Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2399 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 01/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11075-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.A., ENTE MORALE OPERATORI EMERGENZA RADIO ARL,

P.G.U., F.C., M.M., PA.DO.,

L.A.;

– intimati –

Nonchè da:

D.P.A., ENTE MORALE OPERATORI EMERGENZA RADIO ARL,

PA.DO., P.G.U., F.C., M.M.,

L.A., elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 08/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2018 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Guardia di Finanza, nell’ambito di controlli fiscali nei confronti di una società cooperativa e della indagine penale collegata, accertava la gestione irregolare dell’ONLUS Ente Morale Operatori Emergenza Radio a r.l. (“OER”). In particolare risultava il mancato rispetto delle prescrizioni cui sono subordinati i benefici fiscali riconosciuti dalla normativa di settore e che alcuni dei suoi amministratori avevano sottratto ingenti somme dalle casse dell’ente.

Quindi l’Agenzia delle Entrate procedeva alla ricostruzione della attività della Oer quale attività di impresa obbligata alla tenuta delle scritture contabili, valutando i movimenti sui conti bancari e postali per accertare ricavi e redditi da sottoporre a tassazione. All’esito emetteva:

– avvisi di accertamento riferiti agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 per ricavi da assoggettare ad Iva nonchè per redditi da sottoporre ad Irpeg ed Irap. Questi avvisi erano impugnati dalla ONLUS che deduceva la tardività dell’accertamento e l’errore di ricostruzione delle attività e dei ricavi.

– Avvisi di recupero di ritenute di imposte non versate per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, poichè l’ente si era avvalso di lavoratori sotto l’apparenza della attività di volontariato erogando loro degli stipendi che erano, però, mascherati da rimborsi spese. L’ente impugnava tali avvisi sia per violazioni formali che sostanziali.

– Avvisi di recupero di Irpef per redditi da lavoro dipendente per l’anno 2004 emessi nei confronti di F.C., M.M., Pa.Do., D.P.A., L.A.. Tutti costoro impugnavano i rispettivi avvisi.

– Avvisi di irrogazione di sanzioni amministrative, anche questi tutti impugnati dalla Onlus.

I separati ricorsi contro tali atti sono stati riuniti e decisi in primo grado dalla CTP di Bari che, con sentenza n. 263/17/2010, depositata il 6.10.2010, li rigettava.

La CTR, con sentenza del 27 settembre 2011, accoglieva gli appelli presentati da Oer e dai F.C., M.M., Pa.Do., D.P.A., L.A. annullando tutti gli avvisi di accertamento per i seguenti motivi:

– Innanzitutto riteneva che agli accertamenti in questione non fossero applicabili i termini raddoppiati di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in presenza di violazioni rilevanti in sede penale “perchè l’obbligo di denunzia ex art. 331 (c.p.p.) non afferisce a comportamenti degli amministratori tenuti nell’interesse di OER bensì a comportamenti degli amministratori tenuti nel loro interesse esclusivo”. In conseguenza, trovando applicazione non il raddoppio dei termini bensì la proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 102, riteneva intervenuta la decadenza per l’accertamento Irpeg, Irap ed Iva riferito all’anno 2001.

– Per il resto, osservava la CTR che non risultava intervenuto alcun provvedimento di cancellazione di OER dall’anagrafe unica delle Onlus; ritenendo tale cancellazione di carattere costitutivo, non vi era stata la decadenza dalle agevolazioni: “la mancanza di detto provvedimento e della sua notifica ad OER non fa sorgere in capo ad OER le obbligazioni fiscali dedotte negli avvisi di accertamento)”.

– quanto agli avvisi di accertamento nei confronti degli operatori ritenuti lavoratori subordinati, la CTR osservava che “dalle risultanze processuali non emergono prove persuasive che possono indurre a concludere che le prestazioni gli operatori integrino rapporti di lavoro subordinato invece che attività esecutive delle finalità associative”.

la Agenzia delle Entrate a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso contro tale sentenza:

Primo motivo: violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR ha escluso erroneamente la applicabilità della proroga di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 25 (raddoppio dei termini nel caso in cui si tratti di violazioni che rendono obbligatoria la denuncia penale).

