, e potrà comunque attivarsi per richiedere e ricevere i documenti dal suo paese di origine, che, anche se dovessero arrivare nel corso del giudizio, o della successiva impugnazione, potranno essere presi in considerazione stante la non operatività, nei giudizi voti all’accertamento del diritto ad una delle protezioni internazionali, delle preclusioni istruttorie.

Quanto al dovere di cooperazione istruttoria, sulla cui ampiezza pur si registrano alcune oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, conseguenti al massiccio aumento del contenzioso negli ultimi anni, che ha portato all’emissione contestuale di un numero elevatissimo di decisioni in materia, che non sono passate attraverso l’assimilazione e ove necessario la confutazione degli orientamenti precedenti, la giurisprudenza di legittimità è però concorde nell’affermare che, affinchè possa operare il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, la storia personale riferita dal ricorrente deve essere attendibile quanto meno in riferimento alla individuazione del paese di provenienza, non potendosi altrimenti procedere, neppure d’ufficio, ad alcuna ricostruzione in ordine alla pericolosità della situazione in cui egli sarebbe tenuto a reinserirsi in caso di rimpatrio (v. Cass. n. 14283 del 2019: “In tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione”).

Nel caso di specie, la corte d’appello, ripercorrendo le varie contraddizioni della narrazione del ricorrente, ha escluso finanche che si potesse ritenere provata la sua provenienza dalla Nigeria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva del controricorrente.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA