Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23997 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 26/09/2019), n.23997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26302-2017 proposto da:

R.C., L.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato LUCA MANICCIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLO’ D’ALESSANDRO;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT STA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1057/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – L.B. e R.C. propongono ricorso per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di Unicredit S.p.A., contro la sentenza non definitiva dell’I 1 aprile 2016 e quella definitiva del 5 giugno 2017 con cui la Corte d’appello di Catania ha prima revocato l’ordinanza del Tribunale di Siracusa, avente natura di sentenza, dichiarativa dell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c. e, poi, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di R.C. in ordine al rapporto di conto corrente numero 410814142, ha rigettato l’originaria domanda attrice di ripetizione di indebito ed ha determinato il saldo a debito su due conti correnti oggetto di controversia, regolando altresì le spese di lite.

2. – Unicredit S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il ricorso contiene un unico motivo volto a denunciare l’error in

procedendo commesso dalla Corte territoriale per aver provveduto sul merito della lite anzichè disporre la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in

forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

Stabilisce l’art. 354 c.p.c., comma 2 che il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 c.p.c.: ora, come si sa, quest’ultima disposizione è disegnata sul processo articolato nella fase istruttoria destinata a svolgersi dinanzi all’istruttore ed in quella decisoria dinanzi al collegio.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di estinzione del processo, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è pertanto impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2, ravvivandosi l’ipotesi di cui all’art. 308 c.p.c., comma 2. Diversamente deve ritenersi quando l’estinzione sia stata deliberata dal Tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308 c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 354 c.p.c., comma 2, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917; Cass. 16 maggio 2012, n. 7633).

Nel caso di specie, il giudice monocratico non ha disposto la precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 189 c.p.c., sicchè ricorre la prima e non la seconda delle due ipotesi contemplate dalla massima sopra riassunta.

6. – La sentenza è cassata e rinviata e art. 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Siracusa, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Siracusa.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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