Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23992 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23992 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 1010-2012 proposto da:
COMUNE DI CASABONA in persona del Commissario
Straordinario di Liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELLE MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio
dell’avvocato MICHENZI ALESSANDRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PITINGOLO DOMENICO, giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
4

CURATELA DEL FALLIMENTO n. 21/1996 DEL TRIBUNALE
DI CROTONE AGRISOL S. FRANCESCO SRL;

– intimata«. avverso il decreto n. cron. 2203/2011 del TRIBUNALE di
CROTONE del 17.11.2011, depositato il 21/11/2011;

Data pubblicazione: 22/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFEIJCE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO

segue:
«1. — Con ricorso depositato in data 29 aprile 2011 il Comune
di Casabona impugnò davanti al Tribunale di Crotone il piano di
riparto modificato e dichiarato esecutivo dal Giudice delegato al
fallimento della Agrisol S. Francesco sia., depositato il 15 marzo 2011,
lamentando l’esclusione del pagamento del proprio credito
prededucibile per ICI maturata successivamente alla dichiarazione di
fallimento.
Il Tribunale di Crotone, qualificato il ricorso come reclamo ai
sensi dell’art. 26 legge fallim., lo ha dichiarato inammissibile perché
proposto oltre il termine, di tre giorni dal deposito del provvedimento
reclamato, previsto dal richiamato art. 26 nel testo — qui applicabile
ratione temporis,

trattandosi di procedura fallimentare aperta nel 1996 —

anteriore alla riforma del 2007.
2. — Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando
due motivi di censura, cui la curatela fallimentare non ha resistito.
3. — Con il primo motivo si deduce la tempestività del reclamo
ai sensi dell’art. 26 L.F., come modificato con d.lgs. 9 gennaio 2006 n.
5 (recte, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), secondo il quale il reclamo
può proporsi entro dieci giorni decorrenti dalla comunicazione o
notificazione del provvedimento. Infatti il Comune, che non aveva mai
ricevuto alcuna comunicazione del decreto di esecutività del piano di
riparto ad opera della cancelleria, aveva ricevuto il 10 aprile 2011, dal
Ric. 2012 n. 01010 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-2-

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto

curatore fallimentare, la mera informativa del provvedimento del
Giudice delegato, il cui testo gli era stato invece trasmesso per telefax,
sempre dal curatore, su sollecitazione del Comune, soltanto il
successivo 21 aprile.
3.1. — Il motivo è fondato, pur dovendosi precisare che nella

2007, essendo la procedura fallimentare già pendente

alla data

dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo di riforma (art. 22
d.lgs. 169 del 2007, cit.).
Il regime, anteriore alla cennata riforma, del reclamo
endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, come
progressivamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
dapprima Cass. 2255/1984, quindi Cass. 7382/1986, rese entrambe a
sezioni unite, sino alle recenti Cass. 4698/2011 e 8434/2012) a seguito
della declaratoria di incostituzionalità dell’originario testo dell’art. 26
legge fallim. (Corte Cost. 42/1981), prevede che il reclamo stesso sia
proposto — ove abbia ad oggetto, come nella specie, provvedimenti
decisori — entro il termine di dieci giorni (mutuato dalla disciplina
generale dei procedimenti camerali ex artt. 737-742 bis c.p.c.) dalla
comunicazione integrale del provvedimento, da parte della cancelleria
o con altra modalità equipollente, compresa la comunicazione ad opera
del curatore.
Ne deriva che nella specie, essendo la comunicazione integrale
del provvedimento del Giudice delegato pervenuta al Comune soltanto
mediante il telefax del curatore del 21 aprile 2011, il deposito dell’atto
di reclamo, eseguito il 29 aprile successivo, era tempestivo.
4. — Il secondo motivo di ricorso, attinente al merito della
pretesa del Comune, è inammissibile non essendosi il Tribunale
pronunciato sui profili di merito della controversia, assorbiti dalla
Ric. 2012 n. 01010 sez. MI – ud. 04-06-2013
-3-

specie non trova applicazione l’art. 26 legge fallim. come novellato nel

preliminare statuizione di inammissibilità del reclamo. Tali profili
resteranno ovviamente aperti nel giudizio di rinvio.>>;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
memorie;

decreto impugnato va cassato, in accoglimento del ricorso, con rinvio
al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese
del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,
anche per le spese, al Tribunale di Crotone in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera e consiglio del 4 giugno 2013
Il Presidente

che, condividendo il Collegio quanto si legge nella relazione, il

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