Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23997 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 16/11/2011), n.23997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16223-2009 proposto da:

S.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14179/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/06/2008; R.G.N. 72561/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 giugno 2008 il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte n. 13998 del 2004, per violazione dell’art. 276 c.p.c., ha respinto l’appello proposto da S.N. contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 813 del 28 gennaio 1998 e ha compensato interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione lo S. affidandosi a due motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata s.p.a. Milano Assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che i due motivi di ricorso per la loro interconnessione logica possono essere esaminati congiuntamente.

1.-Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto ai fini della compensazione parziale delle spese di lite scorretto il suo comportamento da creditore nel procedere ad esecuzione forzata, perchè egli avrebbe rifiutato il pagamento del debitore consistente nella consegna di copia di assegni circolari di importo pari alla somma precettata. In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che, non essendogli stati offerti in pagamento assegni circolari, ma copie di assegni circolari, che egli aveva rifiutato, non gli si sarebbe potuto addebitare, ai fini delle spese, alcuna condotta scorretta.

Il motivo, che erroneamente è rubricato in riferimento all’art. 360 n. 5, non merita accoglimento.

Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che lo S. “con il suo comportamento preprocessuale, ossia con il rifiuto ingiustificato di accettare l’offerta di pagamento a mezzo di assegno circolare formulata dalla debitrice, si è dimostrato non collaborativo con questa”, venendo meno al criterio di correttezza che deve improntare la condotta di entrambe le parti del rapporto obbligatorio e contribuendo così a generare un contenzioso che avrebbe ben potuto essere evitato.

Infatti, la fotocopia di due assegni circolari fu acclusa alla lettera del procuratore della società assicuratrice al solo fine di conoscere le modalità con cui sarebbe dovuta avvenire la loro consegna agli aventi diritto al fine i conseguire la liberazione dall’obbligazione (parte narrativa della sentenza impugnata) e, quindi, non già come liberazione, ovvero estinzione dell’obbligazione a carico della compagnia assicuratrice.

In altri termini, quella fotocopia stava solo a dimostrare che gli assegni erano pronti per poter essere consegnati agli aventi diritto e non già per liberare il debitore dai suoi obblighi.

Ne consegue alla luce di questi elementi che effettivamente lo S. avrebbe potuto evitare un contenzioso, essendo, peraltro, egli certo che quegli assegni esistevano, essendo stati emessi dalla Banca popolare di Novara il (OMISSIS).

Peraltro, la decisine sul punto non è affatto in contrasto con la interpretazione ormai costante di questa Corte, in ordine all’effetto liberatorio della consegna dei soli assegni circolari, così come richiamata dal ricorrente, in quanto ai fini della parziale compensazione, la violazione dell’art. 1175 c.c. è stata ravvisata nel comportamento preprocessuale, ovvero nella condotta che ogni parte deve tenere in presenza di elementi certi ed idonei nella fase in cui è ancora possibile evitare ogni controversia. Resta, in tal modo, assorbito il secondo motivo, concernente la presunta violazione dell’art. 91 c.p.c., anche perchè, contrariamente alla sua illustrazione, si correda del necessario quesito tutto centrato sulla compensazione parziale, dichiarata per violazione dell’art. 1175 c.c. da parte dello S..

Il ricorso va, quindi, respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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