Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23995 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 16/11/2011), n.23995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20697-2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ORAZIO 10, presso lo studio VA dell’avvocato TESORIERE

OTTAVIO GIACINTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONE, P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 716/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/10/2008, R.G.N. 752/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GIANCARLO FERRARA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9-10-2008 la corte di Appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione proposta da B.G. nei confronti di P.P. e della Fondiaria Sai, confermando la sentenza del Tribunale che dichiarò prescritto il diritto al risarcimento per il danno da lesioni personali riportate in un incidente stradale per il decorso del termine biennale di prescrizione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B. G. con due motivi.

Non presentano difese P.P. e la Fondiaria Sai.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione biennale e non il più lungo termine quinquennale.

Assume che, in ipotesi di lesioni da sinistro stradale, l’applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, rispetto a quello previsto dal cit. art. comma 2, non può essere esclusa dalla circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di lesioni colpose.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto che nella fattispecie era applicabile.

Il termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, non essendo stata proposta querela per il reato di lesioni.

Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 27337 del 2008, hanno ritenuto che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n. 5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in modo da armonizzarlo con il più generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell’art. 2947 c.c., comma 3, prima parte – secondo cui l’applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato ,affermando il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato”.

Questa Corte ritiene di non discostarsi da tale principio e, pertanto assorbito il secondo motivo ,accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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