Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23997 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 23997 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– ricorrente contro
I.T.S. ITALIAN TRADING STAR s.r.l. in liquidazione,

in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, viale Angelico n.38 presso lo
studio dell’Avv.Sergio Del Vecthio che la rappresenta e
difende unitamente all’Avv. Paolo Giustozzi per procura
a margine del controricorso.

Data pubblicazione: 23/10/2013

-controricorrente-

avverso la sentenza n.121/9/07 della Commissione
Tributaria Regionale delle Marche, depositata il
13.11.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Crucitti;
udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv.Giovanni
Palatiello;
udito per la controricorrente l’Avv.Paolo Giustozzi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

FATTO
A seguito di controllo fiscale eseguito nei confronti
dell’ITS Italian Trading Star s.r.l. veniva emesso nei
confronti di questa avviso di accertamento con il quale
veniva richiesta una maggiore imposta IRAP, oltre
sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 1998.
Proposto ricorso dalla contribuente la Commissione
Tributaria Provinciale lo accoglieva dichiarando il
ricorso estinto per intervenuta presentazione della
domanda di condono ai sensi dell’art.15 comma 5 della
legge
l’azione

27.12.2002
penale

n.289

con

esercitata

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l’argomentazione
nei

che

confronti

udienza del 30.11.2012 dal Consigliere Dott.Roberta

dell’amministratore non inibiva la validità del condono
poichè “non era possibile considerare responsabile un
soggetto diverso” (nella specie la società di
capitali).
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche con la

13.11.2007, rigettava l’appello dell’Agenzia delle
Entrate, confermando integralmente la sentenza di primo
grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione Agenzia delle Entrate affidandosi a due
motivi.
ITS Italian Trading Star s.r.l. ha resistito

con

controricorso.
Diritto

l. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi
dell’art.360 n.3 c.p.c, violazione dell’art.15, comma 1
della legge n.289/02.
Secondo la prospettazione difensiva la motivazione
della C.T.R. contrastava con l’orientamento di questa
Corte la quale aveva ripetutamente escluso la necessità
di una doppia conoscenza formale .. sul rilievo della
totale coincidenza nella stessa persona delle due
figure di contribuente ed imputato nell’ipotesi di
incriminazione di legali rappresentanti di società in

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sentenza oggi impugnata, n.121/9/07 depositata il

relazione a reati tributari ascrivibili alle società
medesime (Cass. Pen. 4830/2006; 2986/2007).
2.Con il secondo motivo si deduce l’insufficienza della
motivazione in relazione al fatto controverso
costituito dalla possibilità per una società di

prevista dall’art.15 della legge 289/02 successivamente
alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio del
suo amministratore.
3.1 motivi,

contrariamente a quanto eccepito in

controricorso dalla società, sono ammissibili.
3.1. La questione relativa all’inefficacia dell’istanza
di condono, come si legge dalla sentenza impugnata,
costituiva specifico motivo di appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate cosicché deve escludersi che
con gli odierni motivi di ricorso siano stati
introdotti in questa sede dei “nova”. Atteso l’oggetto
del giudizio, come sopra individuato, le questioni
dedotte con i motivi di ricorso (relative
all’equivalenza,

in conseguenza del principio di

immedesimazione organica, della notifica della
richiesta di citazione a giudizio nei confronti
dell’imputato con la formale conoscenza da parte della
società circa l’avvenuto esercizio dell’azione penale)
integrano mere argomentazioni difensive, poste a

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capitali di avvalersi della procedura di definizione

sostegno della censura rivolta alle argomentazioni, di
segno contrario, svolte nella sentenza impugnata.
4. Esaminati congiuntamente, per la loro connessione, i
motivi sono fondati.
4.1.Questa Corte ha già avuto modo di affermare il

27.12.2002 n.289, come modificato all’art.5 bis comma 1
lett.i del d.l. n.282/2002 convertito in legge
21.2.2003 n.27 -secondo cui il condono fiscale non è
ammesso ” per i soggetti nei cui confronti è stata
esercitata l’azione penale per i reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, di cui il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di perfezionamento della definizione”- deve
interpretarsi nel senso che la condizione ostativa al
condono trova applicazione, non soltanto nell’ipotesi
di piena coincidenza tra il soggetto indagato/imputato
ed il soggetto-contribuente, che si realizza quando la
medesima persona fisica rivesta entrambe tali
posizioni, ma anche nell’ipotesi in cui tali soggetti
non coincidono, come avviene nel caso in cui il reato
tributario contestato al titolare persona fisica di un
organo societario ridondi, per gli effetti economici
fiscali che dallo stesso derivano a vantaggio dell’ente
societario (dotato di autonoma personalità giuridica)

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principio per cui l’art.15 comma l della legge

cui

l’organo

appartiene

(cfr.Cass.n.19862/12;

Cass.n.21795/12; e, in relazione al condono
disciplinato dall’art.9 co 14 lett.b della legge
n.289/2002, Cass. n.8324/2012).
La tesi difensiva prospettata dalla controricorrente

secondo i principi del vigente sistema penale,
equiparare l’esercizio dell’azione penale
(necessariamente nei confronti della persona fisica) ad
una sorta di responsabilità penale della società- ha
voluto escludere le società di capitali, in quanto non
imputabili penalmente, dal novero dei soggetti nei
confronti dei quali possa operare quella specifica
causa ostativa al condono (costituita dall’avvenuto
esercizio dell’azione penale) non porta argomenti
idonei a discostarsi dal principio sopra riportato e,
ciò, per più ordini di ragioni.
Rileva, in primo luogo, il rapporto di immedesimazione
organica tra il titolare dell’organo e l’ente dotato di
personalità giuridica che consente di riferire il
“risultato evasivo” derivante dalla condotta-illecito
del primo alla obbligazione tributaria dell’ente cui va
riconosciuta, in tal caso, la posizione di unico
soggetto-contribuente legittimato ad avvalersi del
condono. La relazione di immedesimazione organica della

