Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23989 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23989 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 20053-2012 proposto da:
SOCIETA’ SEVEN FOLD SRL 06181430486 in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PASTEUR 5, presso lo studio dell’avvocato GIANNUBILO
ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LEONARDO MARCONI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
5114

contro

TYE YOUR TIE SRL IN LIQUIDAZIONE 05571050482 in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118,
presso lo studio dell’avvocato STANIZZI ANTONIO, che

Data pubblicazione: 22/10/2013

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARPANESI FEDERICO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controri corrente –

avverso l’ordinanza R.G. 4875/2012 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Federico
Carpanesi che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione
scritta.

FIRENZE, depositata il 15/05/2012;

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,
nel procedimento civile iscritto al R.G. 20053 del 2012

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’ordinanza impugnata davanti a questa
Corte è stata emessa a seguito di reclamo cautelare e pertanto non è ricorribile in cassazione ex art.
111 Cost., essendo inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura
sostanziale a causa del carattere di provvisorietà e non definitività tipico dell’ordinanza reclamata,
anche dopo la modifica del regime di stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori, intervenuta
ex 1. n. 80 del 2005 (Cass. n. 24543 del 2009; 2821 del 2009; n. 14140 del 2011).
L’inammissibilità si estende anche alla impugnazione della statuizione sulle spese atteso che al
reclamante soccombente, anche dopo la soppressione dell’opposizione ex art. 669 septies, ultimo
comma ex 1. n. 69 del 2009, ove non intenda iniziare il giudizio di merito ma voglia contestare la
sola liquidazione delle spese in esso contenuta, ha lo strumento processuale dell’opposizione al
precetto o all’esecuzione iniziata sulla base di esso (Cass. n. 11370 del 2011; 29338 del 2009; 11800
del 2012).
Ne risulta assorbita l’istanza di sospensione.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
Il collegio condivide senza rilievi la relazione,.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
procedimento che liquida, in favore della parte contro ricorrente, in € 5000 per compensi, € 200 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013
Il Presidente

“Il Tribunale di Firenze, con ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare, rigettava il ricorso
ex art. 700 cod. proc.civ. proposto dalla s.r.l. Seven Fold e, in accoglimento del reclamo incidentale
proposto da Tie Your Tie srl condannava la reclamante alle spese della doppia fase cautelare;
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Seven Fold srl, affidandosi a quattro
motivi. Il ricorrente ha inoltre proposto istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Ha resistito con controricorso Tie Your Tie srl.

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