Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23995 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25603/2013 R.G. proposto da:

C.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Grande e

dall’Avv. Massimo Antonini, con domicilio eletto in Roma, via XXIV

Maggio, n. 43, presso lo studio del primo (Chiomenti Studio Legale);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 132/35/12 depositata il 6 novembre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2020 dal Consigliere Nicastro Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 132/35/12 depositata il 6 novembre 2012 che, pronunciando in sede di rinvio (a seguito di Cass., 08/11/2010, n. 22728), in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 247/08/05 – che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. R1Q01T201192/2004 – aveva affermato “la legittimità (di tale) atto impositivo (…) in punto di motivazione (e) determina(to) applicarsi sul quantum accertato l’aliquota del 21,66%”;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo;

il 9 marzo 2020 C.G. ha depositato una memoria, ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio – per avere effettuato la definizione agevolata, a norma del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2006, n. 225, del carico di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativo ai tributi dovuti sulla base della pronuncia oggetto del presente giudizio – accompagnata dal deposito dei documenti ritenuti idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, cui sia seguita la comunicazione dell’agente della riscossione ai sensi del comma 3 di tale articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente, per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, inoltre, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 03/10/2018, n. 24083, 02/05/2019, n. 11540);

nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’agente della riscossione – circostanza che risulta dalla produzione dei bollettini precompilati (mediante i quali può essere effettuato il pagamento delle somme dovute per la definizione) che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla stessa comunicazione (D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 7, lett. b) – e anche di avere provveduto al pagamento della prima rata delle somme dovute;

l’Agenzia delle entrate – che non ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2 – nulla ha osservato al riguardo, in particolare, non ha contestato i documenti depositati in allegato alla memoria della parte contribuente nè ha eccepito la mancata notificazione, ex art. 372 c.p.c., comma 2, dell’elenco degli stessi (i quali, evidentemente, devono ritenersi da essa comunque conosciuti);

risulta pertanto evidenziata – in base ai principi affermati da Cass., n. 24083 del 2018 e n. 11540 del 2019 – una fattispecie di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia motivata col verificarsi della fattispecie di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6;

non è luogo a provvedere sulle spese perchè, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore contribuente – come nella specie – quanto nel caso in cui il verificarsi della fattispecie del D.L. n. 193 del 2006, art. 6, risulti allorquando il debitore contribuente si trovi nella posizione processuale di resistente o intimato, non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., n. 24083 del 2018 e n. 11540 del 2019). Nulla è dovuto ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia motivata col verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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