Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23985 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2018, (ud. 24/11/2017, dep. 03/10/2018), n.23985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 622-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO

12-D, presso l studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2009 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2017 dai consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza del 5.10-2.11.2009 (nr. 89/5/09), ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto da B.V. avverso quattro avvisi di mora (nrr. (OMISSIS)), relativi ad IRPEF ed ILOR per gli anni di imposta 1990 e 1991, ritenendo non provata la notifica delle due cartelle presupposte e tardiva la produzione nel grado di appello – in data 12 gennaio 2009 – delle relate di notifica;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Agenzia delle Entrate, articolato in due motivi, al quale la intimata ha opposto difese con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la AGENZIA delle Entrate ricorrente ha dedotto:

-1) con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58,comma 2.

Ha censurato la sentenza per aver ritenuto decisiva la mancanza di prova della notifica delle cartelle esattoriali laddove nel ricorso introduttivo (riprodotto nel presente ricorso) la contribuente non aveva contestato la avvenuta notifica delle cartelle esattoriali ma aveva dedotto unicamente (ed in modo generico) la prescrizione del diritto di riscossione.

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo la tardività della iscrizione a ruolo, affermando la mancanza di notifica delle cartelle in un mero obiter dictum.

La Agenzia ricorrente ha assunto che la applicazione corretta del principio di non contestazione avrebbe imposto di ritenere esente da prova la avvenuta notifica delle cartelle, vertendo la materia controversa unicamente sulla decorrenza della prescrizione, genericamente dedotta.

Quanto alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, la ricorrente ha censurato la sentenza per non averle riconosciuto la facoltà, prevista dalla susdetta norma, di produrre nuovi documenti in appello.

2) con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione in ordine al fatto, controverso e decisivo per il giudizio, della notifica delle cartelle di pagamento.

Ha censurato la sentenza per non avere tenuto conto del fatto, incontestato in causa, della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, per non avere esaminato il mezzo di prova specifico offerto in appello.

che il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti del dedotto vizio di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58,comma 2;

che, infatti, quanto al vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. la censura è inammissibile. La mancanza di prova della notifica della cartelle costituiva una ratio decidendi della sentenza di primo grado e non un obiter dictum, come risulta dalla relativa motivazione. L’eventuale vizio della sentenza – per non essere stata contestata dalla parte contribuente nel ricorso originario la avvenuta notifica delle cartelle – avrebbe dovuto essere dedotto come motivo specifico di appello, restando altrimenti sanato.

Quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, il motivo è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cassazione civile sez. trib. 16 novembre 2012 n. 20109), fondata sulla testuale disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel processo tributario il regime delle prove in appello è modellato su quello del processo civile con l’unica eccezione delle prove documentali, per le quali a tenore del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2) non opera il divieto della novità dei documenti. La giurisprudenza richiamata dalla parte controricorrente si riferisce, invece, alla norma dell’art. 345 c.p.c., relativa alla produzione dei documenti nel processo civile, inapplicabile al processo tributario.

Unico limite alla produzione di nuovi documenti nel grado di appello va individuato nel rispetto del limite temporale per il deposito di documenti stabilito per il giudizio di primo grado dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 (venti giorni liberi prima della data di trattazione), norma applicabile anche nel giudizio di appello per il richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61.

Il giudice dell’appello non si è adeguato a siffatto principio giacchè ha ritenuto tardiva la produzione delle relate di notifica delle due cartelle esattoriali nel grado di appello (in data 19 gennaio 2009), affermando che i documenti avrebbero dovuto essere prodotti nel giudizio di primo grado.

che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, nei limiti esposti e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, affinchè provveda a rinnovare il giudizio di fatto sulla avvenuta notifica delle cartelle esattoriali applicando il principio di diritto sopra esposto;

che resta assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 24 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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