Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23997 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 30/10/2020), n.23997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29537/2019 proposto da:

S.B., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Alessandro Praticò, (alessandropratico.pec.ordineavvocatitorino.it)

con studio in Torino via Groscavallo n. 3, giusta procura speciale

allegata al ricorso, e domiciliato in Roma piazza Cavour presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2019 della Corte d’Appello di Torino

depositata l’1.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.B., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Torino che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale, attraverso il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha narrato di essere fuggito dal paese di origine per la totale assenza di supporto parentale, essendo deceduti entrambi i genitori quando era in tenera età e di essere cresciuto in un orfanotrofio: aggiungeva che nel paese di origine si verificavano sempre rivolte ed episodi di violenza e che per tale ragione se ne era voluto allontanare.

1.2. Ha aggiunto di essere arrivato in Italia dopo essere transitato per la Libia.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 286 del 1998”: assume che la valutazione di non credibilità, fondata su presunte incongruenze del suo racconto era illegittima visto che era riferita ai verbale di audizione dinanzi alla C.T., privo di integrale trascrizione, e non seguita dalla sua audizione personale.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non aver applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova, avendo omesso di assumere informazioni sulla regione di provenienza; lamenta altresì il vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per l’assenza e l’incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente perchè entrambi riferiti alla protezione umanitaria, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed il vizio di motivazione con omesso esame di fatti decisivi prospettati riguardanti, in particolare, la condizione di insicurezza del paese di origine e la sua vulnerabilità; nonchè, per aver escluso apoditticamente che potesse avere rilevanza il percorso di integrazione dello straniero in Italia in presenza di una sua condizione di vulnerabilità.

4. Il primo ed il secondo motivo devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono entrambi riferiti al diniego della protezione sussidiaria.

4.1. Il ricorrente, infatti, lamenta di non essere stato ritenuto credibile in relazione alla regione di provenienza della Nigeria: la Corte, confermando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto non attendibile la dichiarazione resa alla C.T dinanzi alla quale aveva dichiarato che proveniva dalla regione di Kano, in Nigeria, ricompresa nel territorio afflitto dalle violenze del gruppo terroristico di (OMISSIS), in quanto tale affermazione contrastava sia con quanto da lui dichiarato in Questura al suo arrivo in Italia (dove aveva affermato di provenire dal Benin City e cioè dal SUD del paese)) sia con la affermazione di non parlare la lingua (hausa) locale, ma il dialetto “pingin”, circostanza indicativa della provenienza dalla regione inizialmente indicata.

4.2. Assume, al riguardo, che la Corte aveva erroneamente interpretato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di credibilità, omettendo altresì, in presenza di un dubbio, oltretutto determinato da dichiarazioni neanche integralmente trascritte, di procedere alla sua audizione al fine di ottenere chiarimenti.

4.3. Entrambe le censure sono inammissibili.

4.4. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il dovere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni del paese di origine rilevante ai fini di decidere la ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria – si impone al giudice, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, soltanto laddove non vi siano dubbi sulla effettiva provenienza dal luogo dichiarato che il ricorrente è, dunque, tenuto ad indicare in modo chiaro e coerente (cfr. Cass. 14283/2019; Cass. 8819/2020).

4.5. Al riguardo, è evidente che le sue dichiarazioni sulla specifica circostanza sono sottoposte alla valutazione di credibilità che è oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili in primis su tale elemento, invero centrale all’interno della griglia valutativa predicata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c): e, ove la valutazione sia sostenuta da argomentazioni al di sopra della sufficienza costituzionale, tale apprezzamento è censurabile in cassazione (sia pur entro i limiti dell’art. 348 ter c.p.c.), soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione o come motivazione apparente (cfr. Cass. 3340/2019), casi questi estranei a quello in esame nel quale la Corte territoriale ha sufficientemente argomentato in ordine alle contraddizioni emerse fra la indicazione della regione di provenienza (Kano State) dichiarata dinanzi alla Commissione territoriale e gli altri elementi dai quali desumere che il paese di origine non fosse quello indicato, bensì il Benin City, come affermato dallo stesso ricorrente al momento della sua iniziale identificazione.

4.6. In presenza delle considerazioni articolate dalla Corte (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), la censura prospettata con il primo motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione di merito in punto di credibilità su tale specifica circostanza, già coerentemente valutata dai giudici d’appello, ed, in ragione di ciò, non consentita in sede di legittimità.

4.7. Ed, al riguardo, vale solo la pena di rilevare che la reiterazione dell’ascolto del ricorrente in sede di giudizio – sulla cui omissione si incentra la seconda parte del primo motivo – non rientra nel dovere di cooperazione istruttoria, in presenza di una audizione già svoltasi dinanzi alla Commissione territoriale (fatto pacifico, visto che le dichiarazioni rese sono state anche letteralmente riportate in sentenza), rappresentando, invece, una decisione insindacabile del giudice di merito (cfr. Cass. 5973/2019) che, viceversa, è tenuto, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, caratterizzata dalla difesa tecnica del richiedente asilo (cfr. ex multis Cass. 2817/2019).

5. L’inammissibilità del primo motivo ridonda sul secondo: la mancanza di credibilità in ordine al paese di provenienza, infatti, preclude ogni approfondimento istruttorio sulla domanda di protezione maggiore avanzata (cfr. Cass. 14283/2019).

6. Ma anche il terzo ed il quarto motivo che riguardano il permesso di soggiorno per motivi umanitari sono inammissibili.

6.1. Pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) afferma che la domanda non poteva essere accolta, essendo fondata sulle stesse vicende poste a base della protezione sussidiaria, in quanto la diversità dei presupposti della protezione individualizzante ben potrebbero consentire al giudice una diversa qualificazione degli stessi fatti (cfr. al riguardo Cass. 23604/2017, Cass. 13096/2019; Cass. 8020/2020); e pur essendo gravemente erroneo l’assunto secondo cui l’istituto della protezione umanitaria sarebbe stato abrogato dalla L. n. 132 del 2018 (c.d. decreto sicurezza) anche per le domande presentate prima della sua entrata in vigore (cfr., al riguardo, il principio definitivamente affermato in punto di irretroattività della L. n. 132 del 2018, da Cass. SUU 29459/2019), si osserva che entrambe le censure sono del tutto prive di specificità ed autosufficienza.

6.2. Infatti, al di là del mero enunciato con il quale si reitera la denuncia di una condizione di violenza, insicurezza e violazione generalizzata dei diritti umani, si osserva che,da una parte il mancato accertamento circa il luogo di provenienza impedisce alla Corte di apprezzare il livello di violazione dedotto e di verificare se le privazioni denunciate si collochino al di sotto del nucleo ineliminabile della dignità umana (cfr. Cass. 4455/2018); e, dall’altra, la totale assenza di indicazione degli elementi di integrazione del ricorrente (attività lavorativa, conoscenza della lingua italiana, etc) non consentono a questa Corte di apprezzare l’errore commesso dai giudici d’appello in riferimento ai parametri di comparazione che avrebbero omesso di raffrontare.

7. In conclusione il ricorso è inammissibile.

8. La mancata difesa della parte intimata esime il Collegio dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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