Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23995 del 03/10/2018
Cassazione civile sez. trib., 03/10/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 03/10/2018), n.23995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27604/2011 R.G. proposto da:
Como Srl, quale incorporante della ICC Srl, rappresentata e difesa
dall’Avv. Marco Lombardi, presso cui è domiciliata in Isernia, via
Umbria (Centro Commerciale), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 213/22/10, depositata il 1 ottobre 2010;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2018
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Mastroberardino Paola, che ha concluso dichiararsi la
declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Udito l’Avv. Marco Lombardi per il contribuente che ha chiesto
dichiararsi l’estinzione del giudizio;
Udito l’Avv. Bruno Dettori per l’Agenzia delle entrate che si associa
alla richiesta del P.G.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Como Srl, incorporante della ICC Srl, impugnava l’avviso di accertamento per Iva per l’anno 2002 con cui l’Agenzia delle entrate, disconosciuto il credito d’imposta relativo ad una fattura perché relativa ad operazioni inesistenti, recuperava gli imponibili e le imposte fino a concorrenza del crediti esposti in dichiarazione attesa la pregressa definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9. La contribuente deduceva l’illegittimità dell’accertamento perché precluso L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 10.
L’impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, era respinta dal giudice d’appello.
La contribuente ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società Como Srl quale incorporante della ICC Srl si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017, ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall’Agenzia delle entrate, che ha chiesto, con nota depositata il 30 marzo 2018, dichiararsi l’estinzione del giudizio. Le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018.