Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23994 del 06/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 06/09/2021), n.23994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 24562-2020 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 12,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GRISPO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 10379/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’01/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che M.J., cittadino del Pakistan, che aveva impugnato con ricorso per cassazione il decreto n. 112/2019 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, ha premesso che tale ricorso è stato deciso con ordinanza di questa Corte n. 10379/2020, che ha definito la causa iscritta al RG n. 4953/2019;

– che il ricorrente deduce che tale ordinanza è affetta da evidente errore materiale, atteso che, ad eccezione dell’intestazione contenuta nella prima pagina, tutta la motivazione ed il PQM risultano riguardare un altro ricorrente di differente nazionalità, tal D.I., cittadino del Gambia;

– che il ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale sopra evidenziato al fine di conoscere l’effettivo esito del giudizio di legittimità dallo stesso instaurato;

– che tale istanza di correzione di errore materiale è inammissibile;

– che, in proposito, questa Corte, in un caso analogo, ha già enunciato il principio di diritto secondo cui è affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell’errore materiale, l’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l’intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell’errore materiale, non è possibile ricostruire il “decisum” e la “ratio decidendi”, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell’intero procedimento (Cass. n. 16497 del 19/06/2019);

– che, in particolare, nella sopra citata ordinanza, è stato evidenziato che, ove il provvedimento che presenti il predetto vizio insanabile non possa essere cassato con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione (vedi Cass. 17 luglio 2015, n. 15002), per provenire l’errore dalla stessa Corte di Cassazione, quest’ultimo organo dovrà necessariamente procedere alla rinnovazione del giudizio, scopo, peraltro, cui indubitabilmente tende lo stesso ricorso, pur qualificato come volto alla correzione di errore materiale;

– che, nel caso di specie, l’ordinanza di questa Corte n. 10379/2020, contenendo tutta la motivazione ed il PQM che risultano riguardare un altro ricorrente di differente nazionalità, è senz’altro affetta da nullità insanabile, non esistendo in rerum natura;

– che, pertanto, deve provvedersi necessariamente alla rinnovazione del giudizio, la quale non può, tuttavia, avvenire in questa sede (sesta sezione civile della Corte di Cassazione), essendo a questa sezione, a norma del combinato disposto dell’art. 380 bis, comma 1 e art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, devoluta soltanto la decisione dei ricorsi inammissibili, manifestamente fondati e manifestamente infondati;

– che, pertanto, deve rimettersi la causa davanti alla I sezione civile per la decisione del ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale e rimetta la causa davanti alla I sezione civile per la decisione del ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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