Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23993 del 22/10/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 23993 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 3198-2012 proposto da:
ARMELLINO ANNA MARIA RMLNNR54S68F912C,
ARMET LINO MARIA ASSUNTA RMLMSS50A41F912M,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.B. VICO 22, presso lo
studio dell’avvocato BELLACOSA MAURIZIO, rappresentate e
difese dall’avvocato BELLACOSA ADRIANO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO BOMPADRE IMBALLAGGI DI BOMPADRE
NICOLA & C.;
– intimato –
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Data pubblicazione: 22/10/2013
avverso la sentenza n. 814/2010 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 21.9.2010, depositata l’11/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
rilevato che prima dell’udienza le ricorrenti hanno depositato rituale
atto di rinunzia al ricorso;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve
dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta
rinunzia al ricorso e che, in mancanza di attività difensiva della parte
intimata, non occorre provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia
al ricorso.
Così deciso in Ro MI a il 4 giugno 2013.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta;