Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2399 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 2399 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 04/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 18789-2012 proposto da:
CROCE ROSSA ITALIANA,

in persona

del

legale

2013

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata

676

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –

contro

.,

CIVIDINI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI

RIENZO

92,

presso

lo studio

dell’avvocato ARMANDO TAGLIERI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LORENZO DI GAETANO, per delega in calce

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 17/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato Lorenzo DI GAETANO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
primo motivo del ricorso, per il resto rimessione alla
sezione competente.

al controricorso;

RG 18789-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda di Cividini Sergio, proposta nei confronti della

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, avente ad oggetto
l’accertamento del suo diritto, ex art.1 commi 519 e 520 della Legge n.
296 del 2006, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con conseguente
condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze
retributive.
La Corte del merito riteneva, innanzitutto, la sussistenza della
giurisdizione del giudice ordinario sul rilevo che, nella specie,
trattandosi di lavoratore a tempo determinato già assunto in base ad una
procedura selettiva, la normativa sulla stabilizzazione sottraeva la sua
assunzione dalle procedure concorsuali dovendosi l’Amministrazione
limitare a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della
possibilità dell’interessato di presentare domanda.
Nel merito, la predetta Corte, rilevava che rientrava tra i fini
istituzionali della CRI, come si desumeva dal relativo statuto,
l’attività in convenzione, nell’ambito della quale espletava la sua
attività il lavoratore in causa, sì che questa, diversamente da quanto
sostenuto dalla stessa CRI, non era occasionale ed eventuale. Lo stesso
art. 4 della Legge n.80/2006, del resto, sottolineava la Corte
territoriale, aveva autorizzato la proroga dei contratti in corso con il
predetto lavoratore proprio in quanto inerente a funzioni istituzionali

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Croce Rossa Italiana – CRI – alle cui dipendenze aveva lavorato con

della CRI. Tanto era confermato, altresì, secondo la Corte distrettuale,
dalla successiva Legge n.244 del 2007 (art. 2, comma 366) e dai contratti
di assunzione a tempo determinato dove nelle premesse si esplicitava che
le assunzioni avvenivano per esigenze connesse allo svolgimento di
servizi essenziali all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente.

effettuato la ricognizione dell’organico e la programmazione del
fabbisogno del personale da cui si evinceva la disponibilità dei posti
inerenti la qualifica dei lavoratori in causa.
Né, per la Corte del merito, era di ostacolo all’accoglimento della
domanda dei lavoratori la circostanza che la CRI aveva limitato la
richiesta di autorizzazione, ex art. 39, comma ter, della Legge n.449 del
1997, a sole sedici unità trattandosi di una scelta dell’ente che non
poteva incidere su di un diritto attribuito da una legge.
La contestazione, rimarcava infine la Corte territoriale, svolta peraltro
solo con l’appello, della sussistenza dei requisiti soggettivi era del
tutto infondata avendo il lavoratore allegato e provato – con la
produzione di documenti – la ricorrenza degli stessi.
Avverso questa sentenza la CRI ricorre in cassazione sulla base di
quattro censure.
La parte intimata resiste con controricorso,illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura la CRI, deducendo, ex art. 360, comma l ° , n. 1 cpc,
motivi attinenti alla giurisdizione, sostiene che i lavoratori
denunciando la limitazione di cui all’Avviso Pubblico di selezione che ha

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Rimarcava, inoltre, la Corte di Appello che la CRI aveva regolarmente

dato avvio alle procedure di stabilizzazione hanno, in sostanza,
contestato un atto afferente, non alla gestione del rapporto, bensì alla
selezione e come tale sottratto alla cognizione del giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite

2011, Cass. S.U. n. 24904 del 2011, Cass. S.U. n. 2568 del 2011 e da,
ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile alla presente,
Cass. S.U. n.6076 del 2103), alla quale in questa sede va data continuità
giuridica,l’affermazione secondo la quale “la L. n. 296 del 2006, art. l,
commi 519, 557 e 558, costituisce per l’anno 2007, lo stanziamento di
fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche
non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato
in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore all’entrata in vigore della legge. Le riferite disposizioni di
legge consentono di fissare i seguenti principi:a) i processi di
stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato
venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità
finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni
organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 6); b) la deroga alle normali procedure di assunzione concerne
il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito

