Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2399 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 03/02/2020), n.2399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1479-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO SASSI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZ. DI

CAMPOBASSO; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 423/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’appello proposto dal cittadino gambiano B.S. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Campobasso, in parziale accoglimento delle domande proposte, gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria, escludendo invece quella internazionale e sussidiaria;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con un motivo di ricorso per cassazione, rispetto al quale gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. con un unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,14 e art. 27, comma 1-bis; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16 comma 1, lett. b) e art. 19, nonchè “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Gambia sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria”;

5. il motivo per taluni aspetti è inammissibile e per altri è infondato.

6. innanzitutto, a fronte di una motivazione puntualmente motivata, le doglianze risultano ora generiche ora afferenti apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, risolvendosi in censure motivazionali non rispettose dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018);

7. infondata è la censura relativa alla mancata cooperazione istruttoria officiosa, in quanto la Corte d’appello ha debitamente acquisito e valutato informazioni attendibili e aggiornate (cd. COI), dandone ampiamente atto a pag. 5 della sentenza;

8. anche la scelta della Corte d’appello di non disporre, in quanto non indispensabile ai fini decisori, una ulteriore audizione dell’interessato – stante la ritenuta sufficienza delle dichiarazioni rese dall’interessato, come risultanti dal verbale di audizione personale e quelle risultanti dal modello C3 – non merita censura, alla luce dell’orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. n. 5973/2019; conf. Cass. n. 3029/2019, n. 2817/2019; cfr. Cass. n. 17717/2018, n. 3935/2019).

8.1. tale orientamento è stato ribadito anche con specifico riguardo al giudizio d’appello (Cass. n. 33858/2019), rammentandosi che -come precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko – “da direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

8.2. si tratta di un approdo che, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è coerente anche con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

9. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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