Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2399 del 31/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2018, (ud. 24/10/2017, dep.31/01/2018),  n. 2399

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Centro Arredamenti Nomentano s.r.l. impugnò una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di iva e sanzioni, per gli anni d’imposta dal 1992 al 1994.

La Ctr di Roma accolse il ricorso, in ordine al motivo riguardante la mancata applicazione del nuovo regime sanzionatorio previsto dai D.Lgs. n. 471 e n. 471 del 1997, disponendo che le sanzioni fossero rideterminate applicando le norme più favorevoli.

A seguito di tale sentenza, il concessionario della riscossione notificò al contribuente un’altra cartella di pagamento relativa alla somma ricalcolata per sanzioni per omesso pagamento d’iva, cartella che fu impugnata dalla società contestando l’omessa notificazione del prodromico atto di contestazione delle sanzioni prescritto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, nonchè, in subordine, la mancata motivazione dell’atto impugnato in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e l’erroneo ricalcolo delle sanzioni, in contrasto con il D.Lgs. n. 472 del 1997, circa l’applicazione del cumulo giuridico per la pluralità di violazioni tributarie.

La concessionaria si costituì chiedendo il rigetto del ricorso.

La Ctp accolse il ricorso, dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo delle sanzioni iva per la mancata notificazione del preliminare atto di contestazione, ritenendo assorbiti gli altri motivi.

L’Agenzia delle entrate propose appello deducendo l’erronea applicazione del suddetto art. 16; l’appello fu respinto dalla Ctr che, in riforma parziale della sentenza, rideterminò l’importo delle sanzioni dovute dalla società; in particolare, la Ctr accogliendo il rilievo del contribuente in ordine alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997 circa il cumulo giuridico, ritenne che il ricalcolo fosse stato erroneo.

La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Non si è costituita l’Agenzia delle entrate cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla questione dell’obbligatorietà della notificazione dell’atto di contestazione delle sanzioni, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Con il secondo motivo, nel caso in cui fosse stato ritenuto che la Ctr avesse deciso implicitamente sulla questione di cui al primo motivo, è stata denunziata l’omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo consistente nella suddetta questione delle legittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in mancanza dell’atto preliminare di contestazione, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16.

Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, per aver la Ctr affermato la legittimità dell’atto d’irrogazione delle sanzioni pur in mancanza della notificazione del preliminare atto di contestazione, in quanto la cartella di pagamento impugnata non avrebbe potuto supplire a tale atto di contestazione, considerando altresì che gli originari avvisi di rettifica iva non erano più idonei a giustificare la pretesa sanzionatoria, essendo stati emessi nella vigenza di diversa normativa.

Con il quarto motivo, è stata dedotta l’omessa pronuncia e relativa nullità della sentenza impugnata (360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 112 c.p.c.) in ordine alla mancata motivazione della cartella di pagamento.

Con il quinto motivo è stata denunziata l’omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo che la sentenza non ha enunziato i motivi che hanno condotto la Ctr a ritenere motivata la cartella di pagamento.

Con il sesto motivo è stata denunziata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, poichè la Ctr aveva ritenuto legittima la cartella impugnata, pur non indicando le norme sanzionatorie applicate dall’ufficio e i criteri seguiti nel ricalcolo delle sanzioni.

Sono stati redatti i quesiti di diritto e i momenti di sintesi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza di cui al ricorso proposto dalla Centro Arredamenti Nomentano s.r.l. affidato ad un unico motivo con cui è stato dedotta l’insufficiente e illogica motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo relativo ai criteri del ricalcolo delle sanzioni.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha lamentato che l’erroneo ricalcolo è stato causato dall’inesatta determinazione del presupposto numerico dell’operazione nonchè dall’acritico recepimento di quanto assunto dalla società nel ricorso introduttivo della lite, avendo la Ctr indicato una somma inferiore quale sanzione irrogata, come desumibile dalla riprodotta cartella di pagamento.

Resiste il contribuente con deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Preliminarmente, va disposta la riunione dei due giudizi perchè relativi all’impugnazione della medesima sentenza.

Il ricorso della società è infondato.

Il primo motivo non merita accoglimento.

Invero, la cartella di pagamento impugnata fu emessa sulla base ed in applicazione della sentenza precedente della Ctr, emessa nel 2004, che determinò i criteri di applicazione delle sanzioni per omesso pagamento d’iva, passata in giudicato secondo l’esposizione dell’Agenzia delle entrate (ciò non è stato contestato nel ricorso della società).

