Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2399 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017),  n. 2399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AL GILA’ S.R.L. elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro

Fontane, n. 15, nello studio dell’avv. Giuseppe Tinelli, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/16/2010 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo. Sez. Dist. di Siracusa, depositata in data 23

febbraio 2010.

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 luglio 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la controricorrente l’avv. Ridolfi Massimo, munito di

delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 146/01/2007 la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla S.r.l. Al Gilà avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto a titolo di imposta suppletiva il pagamento, oltre alle sanzioni, delle maggiori imposte di registro, catastali e ipotecarie relative all’atto di compravendita di un immobile urbano, per il quale erano state applicate le agevolazioni, poi disconosciute dall’Ufficio, ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5, in quanto interessato dal Piano Particolareggiato del centro storico di Ortigia.

1.1. La CTR di Palermo, sez. dist. di Siracusa, con la decisione indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto dall’Ufficio, che aveva ribadito l’inapplicabilità delle agevolazioni, affermando la sostanziale equivalenza, ai fini del loro riconoscimento, fra il piano particolareggiato approvato dal Comune di Siracusa e il piano di recupero richiamato dalla citata L. n. 168 del 1878.

1.2. Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a motivo, cui la società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il proprio ricorso l’Amministrazione denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 e la L. n. 457 del 1978, art. 34, per aver la CTR erroneamente affermato l’applicabilità delle agevolazioni previste da dette norme.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Vale bene premettere che l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità di agevolare sul piano tributario lo sviluppo dell’ edilizia abitativa (Cass., 5 giugno 2013, n. 14152).

3.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la censura merita piena condivisione, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte proprio in ordine allo strumento urbanistico relativo al recupero del quartiere di Ortigia.

3.3. Sulla base di tale orientamento (Cass. n. 8800/2010, n. 8801/2010), che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, deve affermarsi che va negato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogito venga stipulato dopo l’intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico. Ciò nella considerazione che, spettando l’agevolazione fiscale solo in presenza di tutti i relativi indefettibili presupposti, essa non può essere riconosciuta allorquando, uno di essi, – appunto la realizzazione del Piano Particolareggiato – non sia più attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità (Cass. 11786/2008, n. 17061/2010). L’orientamento richiamato è stato peraltro ribadito da successive pronunce (Cass. n. 27102/2014, n. 12515/2013, 7046/2014), nelle quali la Corte ha avuto modo di precisare che “il piano dopo il decorso del termine stabilito per la sua esecuzione, diventa inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione, disposizione che interpretata nel senso che l’intervento di restauro e di ristrutturazione che sia stato realizzato su immobili già inclusi nelle zone di recupero, ma in epoca successiva alla scadenza del Piano, non possa ritenersi effettuato in attuazione del Piano stesso, ormai inefficace, ed esula, pertanto, dall’ambito della disposizione agevolativa”.

L’impugnata decisione si è discostata dai principi affermati dalle citate pronunce e va, quindi, cassata. Il giudice del rinvio, che si designa nella CTR della Sicilia, procederà in diversa composizione al riesame e quindi, attenendosi ai richiamati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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