Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23996 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 16/11/2011), n.23996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13578-2009 proposto da:

V.L., V.V., M.F., V.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, rappresentati

e difesi dall’avvocato FINOCCHITO MAURO con studio in OTRANTO, VIA

SAN FRANCESCO 34 giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 6, presso lo studio dell’avvocato LAURA

POLIMENO, rappresentato e difeso dall’avvocato PANAREO MILCO EMANUELE

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2009 del TRIBUNALE LECCE SEDE DISTACCATA

DI MAGLIE, depositata 20/5/2009, R.G.N. 357/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo;

assorbito il 2^ motivo;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 maggio 2009 il Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie – accoglieva l’opposizione al precetto intimato a A.G. da L., A., V.V. e M.F., quali eredi V.G., per il pagamento della somma di Euro 3.343, 40, oltre diritto di precetto, in forza di sentenza esecutiva emessa in grado di appello il 13 maggio 2003.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione gli intimanti, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’ A.. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il ricorso non merita accoglimento.

1.-Infatti, contrariamente a quanto deducono i ricorrenti nel primo motivo (violazione art. 2909 c.c., artt. 474, 615 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) dalla semplice lettura della impugnata sentenza emerge che il giudice dell’opposizione non ha affatto sindacato il giudicato della Corte di appello di Lecce, che ha ritenuto corretto anche sotto il profilo del calcolo, ma ha dichiarato che l’ A., opponente, aveva diritto di compensare il proprio credito per IVA nascente dal contratto di appalto dedotto nel giudizio, riconoscendo a titolo di rimborso per danni la somma di Euro 1.382,56.

2.-Con il secondo motivo (motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 su fatto controverso e decisivo ai fini della, risoluzione della controversia) i ricorrenti lamentano contraddittorietà ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo appare inammissibile perchè manca del necessario momento di sintesi, ma è anche infondato.

Di vero, va premesso che la sentenza di merito del giudice dell’appello, senza modificare l’originario importo dell’appalto (v.p. 6 sentenza della Corte territoriale) ha solo ridotto l’importo della sorte capitale riconoscendo a V.G. a titolo di danno la somma di Euro 2.588,38 e compensando lo stesso danno con il minore importo versato dal V. all’ A. per sorte capitale, determinando il debito dell’ A. nella somma di Euro 1.382, 56.

Sul punto il giudice della opposizione ha affermato che l’IVA, come per legge, era dovuta dal committente – il V. – e che la rideterminazione dell’IVA si concretava in un credito a favore dell’ A. di Euro 2.067, 89, risultato dal titolo esecutivo posto a base dell’intimato precetto ed integrato dalle sentenze di entrambi i gradi del giudizio, con l’effetto che il credito vantato dagli intimanti non era risultato sussistere.

Quindi, nessuno dei profili denunciato nella censura si rinviene.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 (settecento), di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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