Ora, la decisione relativa alla rideterminazione della sanzione per l’omesso pagamento dell’iva ha costituito un’implicita pronuncia, in quanto con essa la Ctr ha di fatto respinto il motivo d’appello del contribuente il quale aveva dedotto l’illegittimità dell’omessa prodromica contestazione della stessa sanzione (Cass., n. 17580/14; n. 19131/14).

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto nella fattispecie è irrilevante l’omessa specifica motivazione riguardo all’esclusione dell’obbligo di contestazione preliminare delle sanzione, se si considera che la decisione adottata è corretta; invero, nel caso concreto, venendo in rilievo un provvedimento puramente esecutivo di un atto d’accertamento definitivo, la motivazione adottata ha implicitamente presupposto l’infondatezza dell’eccezione di nullità sollevata in ordine alla necessità dell’atto di contestazione invocato dal contribuente. D’altra parte, la redazione della motivazione in diritto è irrilevante.

Il terzo motivo- sostanzialmente connesso ai precedenti- è parimenti infondato.

La censura di violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, non ha pregio. I commi sesto e settimo dell’art. 16 disciplinano la fase procedimentale dell’irrogazione delle sanzioni, prescrivendo che l’ufficio deve invitare il contribuente al pagamento e a presentare le sue osservazioni.

Ora, nella fattispecie, tali norme non sono applicabili data la definitività della sentenza della Ctr che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto i criteri cui l’ufficio deve attenersi per la riliquidazione delle sanzioni. Ne consegue che, sulla base della sentenza definitiva della Ctr, l’ufficio doveva solo procedere alla nuova liquidazione della sanzione, senza alcun obbligo di notificare un preliminare atto di contestazione.

La cartella impugnata conteneva, piuttosto, un errore di riliquidazione, non avendo l’ufficio applicato il regime più favorevole del cumulo giuridico delle varie sanzioni ascrivibili al contribuente, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 203 del 1998; tuttavia, tale errore è stato eliminato dalla Ctr che ha appunto per tale motivo accolto parzialmente l’appello della società ricorrente. Inoltre, l’ammontare della somma riliquidata non è stata contestata.

Il quarto motivo è infondato, in quanto anche in ordine alla cartella di pagamento sussiste una pronuncia implicita in ordine all’insussistenza di un obbligo di comunicazione dell’atto di contestazione delle sanzioni.

Il quinto motivo è infondato sia poichè la motivazione della cartella è irrilevante, per gli stessi motivi sopra esposti, sia perchè il vizio dedotto costituirebbe, in realtà, una violazione di legge; d’altra parte, la redazione della motivazione in punto di diritto è irrilevante.

Infine, anche il sesto motivo è infondato in quanto la cartella impugnata aveva carattere meramente liquidatorio, e dunque non doveva essere motivata nè nell’an, nè nel quantum.

Il ricorso incidentale è invece da accogliere.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla società.

Anzitutto, va rilevato che l’ufficio ha indicato nell’avviso di rettifica, oggetto della sentenza passata in giudicato, la sanzione – base per applicare il cumulo giuridico delle varie sanzioni.

Parimenti privo di fondamento è il rilievo per cui l’Agenzia delle entrate avrebbe avuto l’onere di contestare la determinazione della somma oggetto delle sanzioni da irrogare al contribuente, poichè la pretesa tributaria era stata ormai cristallizzata nell’avviso di rettifica oggetto del giudicato, mentre nella cartella di pagamento è stata indicata la minor somma liquidata a seguito della sentenza della Ctr. Gravava dunque sul contribuente l’onere di contestare la legittimità dei calcoli dell’amministrazione finanziaria.

L’Agenzia ha lamentato il vizio di motivazione in ordine al calcolo effettuato nella sentenza impugnata, adducendo che la Ctr ha indicato quale sanzione massima una somma inferiore a quella indicata nell’avviso di rettifica-riprodotto nel ricorso- ormai oggetto di un accertamento definitivo, recependo acriticamente quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio.

Al riguardo, la Corte ritiene di dover confermare il consolidato orientamento secondo cui l’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (Cass., n. 759/13; n. 4859/06).

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

La Corte, disposta la riunione con il giudizio iscritto al n. 3988/11, rigetta il ricorso della Centro Arredamenti Nomentano s.r.l.. Accoglie il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018

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