Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23993 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 16/11/2011), n.23993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2761-2009 proposto da:

C.A.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO

SALVINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNI ONE ASSNI SPA (già denominata Uniass Assicurazioni S.p.A.)

00961490158, in persona del suo procuratore Dott. N.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5155/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2007; R.G. 2919/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato COLETTI PIERFILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dellO-12-2007 la Corte di Appello di Roma, provvedendo su rinvio della cassazione, per quello che qui ancora interessa, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento de danno morale in aggiunta al danno biologico proposta nel giudizio di rinvio, in violazione dell’art. 394 cod. proc. civ., da C.A.D. nei confronti di G.M. e della Uni One Assicurazioni s.p.a sul rilievo che non era stata proposta dal C. impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

Propone ricorso per cassazione C.A.D. con un motivo.

Resiste con controricorso la Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunziata violazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 394 e 112 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che la Corte di rinvio, dopo l’annullamento da parte della Suprema Corte della sentenza di appello, aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda di danno morale formulata nella comparsa di costituzione del giudizio di rinvio, trattandosi non di una domanda nuova, ma bensì di una emendatio della domanda regolarmente introdotta nel giudizio di primo grado, in cui era stato richiesto genericamente il risarcimento di tutti i danni subiti.

2. Il motivo è infondato.

Il giudizio di primo grado si è concluso con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del G. e della sua compagnia assicuratrice per l’incidente in cui C.A.D. riportò lesioni personali ed ha liquidato allo stesso un danno complessivo di L. 86.928.362 oltre interessi.

Il giudizio di appello è stato provocato dall’impugnazione del solo G. e della Uni One Assicurazioni s.p.a, in assenza di impugnazione incidentale del C. sull’entità del danno liquidatogli.

Si osserva che il giudizio dì rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata in sede di legittimità, disciplinato dagli artt. 392 e 394 cod. proc. civ., è un processo ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, in cui non è ammessa la proposizione di nuove domande e nel quale, a maggior ragione, è rilevabile d’ufficio il giudicato interno con effetto preclusivo rispetto a domanda che non abbia costituito oggetto di gravame in appello. Nel caso di specie il C. non ha formulato alcuna impugnazione avverso l’ordinanza ex art. 186 quater al fine di denunziare la mancata liquidazione del danno morale e non poteva introdurla nel giudizio di rinvio, come giustamente ritenuto dai giudici di appello.

Il ricorso è rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dei giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.800,000, di cui Euro 200,00 per spese,oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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