Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23998 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 23998 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– ricorrente 4

<4 - contro I.T.S. ITALIAN TRADING STAR s.r.1., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n.38 presso lo studio dell'Avv.Sergio Del Vecchio che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Giustozzi per procura a margine del controricorso. Data pubblicazione: 23/10/2013 -controricorrente- avverso la sentenza n.120/9/07 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, depositata il 13.11.2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Crucitti; udito per l'Agenzia delle Entrate l'Avv.Giovanni Palatiello; udito per la controricorrente l'Avv.Paolo Giustozzi; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le note di replica depositate dall'Avv.Paolo Giustozzi per la controricorrente. FATTO. A seguito di controllo fiscale eseguito nei confronti di I.T.S. scaturiva Italian Trading Star s.r.1., dal quale la mancata fatturazione e la sottofatturazione di vendite di capi di abbigliamento, veniva emesso nei confronti di detta società, avviso di accertamento con il quale veniva richiesta una maggiore IVA per l'anno 1998, oltre sanzioni ed interessi. Proposto ricorso dalla contribuente, la Commissione Tributaria di primo grado dichiarava l'estinzione del 2 udienza del 30.11.2012 dal Consigliere Dott.Roberta ai sensi processo per intervenuta presentazione, dell'art.15 comma 5 della legge 27.12.2002 n.289., di domanda di condono. Agenzia delle Entrate appellava la suddetta sentenza l'efficacia contestando del condono in quanto presentazione della relativa istanza, aveva avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la sentenza oggi impugnata, n.120/9/07 depositata il 30.10.2007, rigettava l'appello. In particolare, i Giudici territoriali affermavano che essendo necessaria una conoscenza di carattere formale dell'avvenuto esercizio dell'azione penale conseguita dal soggetto contribuente in quanto tale, non è sufficiente ad integrare questa forma qualificata di conoscenza in capo al contribuente-società l'intervenuta dell'esercizio conseguita -anche conoscenza dell'azione penale se formale- eventualmente dall'amministratore (come nel caso in specie) nella sua qualità di persona fisica imputata anche se per illeciti fiscali commessi quale legale rappresentante o amministratore), e non diretta al soggetto contribuente in quanto tale. 3 l'amministratore della I.T.S. s.r.1., prima della Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso la I.T.S. Italian Trading Star s.r.l. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c, violazione dell'art.15, comma l della legge n.289/02. Secondo la prospettazione difensiva la motivazione della C.T.R. contrastava con l'orientamento di questa Corte la quale aveva ripetutamente escluso la necessità di una doppia conoscenza formale sul rilievo della totale coincidenza nella stessa persona delle due figure di contribuente ed imputato nell'ipotesi di incriminazione di legali rappresentanti di società in relazione a reati tributari ascrivibili alle società medesime (Cass. Pen. n.ri 4830/2006; 2986/2007) poichè in tali casi la conoscenza dell'imputato si identifica con quella del contribuente ossia della società da lui rappresentata o che è stata da lui rappresentata all'epoca del fatto, per il principio dell'immedesimazione organica tra società e suoi rappresentanti. 2. Con il secondo motivo si deduce l'insufficienza 4 DIRITTO della motivazione in relazione al fatto controverso costituito dalla possibilità per una società di capitali di avvalersi della procedura di definizione prevista dall'art.15 della legge n.289/02 successivamente alla notifica della richiesta di rinvio l'Agenzia delle Entrate lamenta carenza di motivazione circa la valenza da attribuire, ai fini della preclusione all'accesso al condono fiscale, alla notificazione dell'esercizio dell'azione penale al legale rappresentante della società, per effetto della teoria dell'immedesimazione organica. 3. I motivi, contrariamente a quanto dedotto in controricorso dalla società, sono ammissibili. 3.1. La questione relativa all'inefficacia dell'istanza di condono presentata dopo la formale conoscenza dell'azione penale esercitata nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, come si legge dalla sentenza impugnata, costituiva specifico motivo di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate cosicché deve escludersi che con gli odierni motivi siano stati introdotti in questa sede dei "nova". Atteso l'oggetto del giudizio, come sopra individuato, le questioni dedotte con i motivi di ricorso (relative all'equivalenza, in conseguenza del principio di 5 a giudizio del suo amministratore. In particolare, immedesimazione organica, della notifica della richiesta di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato con la formale conoscenza da parte della società circa l'avvenuto esercizio dell'azione penale) integrano mere argomentazioni difensive, poste a segno contrario, svolte nella sentenza impugnata. 