Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23992 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 29/10/2020), n.23992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 736/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

– Contro

S.M., elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza n.

15, presso lo studio dell’avv. Stefano Mastrorilli, che lo

rappresenta e difende con l’avv. Ester Zordan, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

E contro

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n.

15, presso lo studio dell’avv. Nicola Pagnotta, che lo rappresenta e

difende con l’avv. Stefania Martin, giusta procura a margine della

comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza 45/13 della Commissione tributaria regionale del

Veneto, depositata in data 6 maggio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativa all’impugnazione, proposta da B.G. e da S.M., dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad imputazione ai soci del maggior reddito accertato nei confronti della s.r.l. S.B.M. Immobiliare relativamente all’anno di imposta 2005.

2. La CTR ha rilevato che la pretesa tributaria era venuta meno, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme intimate da parte dell’amministratore della società.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con un motivo, resistito da B.G. e da S.M. con distinti controricorsi. B.G. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata, laddove avrebbe travisato gli atti di causa, posto che la richiesta erariale di cessazione della materia del contendere riguardava altro e diverso avviso di accertamento e in alcun modo si estendeva a quello oggetto della presente lite.

2. I contribuenti argomentano l’infondatezza del ricorso, di cui chiedono il rigetto, se del caso previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.

3. Il ricorso va accolto.

4. I controricorrenti, costituendosi in giudizio, non contestano la circostanza, posta dall’Agenzia delle Entrate alla base del ricorso, secondo cui la richiesta di cessazione della materia del contendere riguardasse altro e diverso procedimento rispetto a quello in esame.

5. In tale contesto, va ribadito che la “cessazione della materia del contendere”, poichè accerta solo il venire meno dell’interesse a proseguire il giudizio, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell’interesse delle parti a proseguire quello specifico giudizio. Da tanto consegue che il giudicato si forma solo su quest’ultimo accertamento, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 2015). Nel caso di specie, la declaratoria del giudice di primo grado è stata ritualmente impugnata dall’Agenzia delle Entrate, il chè palesa l’erroneità della sentenza di appello che, senza compiere alcun accertamento sull’asserita estraneità dei controcorrenti al rapporto sostanziale, ha respinto il gravame. Tale accertamento sarà quindi compiuto dal giudice del rinvio.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata e le parti vanno rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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