Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23987 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 24/11/2016), n.23987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OLEIFICI ITALIANI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro n. 4/V, presso

l’avv. Giuseppe Maria Cipolla, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 175/22/09, depositata il 14

maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per la ricorrente e l’avv.

Giuseppe Maria Cipolla per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, il quale ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Oleifici Italiani s.p.a. per IRPEG ed ILOR dell’anno 1992. In particolare, erano stati ripresi a tassazione costi fittizi in quanto ritenuti relativi ad operazioni inesistenti risultanti da false fatturazioni di acquisti di partite di olio d’oliva vergine lampante proveniente da società italiane (Pantaleo Olii s.r.l. e S.P. s.r.l.), ma in realtà di provenienza extracomunitaria.

Il giudice d’appello ha ritenuto, in sintesi e per quanto ancora interessa, che: a) l’avviso di accertamento viola della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, poichè la motivazione non contiene l’indicazione dei presupposti di fatto e degli elementi probatori che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione: in particolare, la motivazione fa riferimento ad atti (precedenti segnalazioni e processi verbali relativi a soggetti terzi) non portati a conoscenza della contribuente; b) la ricorrente ha provato che le merci regolarmente spedite e fatturate sono quelle dichiarate e comprovate da certificazioni ufficiali e che le stesse sono state regolarmente pagate a mezzo assegni.

2. La Oleifici Italiani s.p.a. ha resistito con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per tardività.

Premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 14 maggio 2009 e il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica a mezzo posta in data 30 giugno 2010, cioè entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) poichè il 29 giugno è giorno festivo agli effetti civili (da ult., Cass. n. 5895 del 2015), deve ritenersi che la notificazione della sentenza, effettuata presso l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Ostuni, il 25 maggio 2009, è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., in ragione del fatto che l’Agenzia, nel giudizio di appello, come risulta dalla sentenza ed è incontestato, è stata rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce.

Da ciò deriva, infatti, che – mentre la sentenza d’appello emessa in un giudizio nel quale l’Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, deve essere notificata, affinchè decorra il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, presso la sede centrale dell’Agenzia o, alternativamente, presso la sede del suo ufficio periferico (essendo stato implicitamente abrogato, ad opera del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo delle agenzie fiscali, della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, che imponeva in ogni caso la notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato) -, qualora l’Agenzia si sia avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notificazione, ai fini dell’applicabilità del termine breve, va eseguita, secondo i principi generali, presso quest’ultima (cfr. Cass., sez. un., nn. 3116 del 2006 e 22641 del 2007, e, da ult., Cass. nn. 25980 del 2014, 441 del 2015).

2. La contribuente invoca, poi, l’efficacia di giudicato esterno di quattro sentenze, emesse tra le stesse parti (tre delle quali nella medesima data di quella qui impugnata), che avrebbero escluso in via definitiva la natura fittizia degli acquisti delle partite di olio in questione.

La tesi non può essere accolta.

Va infatti rilevato, in primo luogo, che una di dette pronunce concerne un avviso di rettifica IVA e, delle altre, soltanto una riguarda un accertamento per gli stessi tributi e per lo stesso anno d’imposta di quelli di cui si discute nel presente giudizio; in secondo luogo e in ogni caso, che non vi è alcuna certezza sulla circostanza, l’unica decisiva ai fini dell’efficacia espansiva del giudicato (e che era onere della contribuente provare), che le controversie decise con le invocate sentenze concernano gli stessi fatti, cioè le medesime operazioni di acquisto di olio oggetto di contestazione in questa sede.

3. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 e, premesso che “oggetto di giudizio è la legittimità della motivazione per relationem (ad altri p.v.c. presupposti) di un avviso di accertamento emesso nel settembre 1999, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1”, chiede, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che questa Corte affermi il principio di diritto secondo cui, vigendo al momento dell’adozione dell’avviso di accertamento della L. n. 241 del 1990, citato art. 3, “in mancanza di norme speciali per la motivazione per relationem degli atti amministrativi d’imposizione tributaria, l’unico obbligo imposto all’organo amministrativo è quello dell’indicazione specifica dell’atto cui si rinvia e l’obbligo di renderlo disponibile, cioè di consentirne al contribuente, ai sensi degli artt. 22 segg. della stessa legge, l’accesso”.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso, che va qui ribadito, secondo cui, anteriormente all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, citato art. 3 e poi, per le imposte sui redditi, del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1 (i quali hanno introdotto l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato, o di riproduzione del suo contenuto essenziale, salvo che di tale atto il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza), il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento poteva essere assolto per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da altri documenti, a condizione che gli stessi fossero conosciuti dal destinatario; con la specificazione che, mentre tale presupposto è in re ipsa quando il riferimento attiene a verbali d’ispezione o verifica compiuti alla presenza del contribuente, o a lui notificati o comunicati, quando i verbali oggetto di relatio riguardano un soggetto diverso, l’amministrazione deve dimostrare – anche, eventualmente, tramite presunzioni – l’effettiva e tempestiva conoscenza dei documenti da parte del contribuente, non essendo sufficiente il riferimento ad un atto del quale il contribuente possa semplicemente “procurarsi la conoscenza”, poichè ciò comporterebbe una più o meno accentuata e ingiustificata riduzione del lasso di tempo a lui concesso per valutare la fondatezza dell’atto impositivo, con indebita menomazione del diritto di difesa.

E ciò in linea con il principio in virtù del quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, nella parte in cui – già in base al testo originario e dunque ancor prima della modifica operata del D.Lgs. n. 32 del 2001, citato art. 1 – richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur, con la conseguenza che detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. n. 15842 del 2006; in senso conforme, Cass. nn. 25064 del 2006, 10965 del 2007, 23009 del 2009, 7056 e 16836 del 2014, 2614 e 4597 del 2016).

Si è anche ulteriormente precisato che, ai fini dell’annullamento dell’atto impositivo, occorre dimostrare non solo che i documenti ai quali tale atto fa riferimento (o rinvia) sono sconosciuti al contribuente, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi è effettivamente necessaria ad integrare la motivazione dell’atto stesso e che quest’ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuta a sua conoscenza (Cass. nn. 2749 e 26683 del 2009, 7564 del 2012, 2614 del 2016 cit.).

Poichè nella fattispecie è incontestata l’esistenza di questi ultimi presupposti, la censura, come già detto, si rivela infondata.

3. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, concernenti il merito della pretesa tributaria.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. La peculiarità della fattispecie e il definitivo consolidarsi del citato orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso inducono a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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