Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23996 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.12/10/2017), n. 23996
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20112-2012 proposto da:
D.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASAL FIUMANESE 3, presso lo studio dell’avvocato DAVID FICINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO VENTRONE;
– ricorrente –
contro
D.P., DE.RO.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2064/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento motivo,
assorbito il 1^ motivo del ricorso;
udito l’Avvocato VENTRONE Guglielmo, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I coniugi D.P. e De.Ro.Gi. – premesso che, con atto del 7.10.03, avevano acquistato da As., A., S., I., G., An., S. e D.C., tutti fratelli di P., le rispettive quote ereditarie della proprietà del fabbricato sito in (OMISSIS) – convennero in giudizio la suddetta D.A. per sentirla condannare al rilascio dell’appartamento posto al primo piano del detto fabbricato, che ella aveva continuato ad occupare pur dopo aver venduto la propria quota di comproprietà dello stabile.
La convenuta resistette alla domanda degli attori sulla scorta di una duplice argomentazione.
In primo luogo ella dedusse la simulazione relativa del contratto di compravendita del 7.10.03, affermando che la controprestazione del trasferimento della proprietà della sua quota ereditaria sarebbe stata convenuta tra le parti non nel pagamento di un prezzo, come risultante dal contratto simulato, ma nel conferimento alla venditrice del diritto di abitare vita natural durante nella porzione di fabbricato da lei occupata al momento della vendita stessa.
In secondo luogo la medesima Annunziata D. dedusse quale mezzo di eccezione, per paralizzare la domanda di rilascio degli attori, l’annullabilità per errore del contratto di compravendita; in proposito la convenuta riferì che dopo la conclusione di tale contratto ella aveva scoperto un testamento materno che le attribuiva un terzo dei diritti spettanti alla de cuius sull’appartamento da lei attualmente occupato e argomentò che, se ella avesse avuto contezza dei propri diritti prima della conclusione del contratto di compravendita del 7.10.03, certamente non avrebbe venduto la propria quota ereditaria del fabbricato, ma avrebbe chiesto la divisione di quest’ultimo con l’assegnazione in suo favore, ai sensi dell’articolo 720 c.c., della porzione da lei occupata.
Il tribunale di Napoli accolse la domanda degli attori e la corte di appello di Napoli, adita da D.A., confermò la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza D.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
D.P. e De.Ro.Gi. non hanno svolto attività difensiva.
A seguito di un rinvio concesso al patrono della ricorrente alla udienza del 23.11.16, in ragione dell’ impedimento dal medesimo manifestato, la causa è stata discussa nella pubblica udienza del 19 giugno 2017, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la statuizione della corte d’appello che ha giudicato inammissibile ex art. 1417 c.c. la prova testimoniale sulla simulazione relativa del contratto di compravendita.
Il motivo va rigettato, essendosi la corte territoriale attenuta al principio, più volte espresso da questa Corte (cfr. sentt. n. 7246/07, n. 21442/10, n. 3234/15) che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.
Con il secondo motivo si censura la statuizione la corte d’appello che ha disatteso l’eccezione di annullamento del contratto di compravendita sull’assunto della non riconoscibilità dell’errore in cui era incorsa la parte venditrice; secondo la ricorrente, nella specie, trattandosi di errore bilaterale, non sarebbe stato necessario il requisito della riconoscibilità dell’errore.
Il motivo è fondato, giacchè la statuizione impugnata si pone in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte (sentt. n. 5829/79, n. 26974/11) che, nell’ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poichè in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio.
In definitiva il ricorso va accolto con riferimento al secondo mezzo, rigettato il primo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di Napoli, perchè la stessa si attenga al principio che nell’ipotesi di errore bilaterale il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo e cassa la sentenza gravata; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017