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(v. fra le altre Cass. S.U. n. 16041 del 2010, Cass. S.U. n. 1778 del

del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle
singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, né la regola
del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell’accesso tramite
procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non
abbia sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale” è subordinata

soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme
di legge); d) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al
personale da stabilizzare che ha già sostenuto “procedure selettive di
tipo concorsuale”, non “bandiscono” concorsi, ma devono limitarsi a dare
“avviso” della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli
interessati di presentare domanda;e)”in tal caso “la regolamentazione
legislativa, sottraendo le procedure di “stabilizzazione” all’ambito di
quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4,
nonché alle ipotesi “nominate” di poteri autoritativi nell’ambito del
lavoro pubblico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma l), colloca le
controversie inerenti a tali procedure nell’area del “diritto
all’assunzione di cui all’art. 63, coma l”, con conseguente appartenenza
della giurisdizione al giudice ordinario (così Cass. S.U. n. 1778 del
2011 cit.);f) “diversamente, ove il personale non abbia già superato
prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione
sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l’amministrazione
può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da
assumere”;g) in tal caso “le relative controversie sono devolute alla

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al superamento di tali procedure;c) le procedure selettive sono escluse

giurisdizione del giudice amministrativou(v. in particolare Cass. S.U. n.
1778 del 2011 cit., Cass. n. 2568 del 2012 cit.).
Nella specie, come emerge chiaramente dal ricorso introduttivo, e come è
accertato, anche, nell’impugnata sentenza, il ricorrente è stato assunto
a tempo determinato (con contratti di lavoro successivamente prorogati) a

pertanto, all’esito di un pubblico concorso.
Tanto precisato, avendo il ricorrente, in sostanza lamentato di essere
stato illegittimamente escluso dalla procedura di stabilizzazione a
domanda e contestato la scelta dell’ente di escludere i dipendenti
destinati a funzioni svolte in convenzione, è indubbio che il petitum
sostanziale ha per oggetto il diritto dell’attore alla partecipazione
alle procedure di stabilizzazione e, attraverso di queste, all’assunzione
a tempo indeterminato (cfr. Cass. S.U. n. 19552 del 2010 nonché, con
riferimento da un fattispecie del tutto simile alla presente, Cass.
n.8411 del 2012 e Cass. S.U. 6076 del 2013 cit.), con la conseguenza che
essendo stato assunto all’esito di un pubblico concorso, la fattispecie
rientra nell’ipotesi sopra indicata sub d).
Correttamente, pertanto,

la sentenza impugnata ha affermato la

giurisdizione del giudice ordinario. Trattandosi, infatti, di
controversia inerente al diritto a partecipare alla procedura di
stabilizzazione a domanda di dipendenti precari già assunti “mediante
procedure selettive di natura concorsuale”, sulla base dei requisiti
previsti, compete al giudice ordinario la giurisdizione sulla fondatezza
o meno della pretesa in esame.

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seguito di una selezione espletata ai sensi del D.P.R. n. 487 del 1994 e,

Con il secondo motivo la CRI allega violazione degli artt. l, comma 1 0 ,
lettera b), 6 e 35, commi l, lett. a) e comma 4 del D.Lgs n. 165 del
2001, commi dal 404 a 416, 440, 513 e 519 e ss Legge 27 dicembre 2006
n.296; 39, coma 3 ter,

della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 2, comma

367, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, 2 dell’Avviso pubblico del 15

Organizzazione nella G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 95 del 31 dicembre
2007.
Sostiene la CRI che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte del
merito, le disposizioni della finanziaria 2007 non consentono la
generalizzata stabilizzazione di tutto il personale precario.
Infatti la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del
2007, evidenzia la CRI, consente la stabilizzazione del solo personale
concernente i fabbisogni permanenti dell’amministrazione, sicché essa CRI
non può procedere alla stabilizzazione di quel personale che svolge
servizi in convenzione essendo questi riferiti a mutevoli ed
imprevedibili esigenze. Né, ribadisce parte ricorrente, detto personale
svolge attività connessa a compiti istituzionali.
La pretesa ad una stabilizzazione in blocco del personale assunto a tempo
determinato, deduce la CRI, è destituita di fondamento scontrandosi con i
vincoli normativi della programmazione triennale del personale e della
pianta organica. Del resto è previsto, aggiunge la CRI, per il personale
che non può essere stabilizzato il riassorbimento presso negli Enti del
SSN.
Con la terza censura la CRI denuncia violazione degli artt. l, comma 1 0 ,

