Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23987 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23987 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 15552-2012 proposto da:
XHAFERAJ ERVIS, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SALDARINI BEATRICE, giusta procura che
viene allegata in atti;
– ricorrente contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LODI;
– intimato –

2013
5112

avverso l’ordinanza n. 8/2012 del GIUDICE DI PACE di
LODI del 7.3.2012, depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 22/10/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione

scritta.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,
nel procedimento civile iscritto al R.G. 15552 del 2012 tra
XHAFERM ERVIS
CONTRO
PREFETTO PROVINCIA DI LODI

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Xhaferaj Ervis.
Il ricorso è inammissibile. Esso risulta pervenuto a questa Corte a mezzo posta mediante
trasmissione da parte del giudice di pace di Lodi, senza che sia stato notificato ad alcuna parte del
precedente grado di giudizio. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2008 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.12s. 286 del 1998, nella parte in cui esclude
che l’instaurazione del giudizio di opposizione all’espulsione possa essere eseguita mediante
spedizione a mezzo servizio postale, ma tale facoltà facilitativa dell’accesso alla giurisdizione
ordinaria deve ritenersi limitata al primo grado di giudizio e non estesa al giudizio di legittimità che,
anche alla luce dell’art. 18 del d.lgs. 150 del 2011, ratione temporis applicabile trattandosi di
controversia instaurata dopo il 6 ottobre 2011, richiede il rispetto delle regole processuali stabilite
agli artt. 360 e seguenti del codice di procedura civile. Peraltro, oltre al rilievo decisivo sopra
evidenziato, per ragioni di completezza deve inoltre essere segnalato che, in violazione dell’art 369
c.p.c., non è stata depositata la procura speciale.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile -.
Ritenuto che il collegio condivide la relazione depositata.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

“Il giudice di pace di Lodi con ordinanza n. 8 del 2012 respingeva il ricorso presentato da Xhaferaj
Ervis avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Lodi, sul rilievo che il
cittadino straniero presenta numerosi precedenti penali e, non essendo stato in grado di inserirsi nel
tessuto italiano in maniera regolare, costituisce un pericolo per sé e per gli altri.

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