Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23990 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 24/11/2016), n.23990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 575-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LM EUROMEDICAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASETTA MATTEI 239, presso

lo studio degli avvocati SERGIO TROPEA, FRANCESCO PRIMAVERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO TARANTO giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n. 35/09/2011 del 18/05/2007, depositata in data 27/01/2011, respingeva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Centrale Operativo di Pescara avverso la decisione n. 172/01/08 del 27/5/2008 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente L.M. Euromedical s.p.a. avverso il provvedimento dell’Ufficio Centrale Operativo di Pescara che, rideterminato l’importo del maggior credito spettante ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, a fronte di incremento occupazionale, per gli anni dal 2003 al 2006, pari a complessivi Euro 135.522,00, fruito attraverso la presentazione di più istanze, aveva provveduto a revocare, quanto ad Euro 29.222,00 il beneficio concesso alla predetta società.

Osservava la C.T.R. che non si trattava di un “aiuto di Stato” e che quindi detto beneficio si sottraeva alla regola “de minimis” prevista dalla normativa comunitaria, che avrebbe limitato invece il suddetto credito di imposta nel triennio ad Euro 100.000,00, ed aveva riconosciuto il pieno diritto del contribuente al maggior credito d’imposta.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Motivo 1), in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, e art. 63, per avere la C.T.R. escluso la legittimità del provvedimento di recupero del credito d’imposta senza considerare che la regola “de minimis” è stata univocamente richiamata sia dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, sia dalla L. n. 289 del 2002, art. 63 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 il termine di efficacia della misura agevolativa, nonchè violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Motivo 2), in relazione agli artt. 87 ed 88 del Trattato CE, al Regolamento CE n. 69 del 2001, art. 2, al Regolamento UE n. 2204 del 2002, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere la C.T.R. ritenuto il beneficio un aiuto a favore dei lavoratori e non delle imprese e quindi escluso trattarsi in concreto di un “aiuto di Stato”.

Resiste la contribuente con controricorso e deduce che la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, la carenza di legittimazione dell’appellante Ufficio Centrale Operativo di Pescara, che la sentenza impugnata non ha affrontato alcuna della questioni concernenti la normativa comunitaria richiamata dalla parte ricorrente e che la società L.M. Euromedical neppure ha superato il limite di Euro 100.000,00 avendo portato in compensazione, nell’anno di imposta 2006, solo Euro 10.206,00, rispetto ad un credito d’imposta riconosciuto pari ad Euro 58.026,00.

Diritto

IN DIRITTO

I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la stretta connessione delle questioni sottoposte all’esame della Corte, sono fondati nei termini di seguito precisati.

Giova premettere che, in tema di contenzioso tributario, questa Corte, prendendo le mosse dalla sentenza n. 3116 resa dalle Sezioni Unite in data 14 febbraio 2006, ha chiarito che, in relazione all’agenzia fiscale, tutti i suoi uffici periferici hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c. e ciò in quanto tali uffici vanno qualificati come organi dell’agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza (Cass. Sez. 65, ordinanza, n. 1113 del 2015), sicchè non ha pregio la questione concernente il difetto di legittimazione processuale dell’allora appellante Centro Operativo di Pescara.

Con provvedimento n. 2007/13986/7, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate del Centro Operativo di Pescara dispose la revoca dell'”ulteriore credito d’imposta” concesso, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63 alla L.M. Euromedical s.p.a., per superamento del limite “de minimis” ed il conseguente recupero, quanto all’anno 2006, dell’importo, pari ad Euro 29.222,00, eccedente tale limite.

Orbene, la predetta L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, che, relativamente all'”ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone (al comma 10 ultima parte): “All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio”.

Il quadro normativo rivela che il legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha inteso riconoscere il beneficio dell'”ulteriore” credito d’imposta in misura limitata e non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti e, in tale prospettiva, che nel riconoscere il beneficio ha fatto proprio – in via di rinvio alla relativa fonte normativa il criterio comunitario c.d. “de minimis” che, nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale “aiuti di Stato” non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato C.E. (Cass. Sez. 5, 20245/2013; Cass. Sez. 5, n. 21797 del 2011).

Erroneamente, pertanto, i giudici di appello affermano che il credito di imposta per l’incremento occupazionale non può essere considerato aiuto di Stato poichè l’incentivo non riguarda le imprese ma l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in condizioni disagiate.

Va, infatti, considerato che l’incentivo accordato per incremento occupazionale ha senza alcun dubbio significativi riflessi sul bilancio dell’impresa e quindi non può negarsi la natura sostanziale di “aiuto di Stato”.

In ogni caso, quale che ne sia la natura, il divieto di concedere aiuti di Stato in misura eccedente la regola “de minimis” non impedisce al legislatore nazionale di circoscrivere i benefici fiscali entro soglie predeterminate.

Essi sono accordati nei limiti ed alle condizioni dal legislatore fissati entro un preciso quadro di programmazione economica sicchè, in tema di agevolazioni, la sussistenza dei presupposti deve essere vagliata sulla base del sistema normativo nazionale, nè assume rilievo, in questa sede di legittimità, la questione se il contribuente si sia avvalso, in sede di compensazione, in tutto o solo in parte del credito d’imposta concesso sulla base delle istanze presentate, in quanto attiene al merito della controversia.

La sentenza impugnata, che ha disapplicato la richiamata normativa interna in tema di benefici fiscali per incrementi occupazionali, siccome in contrasto con la legislazione comunitaria di rango superiore, rilevando che le misure di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63, non fossero aiuti di Stato e che la regola “de minimis” presupponesse detti aiuti, va cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. dell’Abruzzo – Sezione Distaccata di Pescara che adeguandosi ai principi di diritto sopra affermati, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo Sezione Staccata di Pescara, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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