Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23994 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 16/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 23994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13662 – 2013 R.G. proposto da:

P.E., (in proprio e quale erede di P.Q.) –

c.f. (OMISSIS) – P.F. (quale erede di P.Q.) –

c.f. (OMISSIS) – P.M. (quale erede di P.Q.) –

c.f. (OMISSIS) – PA.EM. (quale erede di P.Q.)

c.f. (OMISSIS) – PA.MA. (quale erede di P.Q.) –

c.f. (OMISSIS) – PA.NA. (quale erede di

P.Q.) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via

del Banco di Santo Spirito, n. 48, presso lo studio dell’avvocato

Alfredo Sica che rappresenta e difende, i primi cinque, in virtù di

procura speciale margine del ricorso, la sesta, in virtù di procura

speciale per notar Pi. del 7.5.2013;

– ricorrenti –

contro

P.A. (in proprio e quale successore a titolo particolare di

Pa.En.) – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale a

margine del controricorso dall’avvocato Pio Taglienti e

dall’avvocato Marco Paliotta ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Pietro Romano, n. 33, presso lo studio dell’avvocato

Raffaella De Angelis.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e

PA.EN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4725 dei 27.7/27.9.2012 della corte d’appello

di Roma, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

del 16 giugno 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale;

udito l’avvocato Alfredo Sica per i ricorrenti principali;

udito l’avvocato Raffaella De Angelis per delega dell’avvocato Marco

PalLotta per il controricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 10.3.1989 A. ed Pa.En. citavano a Comparire dinanzi al tribunale di Frosinone E. e P.Q..

Esponevano che con scrittura privata in data 2.5.1988 avevano venduto ai convenuti taluni terreni in (OMISSIS) – per il prezzo di Lire 13.000.000; che ad integrazione del prezzo pattuito le controparti si erano impegnate a rilasciare alcuni locali, di proprietà di essi attori e dai convenuti detenuti comodato, al piano terra di un fabbricato in (OMISSIS); che entro la data del 31.10.1988, stabilita per la stipula dell’atto pubblico di compravendita, le controparti non avevano inteso farvi luogo, sicchè si erano rese inadempienti agli obblighi assunti.

Chiedevano dichiararsi e darsi atto dell’intervenuta vendita dei terreni summenzionati e condannarsi i convenuti al pagamento del prezzo residuo, pari a Lire 9.000.000, al rilascio dei locali a piano terra ed al risarcimento dei danni.

Si costituivano E. e P.Q..

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda; in riconvenzionale chiedevano pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento degli attori e la condanna degli stessi A. ed Pa.En. alla restituzione del doppio della caparra ed al risarcimento degli ulteriori danni.

Riassunto il giudizio, interrotto a seguito del decesso di P.Q., si costituivano P.E., in proprio e quale erede di P.Q., nonchè F., M. ed Pa.Em., del pari quali eredi di P.Q..

Successivamente si costituiva Pa.Na., parimenti erede di P.Q..

Non si costituiva e veniva dichiarata contumace Pa.Ma., ulteriore erede di P.Q..

Denegata l’ammissione dei mezzi istruttori, con sentenza n. 249/2008 il giudice adito trasferiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. in piena proprietà ad P.E., F., M., Em. e Ma. nonchè a Pa.Na. i terreni di cui alla scrittura del 2.5.1988, condannava i medesimi convenuti al pagamento della somma di Euro 4.648,11 oltre interessi, quale residuo prezzo, nonchè al rilascio dei locali a piano terra del fabbricato in catasto del Comune di (OMISSIS), rigettava ogni ulteriore domanda e condannava i convenuti alle spese di lite fino a concorrenza dei 2/3, compensando il residuo 1/3.

Interponevano appello P.E., F., M., Em. e Pa.Ma. nonchè Pa.Na..

Resisteva P.A., in proprio e quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di Pa.En.; esperiva appello incidentale.

Non si costituiva e veniva dichiarato contumace Pa.En..

