Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23988 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2018, (ud. 24/11/2017, dep. 03/10/2018), n.23988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18575-2011 proposto da:

D.S.R.O., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato D.S.R.O.;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMUS SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHIVASSO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 26/2011 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 14.3-12.4.2011 (nr. 26/14/2011) la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della stessa sede (nr. 52/11/2010), che aveva respinto il ricorso proposto da D.S.R.O. avverso la cartella esattoriale nr. (OMISSIS), relativa ad IRPEF ed IVA per l’anno di imposta 2005;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il contribuente, articolato in quattro motivi.

che la AGENZIA delle ENTRATE di TORINO ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: nullità della sentenza d’appello in quanto emessa nei confronti di un ufficio tributario – la Agenzia delle Entrate di TORINO, direzione Provinciale 2 – diverso dall’ufficio – Agenzia delle Entrate – ufficio di CHIVASSO – nei confronti del quale il ricorso originario era stato proposto, che risultava costituito nel primo grado, cui era stato notificato il ricorso in appello; la direzione Provinciale 2 di Torino risultava ingiustificatamente costituita nel grado di appello;

– con il secondo motivo: nullità o annullabilità della sentenza per omissione della motivazione in merito alla affermata mancanza di documentazione dei costi recuperati a tassazione con la cartella impugnata. Ha dedotto che la sentenza non conteneva riferimenti alle singole spese portate in detrazione, in particolare in merito ai costi sostenuti per un intervento di ristrutturazione edilizia condominiale. Il ricorrente ha esposto al riguardo che detti costi erano stati documentati attraverso la fattura quietanzata e la copia di due assegni emessi in favore del geometra (signor A.E.) incaricato della esecuzione dei lavori e della pratica tributaria e che aveva provveduto al pagamento della impresa;

– con il terzo motivo: nullità o annullabilità della sentenza per violazione dell’art. 1241 c.c., in conseguenza della mancanza di motivazione del diniego della compensazione tra il debito IRPEF ed il credito IRPEF relativo all’anno 2005. Il ricorrente ha dedotto che la questione, riproposta in appello impugnando il diniego della compensazione da parte del giudice del primo grado, era stata ignorata dalla sentenza;

– con il quarto motivo: nullità o annullabilità della sentenza d’appello per mancato accoglimento della eccezione di violazione dell’art. 53 Cost. e mancata accettazione della documentazione dell’intervento edilizio. Il ricorrente ha esposto, sempre in riferimento al diniego della eccepita compensazione, che la Commissione Tributaria Regionale aveva fondato la decisione affermando non conferente alla fattispecie di causa l’art. 53 Cost., con motivazione omessa, inadeguata e perplessa.

che, ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;

che invero:

– il primo motivo è inammissibile. Parte ricorrente non è infatti legittimata a dolersi dell’eventuale mancato rilievo da parte del giudice dell’appello del difetto di legittimazione processuale della Agenzia delle Entrate di Torino, in quanto ufficio diverso da quello costituito nel primo grado e nei cui riguardi era stato notificato l’appello (l’ufficio di Chivasso).

E’ inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un vizio del processo senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione fondata su un vizio della attività del giudice non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (ex plurimis: Cassazione civile, sez. 1, 09 agosto 2017, n. 19759; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157; Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340).

La parte che propone ricorso per cassazione facendo valere un vizio dell’attività del giudice ha dunque l’onere di dedurre una violazione del proprio diritto di difesa e di indicare il concreto pregiudizio derivatole. Nella fattispecie di causa la parte non ha neppure allegato la avvenuta violazione del proprio diritto di difesa.

il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il vizio di omessa motivazione ricorre nei soli casi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” e non anche nelle ipotesi di semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nella fattispecie di causa il giudice dell’appello ha espresso le ragioni del proprio convincimento, che è stato fondato sulla mancanza della documentazione (bonifico bancario) che la L. n. 449 del 1997, art. 1 ed il regolamento attuativo richiedono per la detrazione dal reddito delle spese sostenute dal contribuente per ristrutturazioni edilizie.

eguale pronunzia di inammissibilità deve essere resa in riferimento al terzo ed al quarto motivo di ricorso.

In relazione al terzo motivo, la parte assume la nullità o annullabilità della sentenza, denunziando confusamente ed in assenza di specifica articolazione delle ragioni della censura (in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4):

– un vizio di violazione dell’art. 1241 c.c. in relazione ad una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale di rigetto della eccezione di compensazione (del debito IRPEF esposto in cartella con il credito IRPEF risultante della dichiarazione di imposta);

– un vizio di omessa motivazione del rigetto della eccezione;

– un vizio di omessa pronunzia sul motivo di appello proposto avverso la statuizione (di rigetto della eccezione di compensazione) del giudice del primo grado.

Analogamente con il quarto motivo la parte si duole, in maniera perplessa e contraddittoriamente, della nullità o annullabilità della sentenza d’appello:

– “per mancato accoglimento della eccezione di violazione dell’art. 53 Cost.”

– “per mancata accettazione della documentazione dell’intervento edilizio”;

– per mancanza, inadeguatezza e perplessità della motivazione di rigetto della eccezione di compensazione.

Il motivo così articolato non adempie all’onere di indicare specificamente i motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

che il ricorso deve essere conclusivamente respinto;

che non vi è luogo a rifusione delle spese, per non avere l’ufficio svolto sostanziale attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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