Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23988 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 16/11/2011), n.23988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30894-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1514/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/11/2006 R.G.N. 1962/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 7-27.11.06 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Firenze che, dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con B.A. il 19.10.98, aveva affermato la vigenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrisponderle le retribuzioni dalla data della messa in mora.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimata B. non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi di lavoro, censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente i giudici del merito ritengono che la L. n. 56 del 1987, art. 23 richieda la specificazione della causale collettiva in una individuale e formula, infine, il seguente quesito (ex art. 366 bis c.p.c., trattandosi di ricorso al quale è applicabile il nuovo rito ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006): “Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se, la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine, e non valga invece il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della difesa alle parti sociali porti a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazioni operata da parti sociali particolarmente qualificate”.

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per il carattere non conferente del quesito rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21.6.2007 n. 14385).

Infatti, la sentenza impugnata si è basata – tra l’altro – sul rilievo assorbente dell’espressa previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preciso e perentorio limite temporale (30.4.98) oltre il quale è esclusa la “copertura autorizzatoria”, rilievo che il quesito non affronta.

Inoltre, la formulazione del quesito non è tale da poter circoscrivere la decisione nei limiti di un suo accoglimento o rigetto (v. Cass. S.U. 26.3.2007 n. 7258). A tal fine bisognerebbe scomporre la prima parte (sulla esistenza di una “delega in bianco” e sulla conseguente assenza di limiti alla contrattazione collettiva), dalla parte successiva del quesito concernente la necessità o meno della specificazione della causale individuale (comunque assorbita dal rilievo decisivo della avvenuta stipula oltre il 30.4.98 dei contratti a termine con le odierne controricorrenti).

2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi di lavoro, nonchè vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza avrebbe statuito la necessità che la contrattazione collettiva prevedesse un’efficacia temporale limitata alle deroghe alla previgente normativa di cui alla L. n. 230 del 1962 e che comunque l’accordo aziendale 25.9.97 avesse un’efficacia a tempo definito.

La doglianza è infondata.

Come si è già detto, l’impugnata sentenza ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che i contratti in oggetto sono stati stipulati – ai sensi dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e al D.Lgs. n. 368/2001) – è sufficiente a sostenere l’affermata nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).

Ove però – come accaduto nel caso di specie – un limite temporale (30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745;

Cass. 14.2.2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. 1. 10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass. 27.3.2008 n. 7979; Cass. n. 18376/2006).

In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti de quibus, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta in ricorso.

3- Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza erroneamente condannato la società ricorrente al pagamento in favore della B. di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, mentre avrebbe dovuto – al più – riconoscerle un risarcimento del danno, a partire dalla offerta dell’esecuzione delle prestazioni lavorative rifiutate dal datore di lavoro, commisurato alla differenza fra il trattamento economico che avrebbe percepito in costanza di rapporto e gli eventuali corrispettivi percepiti per attività lavorative svolte alle dipendenze e/o nell’interesse di terzi (aliunde perceptum).

Il motivo è inammissibile.

Come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già da tempo avuto modo di statuire (v. sentenza 8.10.2002 n. 14381) in ipotesi di “illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo, non spetta la retribuzione finchè non provveda ad offrire la prestazione medesima, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro”.

Ora, la sentenza di primo grado non era stata investita in relazione all’asserita mora accipiendi di Poste Italiane S.p.A., sicchè il motivo è nuovo e non può essere recuperato in sede di legittimità.

Quanto all’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno, l’impugnata sentenza ha correttamente rilevato che Poste Italiane non ha allegato alcuna indicazione utile a tal fine.

Nè allegazione e richiesta di prova possono essere avanzate in via meramente esplorativa.

Diversamente, si verificherebbe una surrettizia esenzione dall’onere probatorio gravante sul datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 17759/2010).

Da ultimo, anche voler considerare il motivo come formulato ai sensi non dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ma ai sensi del n. 5 (e, in quanto tale, non bisognevole di quesito ex art. 366 bis c.p.c.), è appena il caso di rilevare che comunque manca il momento di sintesi del fatto decisivo su cui si sarebbe avuto il vizio di motivazione e che quest’ultimo concerne esclusivamente la motivazione in punto di fatto e non quella in punto di diritto.

4- L’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso assorbe la questione, ventilata da Poste Italiane S.p.A. in sede di memoria ex art. 378 c.p.c, relativa all’eventuale incidenza, nella vicenda in esame, della sopravvenuta L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

5- In conclusione, il ricorso va rigettato. Non è dovuta pronuncia sulle spese, atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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