Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23994 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 16/11/2011), n.23994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20320-2009 proposto da:

N.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato TADDEI MARCELLO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI LUISA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRATI PAOLO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 08/07/2008; R.G.N. 232/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato RANUCCI LUISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 8-7-2008 la Corte di appello di Trento ha rigettato l’impugnazione proposta da N.B. avverso la sentenza del Tribunale che, provvedendo in relazione ad un incidente stradale in cui la N. come pedone aveva riportato lesioni accertata la responsabilità della N. nella misura del 50%, respinse la domanda proposta nei confronti di O.S. e della compagnia assicuratrice Direct Line Insurance s.p.a. sul rilievo che la somma di Euro 10.000,00, ricevuta a titolo di provvisionale dalla N. a conclusione del giudizio penale, era satisfattiva di tutti i danni dalla stessa riportati.

La Corte di Appello, pur modificando la percentuale del concorso della N. nella misura del 30%, ha ritenuto che la somma di Euro 10.000,00 ricevuta dalla stessa nel 2003 fosse satisfattiva del danno in quanto calcolata secondo le tabelle in vigore nel 2003.

Propone ricorso per cassazione N.B. con quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Direct Line Insurance s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5 difetto di motivazione su un fatto controverso indicato nella posizione del pedone al momento dell’investimento.

La ricorrente sostiene che l’urto si sarebbe verificato quando ella si trovava ferma all’interno dell’area di parcheggio e non nella sede stradale al di fuori del parcheggio, come accertato in sentenza.

2. Con il secondo motivo si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5 difetto di motivazione su un fatto controverso indicato nella percentuale di corresponsabilità del pedone.

3.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica e sono inammissibili.

La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione logica e non contraddittoria, che il pedone si trovava fermo al di fuori dell’area di parcheggio, in quanto l’auto dello S. non sarebbe potuta entrare fra le auto parcheggiate a pettine.

Inoltre ha indicato i motivi della diversa misura della corresponsabilità, in quanto lo S. ebbe a violare norme codicistiche e di comune prudenza e la N. solo norme di prudenza.

4.Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 16528 del 2008, hanno chiarito che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,applicabile nel caso di specie perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8-7- 2008, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Inoltre, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo dei quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

5. Nel caso di specie i motivi con cui si denunzia vizio di motivazione risultano prospettati secondo un modello difforme da quello delineato nei termini sopra esposti in quanto la ricorrente non prospetta argomentazioni e censure specifiche all’iter logico- giuridico che ha portato alla decisione, ma richiede una valutazione del materiale probatorio diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di appello, chiedendo a questa Corte una valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre entrambi i motivi sono privi del momento di sintesi riassuntivo delle censure formulate.

6. Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza e del procedimento art. 360 c.p.c., comma 4 per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Sostiene la ricorrente che la Corte di appello, a fronte di una richiesta di risarcimento per un danno occorso il 27-3-2002, ha liquidato il danno al 4-12-2003 comprendendo nella somma solo la rivalutazione monetaria e non gli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della sentenza.

7.Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha liquidato il danno nel suo valore complessivo riportato all’anno 2003, data in cui fu corrisposta alla N. la provvisionale di Euro 10.000,00.

Di conseguenza l’importo è completamente satisfattivo del danno non spettando gli interessi fino alla data della decisione, essendo stata la somma corrisposta nei 2003.

8.Con il quarto motivo si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 sull’individuazione parte soccombente e/o sulla sussistenza di giusti motivi per compensare le spese processuali.

9.Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla N. e, seguendo il principio della soccombenza, ha posto a suo carico le spese del giudizio di appello.

La ricorrente non censura la ratio decidendi della pronunzia sulle spese processuali, limitandosi a riassume tutta la vicenda processuale dal giudizio penale in poi e senza far seguire l’esposizione del motivo dal prescritto momento di sintesi.

Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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