4. Esaminati congiuntamente, per la loro connessione, i motivi sono fondati. 4.1.Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio per cui l'art.15 comma l della legge 27.12.2002 n.289, come modificato all'art.5 bis comma 1 lett.i del d.l. n.282/2002 convertito in legge 21.2.2003 n.27 -secondo cui il condono fiscale non è ammesso " per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione"- deve interpretarsi nel senso che la condizione ostativa al condono trova applicazione, non soltanto nell'ipotesi di piena coincidenza tra il soggetto indagato/imputato ed il soggetto-contribuente, che si realizza quando la medesima persona fisica rivesta entrambe tali posizioni, ma anche nell'ipotesi in cui tali soggetti 6 sostegno della censura rivolta alle argomentazioni, di non coincidono, come avviene nel caso in cui il reato tributario contestato al titolare persona fisica di un organo societario ridondi, per gli effetti economici fiscali che dallo stesso derivano, a vantaggio dell'ente societario (dotato di autonoma personalità Cass.n.19862/12; Cass.n.21795/12;e, in relazione al condono disciplinato dall'art.9 co 14 lett.b della legge n.289/2002, Cass. n.8324/2012). La tesi difensiva prospettata dalla controricorrente secondo cui il legislatore -non essendo possibile, secondo i principi del vigente sistema penale, equiparare l'esercizio dell'azione penale (necessariamente nei confronti della persona fisica) ad una sorta di responsabilità penale della società- ha voluto escludere le società di capitali, in quanto non imputabili penalmente, dal novero dei soggetti nei confronti dei quali possa operare quella specifica causa ostativa al condono (costituita dall'avvenuto esercizio dell'azione penale) non porta argomenti idonei a discostarsi dal principio sopra riportato e, ciò, per più ordini di ragioni. Rileva, in primo luogo, il rapporto di immedesimazione organica tra il titolare dell'organo e l'ente dotato di personalità giuridica che consente di riferire il 7 giuridica) cui l'organo appartiene(cfr. "risultato evasivo" derivante dalla condotta-illecito del primo alla obbligazione tributaria dell'ente cui va riconosciuta, in tal caso, la posizione di unico soggetto-contribuente legittimato ad avvalersi del condono. La relazione di immedesimazione organica della esterna dell'ente collettivo dotato di personalità giuridica non viene, infatti, meno "per il fatto che autore del reato fiscale possa essere evidentemente solo la persona fisica atteso che, nella specie, l'illecito penale tributario presuppone necessariamente tanto la qualità di titolare dell'organo rappresentativo societario quanto l'esercizio dei relativi poteri di manifestazione esterna della volontà dell'ente societario come risulta chiarito in modo inequivoco anche dall'art.1, comma l lett.e del dlgs 10.3.2000 n.74 secondo cui "riguardo al fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore, o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente od alla persona fisica per conto della quale si agisce". Ne consegue che in caso di reati fiscali commessi dal titolare dell'organo societario, il " soggetto contribuente" che ha evaso 8 persona fisica, titolare dei poteri di rappresentanza l'imposta o si è sottratto al pagamento della stessa (indicato nel comma 1 dell'art.15 1.289/2002) non può che essere, nel caso di specie, la società.(Cass. n. 21795/12 cit.). Sempre lo stesso decreto legislativo n.74 del 2000, d'altronde, fa chiara applicazione dello coma dell'art.19, richiama l'art.11, I comma del d.lgs. n.472 del 1977 che afferma la responsabilità solidale della società " nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa _dal dipendente rappresentante o dall'amministratore, anche di della società nell'esercizio delle o dal fatto, sue funzioni o incombenze..". E, su un piano sistematico, va registrato l'ulteriore intervento chiarificatore del legislatore il quale ha espressamente previsto, con la norma di interpretazione autentica dell'art.1, comma 2 septies, del d.1.24.6.2003 n.143, inserito, in sede di conversione, dalla legge 1.8.2003 n. 212, che cui agli "le disposizioni di artt.8, coma 6, lettera c), 9, comma 10 lettera c) e 15, comma 7 della legge 27.12.2002 n.289 e successive modificazioni esclusione della si intendono nel senso che la punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere 9 strumento