Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23995 del 23/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 23995 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., ed Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma Via
dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
– ricorrenti contro

Frezza Francesco
– intimato

avverso la sentenza n. 7/52/09 della Commissione
Tributaria regionale della Campania Sezione 52,
depositata il 28/1/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 9/11/2012 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito’ l’Avvocato dello Stato Francesco Meloncelli
per parte ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Ministero e l’inammissibilità del ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate.

Data pubblicazione: 23/10/2013

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 7 del 14/1/2009, depositata in data
28/1/2009, la Commissione Tributaria Regionale
della Campania Sez. 52 dichiarava, nella contumacia
del contribuente, inammissibile l’appello proposto,
in data 13/1/2006, dalla Agenzia delle Entrate
Ufficio Napoli 4, avverso la decisione n. 13/1/2006
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli,

a carico di Frezza Francesco, a seguito di un
processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza di Torre del Greco, ed avente ad
oggetto l’imposta IVA per l’anno 1998, stante
l’impossibilità per il giudice di
fondatezza della pretesa tributaria”,
l’accertamento motivato
atto amministrativo,
constatazione,

“verificare la
essendo stato

per relationem

ad altro

il processo verbale di

“non prodotto integralmente in

giudizio”.
La Commissione Tributaria Regionale dichiarava
inammissibile il gravame dell’Agenzia delle
Entrate, in quanto l’appellante si era limitata a
sostenere “genericamente la validità dell’avviso di
accertamento motivato per relationem ad altro atto
amministrativo—senza muovere alcuna censura avverso
la ratio decidendi”
motivata

della sentenza impugnata, non

“sul rilievo della mancata notifica al

Frezza del processo verbale di constazione
richiamato nell’avviso di accertamento, bensì
sull’affermazione di non essere stato – il Giudice
– posto in grado di verificare la correttezza
dell’operato dell’Ufficio a causa della mancata
produzione del processo vebale posto a base
dell’atto impugnato”.
Avverso tale sentenza hanno promosso ricorso per

che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso

cassazione il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo tre
motivi di ricorso, per violazione di legge, ex
art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo l, con riferimento agli
artt.39 DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972,
d.lgs.546/1992 e 2697 c.c.,

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dovendo ritenersi

tenuto il contribuente, non l’Agenzia delle Entrate
resistente, ad allegare al ricorso l’atto

di constatazione regolarmente notificato alla parte
– e quindi in suo possesso – ed espressamente
richiamato nell’atto”),

e per insufficiente

motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c. (Motivi 2 e 3,
quest’ultimo con riguardo alla parte motiva della
sentenza ove

“la CTR rappresenta che il processo

verbale di con stazione depositato in atti
dall’A.F. è incompleto e privo della firma del
verbalizzanti e dunque inutilizzabile”)..
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Va

preliminarmente

dichiarata

ex

officio

l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
difetto di legittimazione attiva, non avendo
assunto l’Amministrazione statale la posizione di
parte processuale nel giudizio di appello svoltosi
avanti la CTR della Campania, introdotto con
ricorso proposto dall’Ufficio di Napoli della
Agenzia delle Entrate, in data successiva
all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a
titolo di successione particolare ex lege nella
gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti
in cui era parte l’Amministrazione statale), con
conseguente implicita estromissione della
Amministrazione statale ex art. 111 co3 c.p.c.

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impugnato, comprensivo anche “del processo verbale

(cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).
Non avendo il ricorso proposto dal Ministero
comportato aggravio di attività difensiva si
ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti
le spese di lite.
Venendo all’esame del primo motivo del ricorso
dell’Agenzia delle Entrate, concernente un vizio di
violazione di legge, ex art.360 n. 3 c.p.c., lo

rispetto alla

ratio decidendi

della sentenza

impugnata, che è nel senso dell’inammissibilità
dell’appello per difetto di doglianze specifiche
sul decisum presente nella sentenza della CTP.
Quindi,

il

motivo,

inerente

essenzialmente

l’affermazione circa l’obbligo per il ricorrente, e
non per l’Ente impositore, di allegare al ricorso
introduttivo il processo verbale della Guardia di
Finanza sottostante all’avviso di accertamento
notificato,

nella parte in cui fa derivare

dall’ammissibilità
relationem
piano

di

una

motivazione

per

dell’atto impositivo conseguenze sul

dell’onere

probatorio

nel

processo

tributario, peraltro infondato, essendo la
produzione del processo verbale di constatazione un
preciso e specifico onere probatorio
dell’amministrazione che non può essere supplito
dal potere attribuito al giudice tributario
dall’art.7

D.Lgs.

n.

546/1992

(Cass.Trib.18002/2012; cfr. anche Cass. 3456/2009;
Cass.21509/2010), non attiene a quanto statuito
nella sentenza della CTR della Campania.
Con riguardo agli altri due motivi, inerenti il
difetto di motivazione ai sensi dell’art.360 n. 5
c.p.c., l’Agenzia delle Entrate, senza peraltro
corredare i motivi del necessario c.d. momento di

stesso è inammissibile, in quanto eccentrico

sintesi del fatto controverso decisivo, ai sensi
dell’art.366 bis c.p.c. (la sentenza della CTR è
del gennaio 2009), si è limitata a dolersi del
difetto di motivazione sul merito del rapporto
tributario in contestazione e del mancato esame del
p.v.c., asseritamente prodotto comunque
dall’Ufficio, in appello, e ritenuto dalla C.T.R.
“incompleto e privo delle firme del verbalizzanti e

Con riguardo a tale ultimo profilo, espresso nel
terzo motivo, occorre rilevare che nella sentenza
impugnata non è presente tale parte, riportata nel
ricorso per cassazione, circa l’incompletezza del
p.v.c. prodotto in giudizio, tardivamente. Trova,
pertanto, applicazione il principio di diritto
ripetutamente enunciato da questa Corte e ribadito
dal Collegio secondo cui

“la proposizione, con il

ricorso per cassazione, di censure prive di
specifica attinenza al decisum della sentenza
impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione
dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4,
con conseguente inammissibilità – rilevabile anche
d’ufficio – del ricorso stesso”

(cfr. Corte Cass.

sez. lav. 13.10.1995 n. 10695; id. li sez.
9.10.1998 n. 9995; id. l^ sez. 24.2.2004 n. 3612;
id. 5″ sez. 3.8.2007 n. 17125).
Quanto invece al secondo motivo, lo stesso non è
autosufficiente, non essendo chiarito, in ricorso,
in quale parte la sentenza impugnata sarebbe
carente di motivazione e dove ricorre l’obiettiva
deficienza del criterio logico che ha condotto il
giudice di merito alla formazione del proprio
convincimento, avendo i giudici della CTR motivato,
al di là della correttezza in diritto del
ragionamento, relativamente al processo tributario,

dunque inutilizzabile”.

nel

senso

dell’inammissibilità

dell’Agenzia delle Entrate, stante
non pienamente devolutivo”

dell’appello
“il

carattere

di detto mezzo di

impugnazione e perché lo stesso era privo di
specifiche doglianze sulla motivazione della
sentenza della CTP.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è dunque
inammissibile.

La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso
proposto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze sia quello proposto dall’Agenzia delle
Entrate.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

P.Q.M.

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