Con sentenza n. 4725 dei 27.7/27.9.2012 la corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento e dell’appello principale e dell’appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, trasferiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. in piena proprietà ad P.E., per la quota di 2/3, nonchè allo stesso P.E., a P.F., a P.M., ad Pa.Em., a Pa.Ma. ed a Pa.Na., quali eredi di P.Q., in proporzione alla quota di eredità a ciascuno spettante, la residua quota di 1/2 dei terreni in (OMISSIS); condannava gli appellanti principali a rilasciare ad Angelo e ad Pa.En. i locali a piano terra del fabbricato rurale in (OMISSIS), nonchè a pagare ai medesimi appellati la somma di Euro 4.648,11 oltre interessi; condannava i principali appellanti alle spese del grado.

Evidenziava la corte che, quantunque gli attori avessero in citazione domandato dichiararsi e darsi atto dell’intervenuta vendita dei terreni, avevano nondimeno posto a fondamento della loro domanda un contratto preliminare di compravendita, sicchè era da ritenere che avessero chiesto pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c..

Evidenziava altresì che gli attori in sede di costituzione avevano prodotto sia copia della scrittura in data 2.5.1988 sia copia del contratto in data 6.10.1983 di affrancazione dei terreni promessi in vendita e gli iniziali convenuti, e in comparsa di costituzione e in sede di prima udienza, non avevano disconosciuto nè la conformità delle copie agli originali nè le sottoscrizioni che a proprio nome vi figuravano apposte, sicchè l’effetto del riconoscimento ex art. 215 c.p.c. doveva reputarsi verificato ancor prima che il processo fosse interrotto a seguito della morte di P.Q..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.E. (in proprio e quale erede di P.Q.) nonchè F., M., Em. e Pa.Ma. e Pa.Na. (quali eredi di P.Q.); ne hanno chiesto la cassazione sulla scorta di tre motivi – di cui il secondo articolato in forma binaria – con ogni conseguente statuizione in tema di spese.

P.A., in proprio e quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di Pa.En. in virtù di donazione per notar D.P. del 25.3.2008, ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avversa impugnazione ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

Pa.En. non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per vizio di ultrapetizione ovvero di extrapetizione.

Deducono che con il primo motivo di appello, a censura del primo dictum, avevano addotto che, alla stregua della scrittura del 2.5.1988, integrante senza dubbio un mero preliminare di compravendita, gli originari attori avevano nell’iniziale atto di citazione chiesto dichiararsi e darsi atto dell’intervenuta vendita definitiva dei terreni in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS); che unicamente con la comparsa conclusionale e la memoria di replica di prime cure gli attori avevano chiesto pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; che in tal guisa avevano esperito una domanda del tutto nuova per petitum e causa petendi, come tale inammissibile, in ordine alla quale gli iniziali convenuti avevano immediatamente dichiarato di non accettare il contraddittorio.

Deducono che altresì con il primo motivo di appello, a censura del pari del primo dictum, avevano addotto che, alla stregua della scrittura del 2.5.1988, ove è un indistinto riferimento a “parte dei locali del fabbricato” (cfr. ricorso, pag. 51), gli originari attori avevano nelle conclusioni dell’iniziale atto di citazione chiesto “che i convenuti vengano condannati a “rilasciare… i locali (…) del piano terra del fabbricato”” (cfr. ricorso, pag. 51); che in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al g.o.a. avevano, equivocamente, chiesto “la condanna dei convenuti a “rilasciare… i locali del piano terra del fabbricato”” (così ricorso, pag. 52); che in ogni caso pur al riguardo gli iniziali convenuti avevano dichiarato di non accettare il contraddittorio.

Deducono dunque che ha errato la corte distrettuale a non accogliere il primo motivo del gravame principale, nè al riguardo vi era margine perchè soccorresse il potere di qualificazione e di interpretazione della domanda demandato al giudice del merito.

Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso principale.

Non sussistono i denunciati vizi di ultrapetizione ovvero di extrapetizione.

Con riferimento al primo profilo è sufficiente in questa sede reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la domanda proposta in appello e diretta a conseguire il trasferimento della proprietà di un podere, ex art. 2932 c.c., non può ritenersi “nuova”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., rispetto a quella di accertamento del suo già avvenuto effetto traslativo svolta nel primo grado di giudizio, essendo comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in lite con la citazione introduttiva e con la comparsa di intervento, e tale, perciò, da non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, nè l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. 12.1.2017, n. 659; Cass. (ord.) 3.9.2013, n. 20177, secondo cui, ove l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., fondata sull’esistenza di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera “emendatio libelli”, consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria e restando in tal caso il “thema decidendum” circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà, sicchè resta immutato nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la “causa petendi”, costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica; Cass. sez. un. 15.6.2015, n. 12310).