dell'imputazione organica laddove, al II i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate". le pronunce indicate, l'interpretazione sostenuta dalla controricorrente, da adito a seri dubbi di legittimità costituzionale per la ingiustificata posizione di privilegio di cui godrebbero, ai fini dell'accesso al condono, le persone giuridiche che sarebbero sempre ammesse al beneficio rispetto alle persone fisiche (soltanto per le quali opererebbero le cause ostative in esame) a fronte di una disciplina legislativa uniforme per le une e le altre. Dubbio di legittimità costituzionale, questo, già prospettato dalla giurisprudenza penale di questa Corte la quale con sentenza 7.2.2006 n.4830 (seguita da Cass. Pen. 18.6.2006 n.2896) ha statuito -per quanto qui interessa- che, in materia di reati finanziari la non applicabilità dell'esclusione della punibilità prevista dal condono fiscale di cui alla legge n.289 del 2002 in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente "abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la 10 Per altro verso, come già rilevato da questa Corte con definizione automatica" si determina anche soltanto con la conoscenza da parte del legale rappresentante della persona giuridica non essendo necessaria la cd. doppia conoscenza formale (dell'indagato e della società) neppure in caso di incriminazione dei legali ascrivibili alle società medesime. E ciò appare sufficiente a confutare l'obiezione formulata dalla controricorrente secondo cui solo la persona fisica indagata potrebbe avere conoscenza formale dell'esercizio dell'azione penale. Di nessun ausilio, infatti, alle tesi sostenute dalla controricorrente appare essere la sentenza di questa Corte penale citata in seno alla nota di replica sulle conclusioni del pubblico ministero in quanto resa in materia di confisca per equivalente ex legge n.231/2001 n.231 applicabile esclusivamente al reati previsti dagli artt.24 e ss. tra i quali non rientrano quelli fiscali di cui al d.lgs. n.74 del 2000 (cfr.Cass. Pen n.25774/2012 indicata dalla controricorrente) laddove questa stessa Corte penale, sia pure in obiter dictum, ha rilevato che "mentre la persona fisica risponde comunque penalmente dei reati tributari commessi nell'interesse e per conto della società amministrata, quest'ultima è passibile solo di sanzioni extrapenall 11 rappresentanti di società in relazione a reati tra le quali può essere compresa l'esclusione del condono come per i propri amministratori (Cass. Pen. Sez.III 24.9.2008 n.39358). Va, infine, disattesa perché irrilevante ai fini di causa anche la prospettata (sempre in sede di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che la società recuperi il diritto all'accesso al beneficio stesso ove l'amministratore sia assolto con sentenza passata in giudicato in ordine ai fatti per i quali era stata esercitata l'azione penale, ritenuta ostativa al condono. La questione, infatti, potrebbe assumere rilevanza nell'odierna controversia solo nel caso -non documentato ma, ancor prima, neppure prospettato in atti- in cui l'amministratore fosse stato assolto, con sentenza passata in cosa giudicata, dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste. 4.1. Ciò posto in linea di principio, nel caso in esame, la C.T.R. con la sentenza impugnata -con accertamento intangibile in questa sede (onde l'inammissibilità della deduzione svolta in controricorso secondo cui amministratore della società al momento della presentazione del condono era persona fisica diversa rispetto all'amministratore della osservazioni alle conclusioni del P.M.) questione di tletr 1") ;^ • Al N. iih■14 i .013.1, ,,'-kbart società nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale)- ha dato atto come (da allegazione della stessa ,Hijittmoylern tAzumr. società) il sig.Pavoni Cristiano, all'epoca 131 lAd.ALL. - N. 5 amministratore della società appellante abbia avuto, prima ancora che la società definisse le controversie tributarie con il "condono" in base alla legge 289/2002, formale conoscenza dell'azione penale nei suoi confronti per i reati previsti dal d.lgs. n.74/2000. A fronte di tale dato fattuale la C.T.R. non ha correttamente applicato la norma di cui all'art.15, comma l della legge 27.12.2002 n.289 secondo il principio sopra enunciato. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al Giudice di merito per l'esame, alla luce del suddetto principio, del merito della controversia oltre che per il regolamento delle spese. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Marche in diversa composizione la quale provvederà anche in ordine al regolamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30.11.2012. '2 3 orr. 2013

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