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secondo cui il legislatore -non essendo possibile,

persona fisica, titolare dei poteri di rappresentanza
esterna dell’ente collettivo dotato di personalità
giuridica non viene, infatti, meno “per il fatto che
autore del reato fiscale possa essere evidentemente
solo la persona fisica atteso che, nella specie,

tanto la qualità di titolare dell’organo
rappresentativo societario quanto l’esercizio dei
relativi poteri di manifestazione esterna della volontà
dell’ente societario come risulta chiarito in modo
inequivoco anche dall’art.1, comma l lett.e del dlgs
10.3.2000 n.74 secondo cui “riguardo ai fatti commessi
da chi agisce in qualità di amministratore,
liquidatore, o rappresentante di società, enti o
persone fisiche, il “fine di evadere le imposte ed il
“fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti
alla società, all’ente od alla persona fisica per conto
della quale si agisce”. Ne consegue che in caso di
reati fiscali commessi dal titolare dell’organo
societario, il ” soggetto contribuente” che ha evaso
l’imposta o si è sottratto al pagamento della stessa
(indicato nel comma l dell’art.15 1.289/2002) non può
che essere, nel caso di specie, la società.(Cass. n.
21795/12 cit.). Sempre lo stesso decreto legislativo
n.74 del 2000, d’altronde, fa chiara applicazione dello

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l’illecito penale tributario presuppone necessariamente

strumento dell’imputazione organica laddove, al II
comma dell’art.19, richiama l’art.11, I comma del
d.lgs. n.472 del 1977 che afferma la responsabilità
solidale della società ” nei casi in cui una violazione
che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento

rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto,
della società nell’esercizio delle sue funzioni o
incombenze..”.
E, su un piano sistematico, va registrato l’ulteriore
intervento chiarificatore del legislatore il quale ha
espressamente previsto, con la norma di interpretazione
autentica dell’art.1, comma 2 septies, del
d.1.24.6.2003 n.143, inserito, in sede di conversione,
dalla legge 1.8.2003 n. 212, che “le disposizioni di
cui agli artt.8, comma 6, lettera c), 9, comma 10
lettera c) e 15, comma 7 della legge 27.12.2002 n.289 e
successive modificazioni si intendono nel senso che la
esclusione della punibilità opera nei confronti di
tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere
i reati ivi indicati anche quando le procedure di
sanatoria, alle quali è riferibile l’effetto di
esclusione della punibilità riguardano contribuenti
diversi dalle persone fisiche e da questi sono
perfezionate”.

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del tributo è commessa _dal dipendente o dal

Per altro verso, come già rilevato da questa Corte con
le pronunce indicate, l’interpretazione sostenuta dalla
controricorrente, da adito a seri dubbi di legittimità
costituzionale per la ingiustificata posizione di
privilegio di cui godrebbero, ai fini dell’accesso al

ammesse al beneficio rispetto alle persone fisiche
(soltanto per le quali opererebbero le cause ostative
in esame) a fronte di una disciplina legislativa
uniforme per le une e le altre.
Dubbio di legittimità costituzionale, questo, già
prospettato dalla giurisprudenza penale di questa Corte
la quale con sentenza 7.2.2006 n.4830 (seguita da Cass.
Pen. 18.6.2006 n.2896) ha statuito -per quanto qui
interessa- che, in materia di reati finanziari la non
applicabilità dell’esclusione della punibilità prevista
dal condono fiscale di cui alla legge n.289 del 2002 in
caso di esercizio dell’azione penale della quale il
contribuente “abbia avuto formale conoscenza entro la
data di presentazione della dichiarazione per la
definizione automatica” si determina anche soltanto
con la conoscenza da parte del legale rappresentante
della persona giuridica non essendo necessaria la cd.
doppia conoscenza formale (dell’indagato e della
società) neppure in caso di incriminazione dei legali

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condono, le persone giuridiche che sarebbero sempre

rappresentanti di società in relazione a reati
ascrivibili alle società medesime.
E ciò appare sufficiente a confutare l’obiezione
formulata dalla controricorrente secondo cui solo la
persona fisica indagata potrebbe avere conoscenza

4.1. Nel caso in esame, la CTR

nella sentenza

impugnata -con accertamento intangibile in questa sede
(onde l’inammissibilità della deduzione svolta in
controricorso secondo cui amministratore della società
al momento della presentazione del condono era persona
fisica diversa rispetto all’amministratore della
società nei cui confronti è stata esercitata l’azione
penale)- da atto come (da allegazione della stessa
società) il sig.Pavoni Cristiano all’epoca
amministratore della società appellante abbia avuto
prima ancora di definire le controversie tributarie con
il “condono” in base alla legge 289/2002, formale
conoscenza dell’azione penale nei suoi confronti per i
reati previsti dal d.lgs. n.74/2000.
A fronte di tale dato fattuale, la C.T.R. non ha
correttamente applicato la norma di cui all’art.15,
comma l della legge 27.12.2002 n.289 secondo il
principio sopra enunciato.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con

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formale dell’esercizio dell’azione penale.

MENTE DA RE(ìiSTIbt ALC)NE
1).1*R. “2:-iii4d.9ef6
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A1 Si
,

rinvio della causa al Giudice di merito per l’esame,
alla luce del suddetto principio, del merito della
controversia oltre che per il regolamento delle spese.
P.Q.M.

In accoglimento del

ricorso,

cassa la sentenza

Regione Marche in diversa composizione la quale
provvederà anche in ordine al regolamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 30.11.2012.

impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della

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