Secondo motivo: violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 20 e 20 bis, in tema di disconoscimento dei benefici fiscali previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in ipotesi di svolgimento di attività d’impresa/in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20 bis riporta la perdita dei benefici fiscali al mancato rispetto delle condizioni sostanziali.

Terzo motivo. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto alla esistenza dei rapporti di lavoro subordinato con i collaboratori della Oer.

Quarto motivo. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, individuabile nell’essere l’OER una associazione non profit ovvero un ente commerciale, come affermato dall’Ufficio. La motivazione sulle prestazioni rese dagli operatori è stata adottata senza risolvere la questione controversa dell’essere l’ente una associazione non profit o un ente commerciale come ricostruito dalla agenzia delle entrate.

Con unico atto tutti i resistenti propongono controricorso e ricorso incidentale. Con il controricorso sviluppano quattro motivi in contrasto con quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Con il ricorso incidentale condizionato deducono:

– la nullità degli avvisi di accertamento nei confronti dei volontari per vizio di motivazione;

– La illegittimità dell’applicazione di sanzioni per violazione del principio di colpevolezza;

– la nullità/illegittimità dell’irrogazione della sanzione anche nei confronti precedente amministratore giudiziario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sono fondati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

Quanto al ricorso principale:

primo motivo: è erronea l’affermazione della non applicabilità del raddoppio dei termini nel caso di specie, risultando indubbio che le violazioni fiscali commesse dall’Onlus costituissero notizia di reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000. E’ del tutto inconsistente la generica asserzione della CTR quanto all’essere stati i reati commessi dagli amministratori nel “loro interesse esclusivo”: premesso che necessariamente un “reato” non possa che essere commesso da una persona fisica operante per conto della persona giuridica, il motivo/interesse per cui l’amministratore commette il reato fiscale non è affatto rilevante perchè la norma riporta il raddoppio dei termini al solo fatto della obiettiva sussistenza della violazione. Nel caso di specie, del resto, la CTR non ha neanche genericamente escluso che la condotta degli amministratori integrasse una violazione fiscale formalmente a carico dell’ente.

Secondo motivo: l’iscrizione al registro ONLUS comporta il riconoscimento formale della qualità ma non comporta un diritto al trattamento fiscale privilegiato in sè, ma solo rispetto alle attività corrispondenti a quelle di “utilità sociale”. Non vi è, quindi, e sino alla cancellazione, come ritenuto dalla CTR e preteso dalla OER, una sorta di privilegio fiscale anche per le attività imprenditoriali svolte indebitamente nella data forma.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20 bis, difatti, afferma testualmente che le Onlus “a pena di decadenza di benefici fiscali per essere previsti, devono” rispettare gli obblighi di cui all’art. cit., comma 1, lett. a) e b). Quindi la perdita dei benefici fiscali consegue al mancato rispetto delle condizioni sostanziali e non ad un provvedimento ad efficacia costitutiva che faccia salvi gli effetti eventualmente fraudolenti realizzatisi nel periodo intermedio.

Peraltro, secondo questa stessa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 1254 del 22/01/2014 (Rv. 629384 – 01)) tutti i benefici fiscali di cui l’ente ha fruito decadono automaticamente quando vi sia la cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS per la mancanza di anche solo uno dei requisiti formali. Quindi la decadenza ex tunc di tutti i benefici di cui la Oer aveva fruito si sarebbe realizzata con la cancellazione anche a prescindere dagli effetti delle specifiche violazioni delle prescrizioni del citato art. 20 bis.

Il terzo motivo ed il collegato quarto motivo sono fondati in quanto l’annullamento degli avvisi di recupero Irpef nei confronti dei dipendenti è stato disposto senza alcuna esposizione delle ragioni per giustificarlo, essendo la motivazione solo apparente.

In conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale, vanno accolti i motivi di ricorso incidentale, tutti relativi a questioni proposte dai contribuenti con gli atti di appello che, per le erronee decisioni adottate a monte dalla CTR, sono restate assorbite.

La CTR competente, quindi, dovrà procedere a nuovo giudizio sugli originari atti di appello tenendo conto dei principi sopra fissati, quanto al termine di accertamento ed alla decadenza dei benefici fiscali in caso di accertata violazione degli obblighi della Onlus.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese.

PQM

Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata rinviando per nuovo giudizio alla CTR di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA