Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23993 del 12/10/2017

Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 23993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26390-2012 proposto da:

VISTALLI CASA PROMOTION SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

BONFIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERNANDO BOLIS;

– ricorrente –

contro

P.O., titolare della Ditta individuale HERA IMMOBILIARE DI

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PIO XI 13,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CROCE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IGNAZIO PARIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

per sopravenuta carenza d’interesse;

udito l’Avvocato BONFIGLIO Raffaele, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato CROCE VINCENZO, difensore del resistente che si

oppone alla riunione con RG.22490/16, e chiede il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la società Vistalli Casa Promotion s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Bergamo il sig. P.O., titolare della ditta Hera Immobiliare, domandando la risoluzione per inadempimento della mediazione che questi assumeva di aver svolto affinchè essa acquistasse dalla Mc Donald’s Development Italy Inc. un immobile, posto in vendita per il prezzo di Euro 2.320.000;

che a sostegno della pretesa, cui accedeva domanda accessoria di risarcimento del danno, l’attrice deduceva che il fondo non corrispondeva alle caratteristiche indicate dal mediatore, che una parte (della estensione di circa 6 mq.) del sottotetto era occupata da macchinari inerenti all’attività di ristorazione svolta dalla società venditrice e che la documentazione relativa al bene era del tutto illeggibile; nonchè di aver transatto il 31.7.2002 con la Mc Donald’s Development Italy Inc. ogni questione relativa all’impegno precontrattuale assunto e alla restituzione della somma di Euro 20.000,00 già versata;

che, nel resistere in giudizio, il convenuto deduceva che la società attrice aveva avuto modo di visionare l’intero immobile e che la transazione conclusa tra le parti non incideva sull’attività di mediazione che egli aveva già svolto, per la cui remunerazione domandava in via riconvenzionale la condanna della società attrice al pagamento della provvigione, quantificata in Euro 34.800;

che il tribunale rigettava tutte le domande, ritenendo che le parti non avessero concluso alcun affare, in quanto, trattandosi di contratto solenne, non si era perfezionata per iscritto l’accettazione della società venditrice;

che la sentenza di primo grado veniva impugnata tanto dal P., con l’appello principale, quanto dalla società Vistalli, con l’appello incidentale;

che nel corso del giudizio di secondo grado la società Vistalli produceva la sentenza n. 370/10, emessa dalla medesima corte d’appello di Brescia in altra causa che P.O. aveva promosso per il pagamento della provvigione contro la Mc Donald’s, la quale a sua volta aveva chiamato in causa la società Vistalli per essere da quest’ultima manlevata;

che con tale sentenza n. 370/10 (depositata il 23 aprile 2010 e quindi passata in giudicato il 9 giugno 2011, giorno successivo all’esaurimento del termine per impugnare, spirato l’8 giugno 2011) la corte d’appello di Brescia aveva escluso che tra la società Vistalli e la Mc Donald’s si fosse perfezionato l’affare per il quale il P. pretendeva la provvigione, argomentando come la frase prestampata sul modulo di proposta d’acquisto predisposto dal mediatore non fosse stata completata con un’espressa volontà di accettazione (e come, d’altra parte, non potesse ritenersi sufficiente un’accettazione per fatti concludenti) e sottolineando come la successiva transazione intercorsa tra la Vistalli e Mc Donald’s non manifestasse alcuna volontà di risolvere un preesistente vincolo contrattuale, ma soltanto la volontà di chiarire che nessun vincolo era mai sorto dalle parti;

che con sentenza n. 1032/11 – deliberata l’8 giugno 2011 e pubblicata il 28 settembre 2011 – la corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’impugnazione principale del P. e rigettava quella incidentale della soc. Vistalli, che condannava al pagamento della somma di Euro 38.628;

che la corte territoriale, senza fare alcuna menzione della suddetta sentenza n. 370/10, affermava che l’affare tra la Vistalli e Mc Donald’s doveva comunque ritenersi concluso, sia perchè la proposta d’acquisto era stata sottoscritta per accettazione da un delegato della Mc Donald’s, sia in quanto entrambe le parti di detto affare ne avevano riconosciuto la conclusione nel contratto di transazione successivamente stipulato;

che, quanto all’appello incidentale, la corte territoriale affermava che la dedotta violazione dell’obbligo d’informazione, ai sensi dell’art. 1759 c.c., era di scarsa importanza, ritenendo che al momento della sottoscrizione della proposta d’acquisto la società Vistalli fosse a conoscenza del reale stato dell’immobile e che, inoltre, non vi era prova alcuna dei danni lamentati;

che la Vistalli Casa Promotion s.r.l. ha impugnato la suddetta sentenza 1032/11 tanto con ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 (per contrasto dalla stessa con la precedente sentenza della medesima corte ambrosiana n. 370/10, passata in giudicato) quanto con il presente ricorso per cassazione, articolato su nove motivi;

che P.O. ha depositato controricorso;

che la causa è stata discussa alla pubblica udienza del 6.6.17, per la quale T.A. ha depositato un’ulteriore memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe;

che preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dal contro ricorrente, perchè sulla prima pagina del ricorso si legge l’annotazione “12/11/2012 urgente scade”, il che consente di presumere che in tale data (in cui spirava il termine per l’impugnazione) il ricorso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica;

che il Collegio reputa necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per trattare il presente ricorso congiuntamente con quello n. 22490/16, avente ad oggetto l’impugnazione per cassazione della sentenza della corte d’appello di Brescia numero 860/15 che ha accolto la menzionata domanda di revocazione della sentenza della stessa corte n. 1032/11, oggetto anche del presente ricorso;

che, infatti, se il ricorso per cassazione contro la sentenza 860/15 dovesse essere rigettato, la sentenza impugnata nel presente giudizio (n. 1032/11) risulterebbe definitivamente rimossa dal mondo del diritto per effetto del passaggio in giudicato della ripetuta sentenza 860/15, così che il presente ricorso per cassazione risulterebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

PQM

 

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 22490/2016.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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