Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23986 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 16/11/2011), n.23986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30898-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato SIGILLO’ MASSARA GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

TARQUINIA 5/D presso lo studio degli avvocati RIOMMI MAURIZIO e

MICHELI CARLO (Studio Avv.to FALLA TRELLA MARIA LUISA), che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/05/2007 R.G.N. 174/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega SIGILLO’ MASSARA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega RIOMMI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 102/07 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Spoleto che, dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con P.M.L. il 3.10.2000, aveva affermato la vigenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al risarcimento danni.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la P..

Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente i giudici del merito ritengono che il cit. art. 23 richieda la specificazione della causale collettiva in una individuale e formula, infine, il seguente quesito (ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis): “Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25.9,1997 non hanno una natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale”.

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per il carattere non conferente del quesito rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21.6.2007 n. 14385).

Infatti, la sentenza impugnata si è basata – tra l’altro – sul rilievo assorbente dell’espressa previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preciso e perentorio limite temporale (30.4.98) oltre il quale è esclusa la “copertura autorizzatolo”, rilievo che il quesito non affronta.

Inoltre, la formulazione del quesito non è tale da poter circoscrivere la decisione nei limiti di un suo accoglimento o rigetto (v. Cass. S.U. 26.3.2007 n. 7258). A tal fine bisognerebbe scomporre la prima parte (sull’esistenza di una “delega in bianco” e sulla conseguente assenza di limiti alla contrattazione collettiva), dalla parte successiva del quesito concernente la necessità o meno della specificazione della causale individuale (comunque assorbita dal rilievo decisivo della avvenuta stipula oltre il 30.4.98 dei contratti a termine con le odierne controricorrenti).

Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso concerne la motivazione in punto di diritto e non quella in punto di fatto, il che colloca la censura al di fuori dell’area dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2 nonchè vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a non riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo in vita, come la prolungata inerzia della lavoratrice dopo la scadenza del termine e l’accettazione del TFR. La prima delle suddette censure è infondata, mentre la seconda risulta assorbita.

Invero, la più recente giurisprudenza di questa S.C. – cui va data continuità – è ormai consolidata nello statuire che “Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle partì medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo dovendosi, peraltro, considerare che l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2 di natura imprescrittibile pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione “ex lege” del rapporto a tempo determinato cui era stato apposto illegittimamente il termine. (Nella specie, relativa ad una pluralità di contratti a tempo determinato conclusi tra un aiuto arredatore e la RAI S.p.a., la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio ha ritenuto che correttamente la Corte di merito avesse dichiarato la nullità del termine apposto, restando priva di rilievo la mera inerzia tenuta dal lavoratore per oltre un anno e mezzo, dalla scadenza del termine dell’ultimo dei cinque contratti intervenuti).” (Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. 1.2.2010 n. 2279).

Ancora più di recente, Cass. n. 9583/2011 ha ribadito che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”.

In senso conforme si vedano, altresì, Cass. 10.11.2008 n. 26935;

Cass. 28.9.2007 n. 20390; Cass. 17.12.2004 n. 23554; Cass. 11.12.2001 n. 15621 ed innumerevoli altre.

Aggiunge, ancora la cit. sentenza n. 9583/2011 che “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ancora, in senso conforme, Cass. 2.12.2002 n. 17070).

Ebbene, tutte le sentenze citate hanno, nel caso concreto sottoposto all’esame della S.C., ritenuto giuridicamente corretta (oltre che immune da vizi logici) l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, anche se protratta per due o tre anni o più, non fosse sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per tacito mutuo consenso.

Aggiunge icasticamente Cass. n. 23501/2010, cit.: “D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824). Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe contra legem anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa delle parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). E’, inoltre, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007)” (v., altresì, Cass. n. 23499/2010 cit. ed altre ancora).

Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumere in maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso).

In conclusione, il mero decorso del tempo non avrebbe mai potuto dare luogo al mutuo consenso di cui parla la società ricorrente.

Quanto alla circostanza dell’asserita incontestata accettazione del TFR, basti notare che il ricorso non è nemmeno autosufficiente perchè non chiarisce in quale atto difensivo o verbale d’udienza la società ricorrente la avrebbe allegata.

3- E’, poi, inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui la società deduce un vizio di motivazione in ordine all’aliunde perceptum, formulando il seguente quesito (sebbene non dovuto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis): “Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il Giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”.

Anche in tal caso il vizio di motivazione viene in sostanza prospettato non in ordine alla motivazione in punto di fatto, ma in rapporto a quella in punto di diritto (sempre suscettibile di essere corretta ex art. 384 c.p.c., u.c.), il che colloca la doglianza al di fuori del novero di quelle spendibili ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Per altro, come correttamente statuito dall’impugnata sentenza, la deduzione all’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno, allegazione e richiesta di prova che non possono essere avanzate in via meramente esplorativa.

Diversamente, si verificherebbe una surrettizia esenzione dall’onere probatorio gravante sul datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 17759/2010).

4- Con il quarto motivo di ricorso Poste Italiane S.p.A. deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione laddove l’impugnata sentenza ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni pur in assenza di prestazione di attività lavorativa, ovvero deduce vizio di motivazione riguardo alla ritenuta decorrenza del diritto alle retribuzione dalla messa in mora, ravvisata nell’instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui veicola, attraverso il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quella che, semmai, integrerebbe una violazione di legge e non un vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Invero, l’avvenuto espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è un fatto – per altro, (pre)processuale, mentre il cit. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si riferisce a quelli extraprocessuali – pacifico (nè le parti ne hanno discusso il contenuto): controverse ne sono soltanto le eventuali conseguenze giuridiche ai fini dell’art. 1218 c.c., ma ciò da luogo ad una questione di diritto e non di motivazione in fatto.

Quanto alla questione di diritto, il motivo è inammissibile perchè il quesito (“Dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria”) si rivela incongruo, avendo l’impugnata sentenza motivato la conferma del trattamento risarcitorio accordato dal giudice di prime cure (e commisurato alle retribuzioni cui la controricorrente avrebbe avuto diritto se le fosse stata consentita la prosecuzione del rapporto) in base alla ritenuta mora accipiendi di Poste Italiane a seguito del tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dalla lavoratrice.

5- L’inammissibilità degli ultimi due motivi di ricorso assorbe la questione, ventilata da Poste Italiane S.p.A. in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., relativa all’eventuale incidenza, nella vicenda in esame, della sopravvenuta L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

6- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 50,00 nonchè in Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA