Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23997 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 06/09/2021), n.23997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 1990/2021 proposto da:

C.K., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Valsasia n. 40,

presso lo studio dell’avvocato Aniello Maria D’Ambrosio e

rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Lacaria;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3467/2020 del Tribunale di Cagliari,

depositato il 27/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis depositato il 30 dicembre 2020, C.K., cittadino senegalese, ha adito il Tribunale di Cagliari, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva: a) di aver lasciato il Senegal nel 2008 a seguito di una lite con alcuni membri della famiglia che volevano lasciasse il suo lavoro di fabbro per aiutarli nei campi; b) di essere stato a seguito di tale lite arrestato e incarcerato per due giorni e di aver per tanto deciso di recarsi in Gambia dove aveva lavorato per quattro anni; c) di essere andato nel 2015 in Libia per raggiungere il proprio datore di lavoro che successivamente gli aveva sequestrato i documenti e lo aveva imprigionato costringendolo ai lavori forzati per sei mesi; d) di essere riuscito a scappare e aver raggiunto l’Italia; e) di lavorare come pastore in Italia ma di non essere stato ancora contrattualizzato.

2. Il Tribunale, dopo aver svolto l’audizione del ricorrente, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. In particolare, il Tribunale ha rilevato come dal narrato del ricorrente non emergessero elementi riconducibili alle fattispecie della protezione internazionale avendo questi confermato di essere partito per il Gambia a seguito di un contrasto con i parenti ed essersi poi recato in Libia per ragioni lavorative. In relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) il Tribunale ha ritenuto che dalle fonti consultate (report EASO 2018) la situazione in Casamance non risulta riferibile a un contesto di violenza indiscriminata. Infine, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere neppure la protezione umanitaria alla luce del percorso di inserimento nel contesto italiano del ricorrente e all’assenza di particolari vulnerabilità.

3. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione C.K., svolgendo due motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

4. Il ricorrente lamenta: “1. Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”; “2. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 con particolare riferimento al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 19, comma 1, nn. 1 e 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 così come novellati dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche in L. 18 dicembre 2020, n. 173; omessa o apparente motivazione ex art. 360, comma 2, n. 5) con riferimento alle medesime predette disposizioni”.

Diritto

RITENUTO

che:

5. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

6. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.

7. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

8. Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non risulta rispettare il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle SS.UU.. La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite.

9. La trattazione del ricorso deve essere di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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