Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23991 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 24/11/2016), n.23991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 579-2012 proposto da:

GAMBA SERVICE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO SABATINI

150(V.B.5/1), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

GAMBA SERVICE S.P.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, che accogliendo l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA, in riforma della sentenza n. 348/01/2007 del 7/12/2007, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto della predetta AGENZIA DELLE ENTRATE sull’istanza di riconoscimento nella misura piena del credito d’imposta, L. n. 388 del 2000, ex art. 7, comma 10, relativamente agli anni 2001 – 2002 – 2003, per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania.

Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione di norme giuridiche, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 63 e L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, errata e falsa applicazione del Regolamento C.E. n. 994 del 1998 e del Regolamento U.E. n. 2204 del 2002 e, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 7, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e segnatamente circa la ritenuta infondatezza della pretesa di compensare il credito d’imposta con modalità non in linea con quelle normativamente previste. La AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

I motivi di ricorso non meritano accoglimento.

La L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, che disciplina gli incentivi concessi, in forma di credito d’imposta, ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale, prevede: “Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a L. 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio”.

La Commissione CE nel 1992 e, successivamente, nel 1996, aveva introdotto, con una propria Comunicazione, la regola “de minimis” per la quale gli aiuti di esigua entità (aiuti appunto “de minimis”) non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 87, par. 1, del Trattato, perchè, concretamente, non hanno effetti sulla concorrenza e sugli scambi ed, in quanto tali, non sono soggetti all’obbligo di previa notifica alla Commissione (ex art. 88, par. 3 del Trattato).

Per la Commissione, infatti gli aiuti che non superano l’importo di 100.000 ECU (circa L. 200 milioni) in tre anni non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 92 del Trattato, in quanto non produrrebbero degli effetti percettibili sugli scambi e sulla concorrenza (Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis, in GUCE C 68 del 6 marzo 1996, p. 9).

Il legislatore nazionale ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta in esame, in misura limitata e non in rapporto al numero di lavoratori effettivamente assunti, facendo proprio, in via di rinvio alla relativa fonte normativa, il criterio comunitario c.d. “de minimis”.

Questa Corte ha già affermato che “tale adottata modalità di delimitazione della agevolazione accordata (qualunque ne sia la natura) rientra nel legittimo esercizio delle scelte discrezionali dei legislatore, essendo consentito legiferare con la tecnica del rinvio (recettizio o formale) a norme di altro ordinamento e non riscontrandosi violazioni della normativa comunitaria, atteso che questa se pone agli stati membri il divieto di concedere “aiuti di Stato” in misura eccedente la regola “de minimis”, non impedisce loro di circoscrivere benefici fiscali entro soglie predefinite” (cfr. Cass. Sez. 5, n. 21797 del 20/10/2011).

L’art. 8 stessa legge introduce poi altre agevolazioni fiscali a fronte di nuovi investimenti in aree svantaggiate ed il comma 1 così recita: “Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla L. 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti d’intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d’imposta.”.

L’agevolazione compete sugli investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo 2001, vale a dire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell’Unione europea del regime agevolativo e non può superare la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

Il legislatore nazionale, tuttavia, nel disciplinare la possibilità di cumulo delle agevolazioni fiscali prescritte dalla stessa L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, con altre forme di aiuto, ha ben individuato la portata della regola “de minimis”, prevista per le agevolazioni fiscali (di modesta entità) ivi prescritte.

Infatti, la possibilità di cumulo è limitata alla condizione di non superamento, per i benefici fruiti ai sensi dell’art. 7, del limite massimo “di L. 80.000.000 nel triennio” (Euro 100.000,00). In tema di agevolazioni fiscali, la L. n. 289 del 2002, art. 63, ha mantenuto fermo il limite comunitario “de minimis”, per cui il credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate è cumulabile con ulteriori benefici purchè non sia superato il tetto massimo fissato in sede comunitaria, mentre non ha alcuna incidenza l’esclusione dal cumulo, prevista dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 46 del 2007, che riguarda solo gli aiuti concessi in misura superiore al suddetto limite e non l’ulteriore credito d’imposta legislativamente determinato in misura ad esso corrispondente (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 16178 del 15/07/2014; Cass. Sez. 5, n. 20245 del 04/09/2013).

Nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, h art. 7, a mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, che, relativamente all’ “ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone (al comma 10 ultima parte): “All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio”.

Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo massimo del credito d’imposta di cui all’art. 7, comma 10 (regola c.d. de minimis in forza della quale gli aiuti di Stato di esigua entità esulano dal campo di applicazione dell’art. 87, parag. 1, del Trattato CE), si deve tener conto, con le limitazioni indicate, anche del credito d’imposta per nuovi investimenti ottenuto ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, nei limiti in cui non venga superato, per le agevolazioni fruite ai sensi della citata norma e nel triennio considerato, il tetto massimo di Euro 100.000, alla cui determinazione complessiva potendo concorrere il diverso credito di imposta per nuovi investimenti disciplinato dall’art. 8 della medesima (Cass. Sez. 5, n. 21797 del 20/10/2011, Cass. Sez. 5, n. 20245 del 04/09/2013).

Nessun rilievo ha sulle norme sovraesposte il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46, secondo cui “sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente” atteso che l’esclusione dal “cumulo” riguarda solo gli “aiuti” che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta “regola” comunitaria, non l'”ulteriore credito di imposta” qui in discussione, legislativamente determinato in misura corrispondente a quella “regola” (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 16178 del 15/07/2014; Cass. n. 7361 del 2012).

Nè può fondatamente sostenersi che, nella fattispecie in esame, non potrebbe trovare applicazione il limite posto dalla regola “de minimis” perchè la normativa nazionale di riferimento sopra esaminata si porrebbe in contrasto con il regolamento CE n. 2204 del 2002, ciò comportando la disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella sovra nazionale.

In realtà, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in alcun modo la disciplina del sopravvenuto regolamento CE n. 2204 del 2002 può ritenersi avere inciso, modificandola, sulla disciplina del credito d’imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, richiamato dalla L. n. 289 del 2000, art. 63, sottraendola all’applicazione della regola de minimis, come in dettaglio dimostra il confronto tra la richiamata normativa interna e le disposizioni del “considerando” n. 27, dell’art. 4 par. 2, dello stesso art. 4 par. 4, lett. a), del medesimo art. 4, par. 4 lett. c), dell’art. 5 par. 2 e dell’art. 7 par. 2 del citato regolamento CE n. 2204 del 2002 (Cass. Sez. 5, n. 16735 del 2015).

Nel caso di specie, dunque, la C.T.R. ha del tutto correttamente ritenuto “l’ulteriore credito concesso ai lavoratori svantaggiati del sud… assoggettato alla regola del “de minimis” per sfuggire alla possibilità che tale credito potesse essere qualificato come aiuto di Stato dall’Unione Europea, con possibilità di contestazione e revoca” e la decisione impugnata appare in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità.

Per quanto concerne la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, stante il carattere assorbente delle argomentazioni che precedono, è appena il caso di richiamare l’arresto di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, secondo cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g), nell’elencare le ipotesi, tassative, in cui è possibile impugnare il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, non include quello serbato sull’istanza tesa ad ottenere, la L. n. 388 del 2000, ex art. 7, un ulteriore credito d’imposta rispetto a quello già goduto, poichè è sempre necessario che un siffatto significato ad un comportamento omissivo (silenzio o inerzia) serbato dall’Amministrazione in relazione ad un’iniziativa del contribuente sia attribuito da una specifica disposizione normativa, mentre, con riguardo alla pretesa di ulteriore credito, è solo consentita la sua utilizzabilità in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 (Cass. Sez. n. 11922 del 2014).

Nel recente consolidarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale possono ravvisarsi i giusti i motivi per compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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