Con riferimento al secondo profilo è da escludere, alla luce dei termini (dapprima riprodotti e quali dagli stessi ricorrenti principali enunciati in ricorso: cfr. pagg. 50 e ss.) in cui la domanda di rilascio si è concretamente sviluppata in primo grado, che al riguardo vi sia stata mutatio libelli e conseguente error ex art. 112 c.p.c., da parte dei giudici del merito.

In proposito è parimenti sufficiente porre in risalto, per un verso, che vi è sostanziale sovrapponibilità delle formule adoperate nelle conclusioni dell’atto di citazione di prime cure ed in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure; per altro verso, che il primo giudice ha fatto ordine, in perfetta aderenza alle rassegnate conclusioni, “di rilasciare, immediatamente, in favore degli attori i locali a piano terra del fabbricato in (OMISSIS), riportato in Catasto del Comune di (OMISSIS) al F. (OMISSIS) liberi e vuoti di persone e cose” (così ricorso, pag. 21); per altro verso ancora, che questa Corte spiega, per giunta, che non costituisce domanda “nuova” l’indicazione in corso di causa di un immobile in luogo di un altro, in quanto la domanda resta comunque compresa in quella originaria, essendo fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonchè per la riferibilità soggettiva, da quelli con l’iniziale domanda prospettati ed avendo tale indicazione il solo scopo di precisarne o restringerne il “petitum” (cfr. Cass. 16.12.2010, n. 25473).

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano (A) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia; denunciano (B), in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 948,960,961,971,2932 e 2697 c.c..

Deducono che con il secondo motivo di appello, a censura del primo dictum, avevano addotto che in prime cure avevano tempestivamente eccepito in via riconvenzionale la nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. della scrittura privata in data 2.5.1988, per l’assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto quanto meno con riferimento ai locali da rilasciare, e la nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c. dell’atto di affrancazione in data 6.10.1983, giacchè elusivo delle disposizioni inderogabili di cui agli artt. 957 c.p.c. e ss. ovvero giacchè gli attori non avevano mai provveduto a coltivare i terreni, non avevano mai provveduto a migliorarli, non avevano mai provveduto al versamento dei canoni enfiteutici.

Deducono dunque che la corte di merito “ha completamente tralasciato il thema della nullità, oltre che della scrittura privata, dell’atto di affrancazione” (così ricorso principale, pagg. 63 – 64) ed in tal modo “ha ignorato tutte le deduzioni, allegazioni ed eccezioni sollevate dai convenuti nel corso della istruzione svoltasi in prime cure” (così ricorso principale, pag. 65).

Deducono che altresì con il secondo motivo di appello, a censura del pari del primo dictum, avevano addotto che in prime cure erroneamente si era assunto comprovato il diritto di proprietà ed il possesso in capo agli originari attori sui beni oggetto della scrittura privata del 2.5.1988; che segnatamente avevano addotto che gli attori non avevano dimostrato di essere proprietari dei medesimi beni in forza di un acquisto a titolo originario e che erano essi convenuti i proprietari e possessori di tutti gli immobili in contestazione.

Deducono dunque, in subordine, che la corte territoriale ha “errato nel ritenere provati sia la proprietà (per il tramite di un valido titolo) che il possesso in capo a P.A. ed En., dei beni di cui alla scrittura del 2.5.1988, nonchè fondate e dimostrate le domande dagli stessi proposte” (così ricorso principale, pag. 76).

Destituito di fondamento è analogamente il secondo motivo del ricorso principale.

Si rappresenta che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653).

Su tale scorta il denunciato vizio di omessa pronuncia è certamente da disconoscere.

