Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23998 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 16/11/2011), n.23998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19101-2009 proposto da:

D.T.M. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-D presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO, che li

rappresenta e difende, giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

S.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. BROFFERIO 3, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

CARDARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato RUBINI GIORGIO,

giusto mandato in atti;

– controricorreate –

avverso la sentenza n. 2345/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2009; R.G.N.8696/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CASTALDI ITALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 4 giugno 2009 la Corte di appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione promosso da D.T. M. e M.C. nei confronti di S.N. e condannava gli opponenti alle spese di lite.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione gli originari opponenti, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il S..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

In merito alla presente impugnazione, come fa notare il resistente, osserva il Collegio che essa va dichiarata inammissibile essendo carente dei prescritti quesiti di diritto così come richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., ancora applicabile ratione temporis.

Alla dichiarata inammissibilità, però, non consegue alcuna condanna alle spese, essendo il controricorso tardivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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