Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23991 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23991 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 13396-2011 proposto da:
SIGNORINI SPA IN LIQUIDAZIONE 08360660156 in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO NICOLA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLI
GIUSEPPE, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTARE MEMORY LINE SRL IN
LIQUIDAZIONE;

intimata

avverso il decreto n. 118/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
5.4.2011, depositato il 07/04/2011;

Data pubblicazione: 22/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO

segue:
«1. — Con ricorso depositato il 27 aprile 2009 la Signorini s.p.a.
propose opposizione ex art. 98 legge fallim. lamentando il rigetto della
sua domanda di ammissione al passivo del fallimento della Memory
Line s.r.l.
Su eccezione del curatore, il Tribunale di Roma adito ha
dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, osservando:
che la comunicazione del rigetto della domanda di ammissione,
ai sensi dell’art. 97 legge fallim., era stata eseguita prima mediate telefax
e quindi mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
che occorreva dunque aver riguardo alla prima comunicazione
per valutare la tempestività del ricorso in opposizione;
che, se è vero che l’art. 97, cit., subordina la legittimità della
comunicazione a mezzo telefax al preventivo consenso del
destinatario, nel caso di specie era rimasto inadempiuto, da parte di
quest’ultimo, l’onere di fornire la prova della dedotta irritualità della
comunicazione per telefax per mancanza del suo previo consenso;
che, infatti, il comportamento processuale tenuto in proposito
dalla (difesa della) opponente — la quale, avendo alla prima udienza
risposto all’eccezione di controparte chiedendo rinvio per produrre la
ricevuta di trasmissione del telefax, aveva “evidenzia[to] la ritenuta
legittimità del mezzo di comunicazione utilizzato” — determinava una
“presunzione di legittimità del mezzo di comunicazione usato”,
Ric. 2011 n. 13396 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-2-

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto

superabile mediante la produzione, invece omessa, di copia conforme
all’originale dell’istanza di ammissione al passivo, dalla quale risultasse
la mancanza di consenso a ricevere la comunicazione a mezzo telefax;
che l’avvenuta ricezione del telefax era in realtà ammessa
dall’opponente e la data della stessa era sicuramente non posteriore al

successiva alla comunicazione a mezzo telefax;
che pertanto tra la comunicazione ex art. 97 legge fallim. e il
deposito del ricorso in opposizione erano trascorsi 4 giorni in più del
termine di legge di 30 giorni.
La Signorini s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione
articolando tre motivi di censura, cui non ha resistito la curatela
fallimentare.
2. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di
legge, si lamenta che il Tribunale abbia finito col far gravare
sull’opponente l’onere della prova della mancanza di consenso
all’utilizzo del telefax per la comunicazione di cui all’art. 97 legge
fallim., mentre per legge è la curatela opposta a dover provare la
sussistenza del consenso di controparte all’utilizzo di quel mezzo di
comunicazione.
2.1. — Il motivo merita accoglimento.
Non è fondatamente contestabile, e in effetti non è contestato
nemmeno dal Tribunale, che l’onere di provare il consenso del
creditore all’utilizzo del telefax per le successive comunicazioni a lui
rivolte — consenso da manifestare nell’istanza di ammissione al passivo
ai sensi dell’art. 93 legge fallim. — gravi sulla controparte del creditore
stesso, interessata ad allegare il rituale utilizzo di quel mezzo di
comunicazione. Il tribunale ha però ritenuto che nella specie l’onere
della prova si fosse invertito per effetto del comportamento
Ric. 2011 n. 13396 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-3-

24 marzo 2009, data di spedizione della raccomandata, pacificamente

processuale dell’opponente, il cui difensore alla prima udienza aveva
chiesto termine per produrre la ricevuta del telefax, determinando in
tal modo una “presunzione di legittimità del mezzo di comunicazione
usato”.
Non potendo la presunzione, in quanto mezzo di prova dei

ritenersi che per “presunzione di legittimità” il Tribunale abbia inteso
la presunzione dell’avvenuta manifestazione del consenso alla
comunicazione a mezzo telefax.
La tesi del Tribunale, però, non convince, sia perché la mera
richiesta di termine per la produzione della ricevuta di trasmissione del
telefax non giustifica con sufficiente gravita l’inferenza che fosse stato
espresso il consenso all’utilizzo di tale modalità di comunicazione,
tanto più che è ben strano che il destinatario di un telefax dichiari di
voler esibire la ricevuta di trasmissione del medesimo, notoriamente in
possesso, invece, del trasmittente; sia perché l’esistenza del predetto
consenso ben poteva essere provata documentahnente (dalla parte
ordinariamente onerata) mediante la produzione dell’istanza di
ammissione al passivo.
Deve pertanto concludersi che, in mancanza di prove del
consenso della società creditrice all’utilizzo del telefax, la rituale
comunicazione ex art. 97 legge fallim. sia stata eseguita soltanto con la
raccomandata spedita il 24 marzo 2009 e che l’opponente afferma
esserle stata consegnata il 30 marzo, dunque non oltre trenta giorni
prima del deposito del ricorso in opposizione.
2. — Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si
contesta l’avvenuta ricezione del telefax, restano assorbiti.>>;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
Ric. 2011 n. 13396 sez. MI – ud. 04-06-2013
-4-

fatti, avere ad oggetto un profilo giuridico in sé considerato, deve

memorie;
che, condividendo il Collegio quanto si legge nella relazione, il
decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in
dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese processuali;
P. Q .M.

anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013
1 Presidente

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,

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