In relazione alla asserita nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. della scrittura privata in data 2.5.1988 è da ritenere che la corte di Roma l’abbia, ancorchè implicitamente nondimeno univocamente, negata, allorchè, per un verso, ha affermato che, “per quanto attiene alla domanda di rilascio, la stessa appare tutt’altro che genericamente formulata dagli attori, stante che essa faceva riferimento, nell’atto di citazione, ai locali indicati (…) trovarsi al piano terra del fabbricato censito al F. (OMISSIS), di loro proprietà per provenienza dall’affrancazione” (così sentenza d’appello, pagg. 3 – 4), ed allorchè, per altro verso, ha affermato che con la scrittura privata in data 2.5.1988 i convenuti E. e P.Q. avevano riconosciuto di occupare e si erano impegnati a rilasciare evidentemente i medesimi locali dalla stessa corte dapprima menzionati, ossia i locali a piano terra del fabbricato in catasto al foglio (OMISSIS).

In tal guisa, in particolare con tale secondo passaggio motivazionale, la corte d’appello ha indiscutibilmente disconosciuto la nullità della scrittura del 2.5.1988 per indeterminatezza ovvero per indeterminabilità dell’oggetto.

In relazione all’asserita nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c. dell’atto di affrancazione in data 6.10.1983 similmente è da ritenere che la corte di merito abbia in proposito comunque statuito, allorchè ha precisato che i convenuti E. e P.Q., “di fronte alla produzione della copia del contratto di affrancazione del 6-10-1983, si limitavano a sostenere genericamente che gli attori non erano proprietari dei terreni, sicchè, in difetto di specifica contestazione di tale contratto, deve ritenersi anche acquisito che gli attori avessero dimostrato di essere proprietari dei terreni” (così sentenza d’appello, pag. 3) ossia di essere a valido titolo proprietari dei terreni.

In ogni caso si rappresenta quanto segue.

In primo luogo che, ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l’accordo delle parti su quelli essenziali; in particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto “ex lege” l’atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purchè, l’intervenuta convergenza delle volontà sia anche “aliunde” o “per relationem”, logicamente ricostruibile (cfr. Cass. 1.2.2013, n. 2473).

In quest’ottica il riferimento, nella scrittura in data 2.5.1998, ai terreni in (OMISSIS), alla località (OMISSIS), contrada “(OMISSIS)”, in catasto al foglio (OMISSIS), nonchè ai locali del fabbricato in (OMISSIS) (in catasto al foglio (OMISSIS)) “detenuti” ed “occupati” da E. e P.Q. soddisfa sicuramente, per relationem, in considerazione inoltre del preciso momento temporale in cui gli originari convenuti ebbero ad impegnarsi al rilascio degli stessi locali, il requisito della determinatezza ovvero della determinabilità dell’oggetto del contratto imposto dall’art. 1346 c.c..

In secondo luogo che A. ed Pa.En. con l’iniziale atto di citazione non hanno esercitato azione di rivendicazione.

Del tutto ingiustificata perciò, pur a fronte della contestazione della sussistenza di un valido titolo di proprietà e di possesso in capo agli iniziali attori, è la prospettazione dei ricorrenti secondo cui i medesimi A. ed Pa.En. “avrebbero dovuto dimostrare di essere proprietari in forza di un acquisto a titolo originario (…) o per comprovata usucapione ultraventennale; e ciò in ossequio ai principi (…) applicabili in tema di azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.” (così ricorso principale, pag. 61).

In terzo luogo, che in toto ingiustificata è analogamente la prefigurazione della nullità dell’atto di affrancazione in data 6.10.1983, giacchè i coenfiteuti, originari attori, non avrebbero provveduto alla coltivazione dei terreni, al loro miglioramento ed al pagamento del canone periodico.

E’ ben evidente che legittimato a far valere siffatti inadempimenti sarebbe stato il concedente e comunque che la consensuale stipulazione dell’affrancazione con l’atto intercorso in data 6.10.1983 tra concedente e coenfiteuti induce ad opinare per l’insussistenza di ragioni di inadempimento degli obblighi su questi ultimi gravanti a norma dell’art. 960 c.c..

Più che opportuna quindi è stata la mancata ammissione dei “mezzi istruttori volti a suffragare quanto eccepito al riguardo” (così ricorso principale, pag. 70).