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novembre 2007 del Capo del Dipartimento di Risorse Umane e

lettera b), 6 e 35, commi l, lett. a) e comma 4 del D.Lgs n. 165 del
2001, commi dal 404 a 416, 440, 513 e 519 e ss Legge 27 dicembre 2006
n.296; 39, comma 3

ter,

della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 2, comma

367, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, 2 dell’Avviso pubblico del 15
novembre 2007 del Capo del Dipartimento di Risorse Umane e

2007.
Prospetta la parte ricorrente che, ai fini della corretta applicazione
della norma di cui all’art. l , comma 519 della Legge n.296 del 2006,
occorre che ricorrano anche i presupposti di tipo funzionale ossia la
vacanza in organico la quale deve risultare dalla dotazione organica
vigente espressione del fabbisogno di personale necessario ad assolvere
i compiti istituzionali di pertinenza. Né, aggiunge la CRI, il personale
assunto a tempo determinato per lo svolgimento di servizi in convenzione
può gravare sulla dotazione organica dell’Amministrazione in quanto
adibito ad attività eventuali, variabili ed imprevedibili.
Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico
e giuridico vanno trattate unitariamente, sono è infondate.
Mette conto, innanzitutto, rilevare che la Corte del merito accerta, per
un verso, che rientra nei fini istituzionale della CRI l’attività svolta
in convenzione, e dall’altro che tale attività non è occasionale e
transitoria. Tanto sulla base dell’esame dello statuto dell’ente, della
Legge n.244 del 2007 ( art. 2 ,comma 366) e dello stesso contratto a
tempo determinato.
Si tratta, all’evidenza, di un accertamento di fatto che in quanto

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Organizzazione nella G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 95 del 31 dicembre

adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di questa Corte.
Né, del resto, vi è una specifica censura, sotto il profilo
motivazionale, di tale accertamento essendosi la CRI limitata ad asserire
l’estraneità dai fini istituzionali dell’attività svolta in convenzione e
l’occasionalità e transitorietà della stessa.

violazione di leggi che muovono dal presupposto che il lavoratore in
causa in quanto addetto ad attività in convenzione e, quindi, non
istituzionale dell’ente e non svolgente compiti diretti a soddisfare i
bisogni permanenti della CRI, è escluso

ex lege dalla stabilizzazione

prevista dalla denunciata normativa.
Analoghe osservazioni valgono per quanto attiene l’accertata sussistenza
dei requisiti soggettivi facente capo al lavoratore in causa richiesto
dalla normativa sulla stabilizzazione, nonché l’effettuazione da parte
della CRI della ricognizione dell’organico, della programmazione del
fabbisogno di personale nel corso del tempo e dell’esistenza di posti in
organico disponibili in ordine alla qualifica per la quale è chiesta la
stabilizzazione dal lavoratore attuale resistente.
Tanto, di conseguenza,
prospettazioni della CRI

comporta l’infondatezza di tutte quelle
in ragione delle quali la prevista

stabilizzazione del personale precario non potrebbe trovare applicazione,
nella specie, per la non ricorrenza delle condizioni normativamente
sancite.
Con la quarta critica la CRI, denuncia violazione degli artt. l, commi da
404 a 416, 440, 513 e 519 e ss Legge 27 dicembre 2006 n.296; l, comma 1 0 ,

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Non possono, pertanto, trovare ingresso in questa sede le censure di

lettera b), 6 e 35, commi 1, lett. a) e comma 4 del D.Lgs n. 165 del
2001, 39, comma 3 ter, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 2, comma 367,
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Assume la CRI che, in ogni caso, la stabilizzazione del lavoratore
precario è condizionata da precisi limiti qualitativi e quantitativi che,

Il motivo è inammissibile.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una
determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al
fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della
censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare
nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass.
21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Nella specie la questione di cui al motivo di censura in esame non
risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente,
in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso,
non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la
questione. Conseguentemente il motivo è inammissibile.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato

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nella specie, non sono stati accertati.

dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

giurisdizione del giudice ordinario, e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 200,00
per esborsi, oltre E. 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 17
dicembre 2013

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso dichiarando la

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