Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23984 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7403-2019 proposto da:

M.M.L., n.q di erede (moglie) di T.F.,

T.D., T.E., T.G., T.A., n.q.

di eredi (figli) di T.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DALMAZIA, 29, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CAIAZZO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5407/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 M.M.L., T.D., T.E., T.G. e T.A., nella qualità di eredi di T.F. e B.A., impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento dei maggiori importi, pari a complessive Euro 31.983,65, a titolo di imposte del registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni ed interessi, in relazione ad in atti di compravendita del (OMISSIS) avente ad oggetto un terreno sito in Comune di (OMISSIS) (Pg), loc. (OMISSIS), il cui valore era stato rideterminato dall’Ufficio in Euro 166.725 a fronte del valore dichiarato dalle parti nel contratto di Euro 26.000.

2. La CTP rigettava il ricorso ritenendo che il valore attribuito era provato dalla stima dell’ufficio che confermavano la perizia redatta dall’arch. Tr.Ni. su incarico del Tribunale Fallimentare di Roma mentre non era attendibile, in quanto generica, la perizia della parte privata.

3. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello ribadendo l’inaffidabilità della perizia di parte e rilevando l’infondatezza delle critiche mosse dai ricorrenti alla stima del bene del Tribunale Fallimentare, basata sull’andamento negativo del mercato immobiliare, in quanto tali valutazioni erano del tutto compatibili con la stima effettuata dall’Ufficio 4. Avverso la sentenza della CTR M.M.L., T.D., T.E., T.G. e T.A. hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di considerare fatti emersi nelle relazioni di stima costituiti dalla non urbanizzazione del terreno, dalla difficile raggiungibilità delle reti di servizi, dalla scarsa appetibilità del terreno dovuto alla localizzazione remota, ai costi di urbanizzazione, nonchè alla prospettiva della deviazione del traffico dovuto alla nuova strada (OMISSIS).

2 Il motivo è inammissibile.

2.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4). La disposizione di cui al comma 4, si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.” Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure in punto ritenuta inattendibilità delle consulenze di parte e di apprezzamento della stima effettuata dall’Ufficio che confermava i valori della perizia effettuata in sede di procedura fallimentare.

3 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso

condanna i contribuenti alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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