Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23987 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 23987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4732/2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATO

CARLO PADUANO;

– ricorrente –

contro

A.F., domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE SAMMARCO;

– controricorrente –

e contro

M.R., P.A.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1275/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il sig. C.A. ricorre, con quattro mezzi di gravame, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Catanzaro che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza, ha accolto la domanda di demolizione, per violazione delle norme sulle distanze legali, proposta dai signori M.R. e A.F. con riguardo all’edificio, del quale si assumeva l’illegittima sopraelevazione, di proprietà del ricorrente e della sig.ra P.C.A.;

che la corte distrettuale, rinnovata la c.t.u. e riportandosi alle risultanze di questa, ha ritenuto che l’opera realizzata (la sostituzione della precedente copertura in travi lignee con una copertura in cemento) avesse comportato un aumento di volumetria, minimo ma, tuttavia, sufficiente a far qualificare la sopraelevazione come nuova costruzione, come tale illegittima poichè realizzata in violazione della distanza prevista rispetto al fabbricato di proprietà degli attori;

che inoltre la corte catanzarese ha escluso l’applicabilità, nella specie, della disposizione dell’art. 879 c.c., relativa alla non operatività degli obblighi di rispetto delle distanze legali tra gli immobili che si affacciano sulla via pubblica, negando che potesse considerarsi pubblica via lo stretto vicolo cieco intercorrente tra i due edifici (di larghezza compresa tra mt. 1,10 e mt. 1,75), dalla stessa corte ritenuto di uso privato;

che la corte distrettuale, oltre a disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ha confermato la statuizione del tribunale di Cosenza circa la condanna del C. al risarcimento del danno degli attori, argomentando che tale danno dipendeva dalla illegittimità amministrativa dell’opera e rilevando che il ricorrente si era limitato a contestare l’an ma non anche il quantum;

che solo la sig.ra A. ha depositato controricorso;

che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1, del 16.5.17, in cui la causa è stata decisa, non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa fraintendendo le risultanze della rinnovata c.t.u., dalla quale, secondo il ricorrente, emergerebbe, da un lato, che non sarebbe certa l’esistenza di una sopraelevazione derivata dal rifacimento del tetto dell’immobile del C. e, d’altro lato, che una ipotetica sopraelevazione non potrebbe comunque superare i 40 cm di altezza;

che il primo motivo è inammissibile perchè formulato senza il rispetto del paradigma di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile nella specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata dicembre 2012), non indicandosi, nel mezzo di gravame, alcun fatto storico decisivo di cui la corte catanzarese avrebbe omesso l’esame;

che col secondo motivo (n. 1.2 del ricorso) si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto relative alle distanze fra fabbricati (art. 873 c.c.) in cui la corte territoriale sarebbe incorsa considerando nuova costruzione un intervento di mera sostituzione della copertura non implicante aumento di volumetria dei piani sottostanti;

che il secondo motivo va disatteso perchè l’argomentazione giuridica ivi svolta postula che la modificazione del tetto abbia avuto la funzione esclusiva di copertura senza aumento di volumetria dei piani sottostanti, ma tale postulato urta contro l’accertamento di fatto della corte territoriale, non specificamente censurato, secondo cui, nella specie, l’aumento di volumetria avrebbe “avuto il fine di rendere maggiormente fruibile il vano che si affaccia sulla terrazza” (ultimo rigo di pag. 7 della sentenza);

che col terzo motivo (2.1 e 2.2) si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 879 c.c., comma 2, nonchè il vizio di insufficiente motivazione, in cui la corte sarebbe incorsa nel ritenere che il vicolo situato tra le due costruzioni non fosse di uso pubblico; al riguardo il ricorrente sottolinea come alla pagina 9 della c.t.u. si legga: “va però evidenziato che le due proprietà non sono finitime…. in quanto esiste una striscia di terreno di evidente proprietà pubblica per cui nessuna distanza va rispettata”;

che il terzo motivo va giudicato inammissibile alla stregua del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il “fatto” oggetto di “omesso esame” non può identificarsi in una risultanza istruttoria, quali gli stralci della relazione peritale o delle planimetrie catastali riportati nel ricorso; il fatto storico decisivo della natura pubblica della via che separa i fabbricati delle parti – ossia se la sede viaria appartenga ad un soggetto pubblico o appartenga ai confinanti, cosicchè la linea di confine tra i fondi passi al centro della stessa – ha formato oggetto di esame da parte della corte territoriale e, pertanto, la doglianza riferita al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, risulta inammissibile, mentre va disattesa la doglianza riferita al vizio di violazione di legge, la quale si fonda sul presupposto della natura pubblica della via;

che col quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 c.c., in cui la corte sarebbe incorsa confermando la condanna del ricorrente al risarcimento di un danno di cui non vi sarebbe prova alcuna;

che – a prescindere dal rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25475/10), il danno da mancato rispetto delle distanze legali tra costruzioni è in re ipsa – il quarto motivo va giudicato, prima che infondato, inammissibile, perchè non attinge specificamente la ratio decidendi della impugnata statuizione, che si risolve nell’affermazione che il devolutum aveva ad oggetto “l’an della violazione” e non il quantum del credito risarcitorio, secondo l’interpretazione dell’atto di appello operata dalla corte catanzarese e non adeguatamente censurata (con la deduzione di vizi argomentative o di violazioni di regole ermeneutiche) nel presente motivo del ricorso per cassazione;

che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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