Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23985 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23985 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19424-2011 proposto da:
BELLIA MARIA BEATRICE BLLMRA46M64C351T, MAGRO ALDO
MGRLDA41L19H175Y, elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato LOMBARDO LANZA FRANCESCO, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
GAZZO GIUSTINA, FINOCCHIARO ALDO;
– intimati

avverso la sentenza n. 500/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA del 14.1.2010, depositata il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore

Data pubblicazione: 22/10/2013

Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione

scritta.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,
nel procedimento civile iscritto R.G. 19424 del 2011

il lodo cui non si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 829 cod. proc. civ. può essere
impugnato per violazione delle regole di diritto. Con esso è stata legittimamente dichiarata la
risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti sulla base
dell’inutile decorso del termine indicato nella diffida contrattuale ad adempiere, esercitata ex art.
1454 cod. civ. dai promittenti venditori. La valutazione comparativa delle posizioni contrattuali di
entrambe le parti, compiuta con ampia disamina dei fatti nel lodo, pone in evidenza l’assenza
d’inadempimento in capo ai predetti prominenti venditori; i promittenti compratori erano da molti
anni nella disponibilità dell’immobili e gli alienanti avevano provveduto alla regolarizzazione
urbanistica; non era idoneo a paralizzare l’operatività della predetta diffida il telegramma inviato
dai promittenti venditori in risposta a quello delle controparti, successivo alla perenzione del
termine ad adempiere.
Considerato che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per ricorso Aldo Magro e Maria
Beatrice Bellia affidandosi ai seguenti motivi :
nel primo motivo si è dedotta la violazione di legge per non avere la Corte d’Appello considerato la
non congruità del termine di venti giorni contenuto nella diffida ad adempiere, peraltro non
preceduto da messa in mora, rispetto al complessivo regolamento negoziale nonché il vizio di
motivazione per non aver dato rilievo la contenuto del telegramma inviato dai promittenti venditori
dopo quello recapitato ad essi dai ricorrenti, nel quale s’indicava una nuova data per il rogito;
nel secondo si denunciava la violazione e falsa applicazione del diritto vivente derivante dagli
orientamenti della giurisprudenza di legittimità alla luce dei quali la diffida ad adempiere è
rinunciabile mediante un successivo comportamento negoziale concludente incompatibile con la
volontà di avvalersene e la conseguente illegittimità della pronuncia solutoria;
nel terzo motivo veniva denunciata la violazione e falsa applicazione degli art. 1453 e 2932 cod.
civ. per non aver accertato l’inadempimento dei promittenti venditori e non ave disposto il
trasferimento del bene ex art. 2932 cod. civ.;
nel quarto e nel quinto motivo veniva denunciata la violazione degli art. 1453 e 1385 cod. civ.; degli
artt. 829 e 830 cod. proc. civ. nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per non avere la Corte
accertato e disposto in ordine alla domanda di rimborso del doppio della caparra versata, come
conseguenza dell’inadempimento dei promittenti venditori;
nell’ultimo motivo veniva denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
ritenuto che occorre preliminarmente osservare che il sindacato sul rispetto delle regole di diritto
deve essere svolto entro i limiti disegnati dall’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,(Cass. 21802 del 2006);
ritenuto, al riguardo, che le parti ricorrenti nei primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché
logicamente connessi, censurano non la corretta applicazione della disciplina normativa relativa
all’esercizio della diffida ad adempiere e il successivo effetto solutorio derivante dall’inutile

S .105

“Rilevato che nella sentenza impugnata, per quel che interessa, la Corte d’Appello di Catania,
sull’impugnazione del lodo arbitrale intercorso tra le parti, proposta dai ricorrente ha così statuito :

decorso del termine ma la valutazione del comportamento dei promittenti venditori dopo tale
scadenza oltre alla congruità del termine negozialmente fissato ex art 1454 cod. civ.;

ritenuto che tale valutazione non è censurabile in sede di verifica della rispondenza alle regole di
diritto del lodo perché determina un’illegittima estensione al merito degli accertamenti compiuti in
sede arbitrale essendo esclusivamente tesa a ricondurre i medesimi fatti, già oggetto di specifico
esame, ad una manifestazione di volontà abdicativa del precedente esercizio del diritto di risolvere
il contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ.,
Ritenuto, inoltre, che il termine per adempiere è rimessa alla libera determinazione delle parti. salvo
il limite normativo stabilito al secondo comma del citato art. 1454 cod civ., rispettato nella specie.
con conseguente insindacabilità della sua congruità in concreto, una volta osservato tale limite;
Ritenuto che i motivi successivi, postulando l’accoglimento dei precedenti, ovvero la vigenza del
contratto o la riconduzione dell’inadempimento ai promittenti venditori, sono assorbiti dal rigetto
dei primi due;
Ritenuto, infine, che ove si condividano i precedenti rilievi, il ricorso meriti di essere rigettato”.
Ritenuto che il Collegio aderisce integralmente alla relazione depositata, osservando in ordine alla
memoria che in essa vengono riproposte censure attinenti al merito della decisione arbitrale in
ordine al comportamento negoziale delle parti, del tutto inammissibili;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giug o 2013
Il

nte

ritenuto, pertanto, che la prima censura ha ad esclusivo oggetto la richiesta di una rivalutazione di
fatti (telegramma dei promittenti venditori) al fine di pervenire ad una valutazione degli stessi
diversa da quella indicata nel lodo e ritenuta coerente e adeguatamente motivata dalla Corte
d’Appello;

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