Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23995 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 26/09/2019), n.23995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21169-2017 proposto da:

A.D., in proprio e quale già legale rappresentante della

(OMISSIS) di A.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO GIUSTOZZI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO A.D., titolare dell’impresa (OMISSIS), in

persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSIAVIA

39-F, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO RAVINALE;

– controricorrente –

contro

VIM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1884/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.D., quale titolare della (OMISSIS), propone ricorso per un mezzo, nei confronti del Fallimento A.D., titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), nonchè di V.I.M. S.r.l., contro la sentenza del 17 agosto 2017 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il reclamo da essa proposto avverso la sentenza del locale Tribunale dichiarativa del suo fallimento.

2. Il Fallimento resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il ricorso contiene un solo motivo con cui è denunciato: “Ad. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5): violazione el o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6; violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Omissione e/o carena assoluta della motivazione”, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso la sua doglianza in ordine alla circostanza che il ricorso per dichiarazione di fallimento fosse stato notificato all’indirizzo risultante da INI-PEC IMPRESIE, sebbene l’interrogazione del registro mediante inserimento del codice fiscale restituisse un doppio risultato, e non invece all’indirizzo, di cui pure era titolare, risultante dal pubblico registro inipec.gov.it..

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è infondato.

Ed invero:

-) è inammissibile la censura di violazione di legge dal momento che il motivo non pone in discussione il significato e la portata applicativa di alcuna norma sostanziale, tantomeno della legge fallimentare, art. 15, non citato nella rubrica ma richiamato nel corpo della doglianza, ma si duole viceversa della circostanza che il giudice di merito abbia ritenuto ininfluente “che il registro inipec, nel caso di interrogazione mediante inserimento del codice fiscale della dottoressa A., restituisca lin doppio risultato”;

-) è infondata la censura di error in procedendo per violazione dell’art. 132 c.p.c., dal momento che la sentenza è invece evidentemente motivata, avendo il giudice di merito ritenuto che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento potesse essere indifferentemente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, e che nel caso di specie fosse stata correttamente eseguita presso il primo di tali indirizzi, essendo tale casella stata peraltro attivata, sia pure ad iniziativa di Federfarma;

-) è inammissibile la censura svolta ai sensi del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., dal momento che il ricorso non investe uno specifico fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma denuncia un’omissione o carenza assoluta di motivazione che, peraltro, come si è appena detto, non vi è affatto.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in cancelleria il 26 settembre 2019

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