In quarto luogo che mercè la stipula del preliminare d’acquisto del 2.5.1988 gli originari convenuti ebbero senza dubbio alcuno a disconoscere di essere, a loro volta, proprietari e possessori degli immobili in contestazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1453,1460,1476 e 2697 c.c..

Deducono che con il terzo motivo di appello avevano censurato il primo dictum nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale volta a conseguire la risoluzione del contratto per inadempimento degli attori, giacchè costoro non avevano dimostrato di essere esclusivi e pieni proprietari degli immobili compromessi in vendita, e nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di inadempimento del pari sollevata.

Deducono quindi che la corte distrettuale si è al riguardo erroneamente limitata ad affermare che gli attori avevano dimostrato di essere proprietari dei terreni; che viceversa gli attori, siccome inadempienti, “andavano condannati al risarcimento dei danni subiti e subendi dai convenuti” (così ricorso principale, pag. 80).

Destituito di fondamento è parimenti il terzo motivo del ricorso principale.

Le ragioni enunciate in sede di disamina del precedente motivo a riscontro della sussistenza in capo agli attori della piena ed esclusiva proprietà degli immobili compromessi in vendita valgono contemporaneamente a dar conto della infondatezza e della domanda con cui E. e P.Q. ebbero a sollecitare in via riconvenzionale la risoluzione del preliminare di compravendita per inadempimento di A. ed Pa.En. e dell’infondatezza del terzo motivo di appello e dell’infondatezza del terzo mezzo del ricorso a questa Corte.

Si tenga presente inoltre che la corte territoriale ha debitamente posto in risalto che, “avendo poi gli attori prodotto in giudizio la diffida – notificata ai convenuti il 9-12-1988 – per comparire davanti al notaio il giorno 20-12-1988 al fine di stipulare il definitivo (e la dichiarazione del notaio del 21-12-1988 di assenza di quelli), fondatamente il Tribunale ha pronunciato sentenza costitutiva della compravendita ai sensi dell’art. 2932 c.c. e di condanna dei convenuti al pagamento del saldo del prezzo” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Con precipuo riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso va necessariamente puntualizzato che non riveste valenza alcuna la sentenza n. 479 in data 1.6.2013 del tribunale di Frosinone allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c. dei ricorrenti.

Difatti nel giudizio definito con la testè menzionata statuizione A. ed P.E. ebbero ad agire in rei vindicatio in danno di P.E., P.Q. e Pa.Na., onde conseguire il rilascio di terreni affatto distinti, siccome aventi differenti identificativi catastali, da quelli oggetto del preliminare del 2.5.1988.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1219 e 1223 c.c..

Deduce che ha errato la corte d’appello a respingere la domanda risarcitoria correlata all’inadempimento dell’obbligo, assunto con la scrittura in data 2.5.1988, di rilascio dei locali posti al piano terra del fabbricato in catasto al foglio (OMISSIS); che invero il mancato rilascio non può considerarsi giustificato dalla precedente detenzione a titolo di comodato e si è posto quale fonte automatica di pregiudizio in dipendenza dell’impossibilità di fruizione dei locali a decorrere dal dì – 31.10.1988 – dell’inoltro della diffida ad adempiere; che tale danno, in re ipsa, era da quantificare, quanto meno, in via equitativa.

Il ricorso incidentale va respinto.

Va condivisa la statuizione della corte di merito circa il difetto di prova del danno dagli iniziali attori asseritamente sofferto a cagione della protratta occupazione dei locali.

E’ da escludere infatti che il danno sia in re ipsa. D’altronde, presupposto necessario per la liquidazione del danno, anche se questa sia effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c., è la prova, da fornirsi dalla parte che si assume danneggiata, della effettiva esistenza di un danno causato dall’inadempimento (cfr. Cass. 19.3.1980, n. 1837).

Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra i ricorrenti principali ed il controricorrente – ricorrente incidentale.

Pa.En. in ogni caso non ha svolto difese. Nessuna statuizione pertanto in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.

Si dà atto che il ricorso principale è datato 18.5.2013 e che il ricorso incidentale è datato 18.6.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, P.E., P.F., P.M., Pa.Em., Pa.Ma. e Pa.Na., e da parte del ricorrente incidentale, P.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA