Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23984 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 26/09/2019), n.23984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

MINISTERO POLITICHDE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, 97099470571, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 97099470581 in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.F.V.M., L.G., I.S. SPA,

LE.RI., D.A.M., S.I.;

– intimati –

Nonchè da:

P.A., l.d., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PLAUTO 16, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO GATTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato RODOLFO PETRUCCI;

– ricorrente incidentale –

contro

LE.RI., S.I., D.A.M., I.S.

SPA, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 831/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 831/2017 accogliendo l’impugnazione proposta da D.F.V.M., l.d. e P.A. nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali, I.S. s.p.a., Le.Ri., D.A.M. e S.I., nonchè nei confronti di G., S.P., C.S. e Ch.Ca., quali eredi del già appellante L.F. – ha riformato la sentenza n. 670/2011 del Tribunale di Lecce.

Il giudice di primo grado aveva condannato i liquidatori S.I., D.A.M. e Le.Ri. a pagare la somma di Euro 124.249,00 oltre gli interessi a favore dei soci garanti D.F., l., L. e P., mentre aveva respinto la domanda proposta da detti soci nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e della Banca I.S. s.p.a..

La Corte territoriale, invece, accogliendo l’appello principale proposto dai soci garanti, ha dichiarato che: a) la cooperativa Viticultori di San Donaci aveva titolo per beneficiare dell’accollo, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali; e conseguentemente, b) il Ministero era tenuto all’accollo del debito della Cooperativa Viticultori, nei confronti del San Paolo Banco di Napoli, e, quindi, al pagamento in favore dell’Istituto di credito dell’importo di Euro 126.249,00 in riferimento all’ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Brindisi nell’anno 1991, oltre accessori; c) gli appellanti erano liberati dalle loro obbligazioni nei confronti dell’istituto di credito, che era tenuto ad accettare l’importo, dovuto dal ministero a tacitazione di tutte le sue ragioni, per le quali a suo tempo era stato introdotto il procedimento monitorio e successivamente quello esecutivo.

La Corte territoriale ha precisato che – poichè la domanda di condanna dei liquidatori al risarcimento del danno era da intendersi subordinata rispetto alla domanda di accertamento del diritto all’accollo – per effetto dell’accoglimento dell’appello principale (e, quindi, del rigetto della domanda relativa al mancato accollo dei debiti da parte del Ministero) è venuta meno la statuizione nei confronti di tutti i liquidatori (compresi lo S. ed il D.A., che non avevano proposto impugnazione incidentale).

2. Era accaduto che la Cooperativa Agricola Viticoltori (costituita il 23 agosto 1971) aveva sottoscritto una cambiale agraria per l’importo di 212.049,670 delle vecchie Lire all’ordine del Banco di Napoli. E D.F.V.M., l.d., L.F. e P.A., in qualità di soci della cooperativa Agricola Viticultori, avevano prestato garanzia cambiaria e fideiussione omnibus a favore della predetta cooperativa.

In data 19 dicembre 1989 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato lo stato di insolvenza della Cooperativa e, successivamente, il Ministero delle Politiche Agricole aveva assoggettato la stessa a liquidazione coatta amministrativa, nominando tre liquidatori: l’Avv. Le.Ri., il Dott. D.A.M. e l’Avv. S.I..

Il Tribunale di Brindisi con decreto ingiuntivo n. 294/91 aveva ingiunto alla cooperativa ed ai soci il pagamento della somma di Euro 126.249,00. In forza di detto decreto il Banco di Napoli aveva iscritto ipoteca sui beni della Cooperativa e sui beni degli attori, e, in seguito, aveva disposto il pignoramento di detti beni.

I liquidatori nominati avevano inoltrato al Ministero un’apposita domanda al fine di ottenere per la cooperativa il beneficio dell’accollo previsto dal D.M. n. 80161 del 1994, ma detto beneficio era stato negato in quanto, in sede di compilazione di un modello predefinito, era stato omesso di dichiarare che la Cooperativa Viticultori era iscritta nel registro delle cooperative agricole, come richiesto dal D.M. n. 80161 del 1994.

3. Nel settembre 2007 i soci garanti D.F., l., L. e P. avevano convenuto in riassunzione innanzi al Tribunale di Lecce (dopo che il Tribunale di Brindisi aveva declinato la propria competenza) il Ministero delle Politiche Agricole ed il Banco di Napoli S.p.A. e avevano chiesto: a) accertarsi che la cooperativa aveva diritto a beneficiare dell’accollo da parte del Ministero delle Politiche agricole, previsto dalla L. n. 237 del 1993, art. 1, comma 1-bis, perchè le garanzie erano state da essi prestate prima del 15 maggio 1993; b) conseguentemente dichiararsi il ministero tenuto all’accollo del debito della cooperativa nei confronti dell’istituto di credito e, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo con il quale la cooperativa era stata esclusa dal beneficio, condannarsi il ministero al pagamento in favore dell’istituto di credito della somma di cui al decreto ingiuntivo n. 294/1991, oltre al risarcimento del danno da essi subito (che veniva quantificato in Euro 50 mila oltre accessori); c) liberarli da ogni obbligazione nei confronti dell’istituto di credito.

A sostegno delle suddette domande – dopo aver per l’appunto premesso di aver prestato, in qualità di soci della cooperativa Agricola Viticultori, garanzia cambiaria e fideiussione omnibus a favore della predetta cooperativa e che essa era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – avevano esposto che: a) la cooperativa, pur in liquidazione coatta amministrativa, aveva conservato la suddetta iscrizione (con la conseguenza che, nonostante la mancata allegazione nella domanda, operava l’accollo previsto dalla legge); b) la gestione liquidatoria disposta dal ministero era incorsa in irregolarità, che avevano indotto l’Autorità di vigilanza alla revoca degli incarichi dei commissari liquidatori ed alla nomina del rag. C. quale liquidatore unico (con conseguente culpa in eligendo e in vigilando del Ministero a danno della cooperativa e con conseguente pretesa risarcitoria nei confronti dello stesso).

Si erano costituiti l’istituto di credito ed il ministero che avevano contestato la domanda attorea. Il ministero aveva altresì eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione.

Il giudice di primo grado aveva disposto la chiamata in causa dei commissari liquidatori della cooperativa in carica al momento della presentazione delle domande al ministero competente, ma, poichè i commissari liquidatori chiamati non si erano costituiti, gli stessi erano stati dichiarati contumaci. Quindi, ad esito del giudizio: aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della pretesa acchè lo Stato si assuma l’obbligazione di garanzia, avendo detta pretesa natura di diritto soggettivo; aveva poi ritenuto, in via incidentale, “la legittimità dell’atto di esclusione della cooperativa Viticultori di San Donaci”, perchè il commissario liquidatore non aveva certificato l’iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio delle cooperative; aveva escluso che il Ministero fosse responsabile per culpa in eligendo o vigilando, ritenendo che “detta domanda può fondarsi solo sul rapporto di immedesimazione organica di cui all’art. 28 Cost.”; aveva infine ritenuto responsabili i commissari liquidatori per aver compilato la richiesta di accollo “senza l’indicazione della data di iscrizione nel registro prefettizio” ed aveva pertanto condannato i predetti al pagamento della somma di Euro 126.249,00 (pari all’importo di cui era stato ingiunto agli attori il pagamento, con decreto ingiuntivo n. 294/91 del Tribunale di Brindisi) sia il commissario S., che aveva materialmente compilato la richiesta di accollo, sia gli altri due commissari liquidatori ( Le. e D.A.), perchè su costoro “incombeva l’obbligo di vigilanza”; aveva respinto la domanda nei confronti dell’istituto, rilevando che a norma della L. n. 388 del 2000, art. 26 le procedure esecutive sono sospese (solo) se è riconosciuto l’accollo dello Stato.

Avverso la sentenza di primo grado avevano proposto appello i soci garanti della cooperativa, già attori in primo grado, chiedendone la parziale riforma con l’addebito della responsabilità non solo ai commissari liquidatori, ma anche al Ministero per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c..

Si erano costituiti il Ministero delle Politiche agricole e forestali e la spa Sanpaolo Imi.

Nel giudizio di appello si era costituito anche il commissario liquidatore Le. che aveva proposto appello incidentale, facendo presente di aver rinunciato alla carica prima degli accadimenti che avevano dato luogo al giudizio, mentre gli altri due liquidatori erano stati dichiarati contumaci.

Il giudizio era stato interrotto a seguito della dichiarazione di decesso del L., ma era stato riassunto dall’appellante incidentale Le..

Si erano costituiti, oltre agli appellanti D.F., l. e P., il Ministero delle politiche agricole e forestali e la spa I.S., nonchè il commissario D.A..

La Corte territoriale con la impugnata sentenza ha riformato la sentenza di primo grado nei termini sopra richiamati.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Ministero delle Politiche Agricole, articolando due motivi.

Hanno resistito l.d. ed P.A., che hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.

In vista dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno presentato memoria. In particolare, il ministero ricorrente ha insistito, in via assorbente, nella tesi (sostenuta in via subordinata nel secondo motivo del ricorso) per cui l’accollo interviene alla fine della prima fase istruttoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso del ministero è affidato a due motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Con il primo motivo, il ministero ricorrente – che riporta testualmente in parte qua la sentenza di primo grado e l’atto di appello – denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis, sulla specificità dei motivi di appello.

Sostiene che gli appellanti nell’atto di appello avevano sì confutato la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa non aveva riconosciuto la responsabilità dell’Amministrazione per il fatto (la mancata allegazione dell’iscrizione) imputabile ai commissari liquidatori, ma non avevano affatto criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che la cooperativa era stata correttamente esclusa dal beneficio dell’accollo per il mancato rispetto del procedimento disciplinato dal D.M. 2 febbraio 1994 e dalla successiva circolare attuativa 17/6/1994 (e cioè per la mancata allegazione dell’iscrizione). Rileva quindi che gli appellanti nulla avevano dedotto sulla natura ex lege dell’accollo (e cioè sul fatto che l’accollo derivava dalla semplice sussistenza dei requisiti previsti dal legislatore, ed in particolare della natura agricola della cooperativa), come invece sarebbe stato necessario per dirsi che era stato specificatamente impugnato quanto al contrario ritenuto dal Tribunale; e in particolare non avevano spiegato perchè il citato decreto ministeriale e la citata circolare attuativa dovessero ritenersi irrilevanti per la genesi dell’accollo. Aggiunge che l’inammissibilità dell’appello era stata eccepita dall’Amministrazione in sede di comparsa di costituzione (che pure riporta) e che la Corte territoriale ha errato nel respingere detta eccezione.

1.2. Con il secondo motivo, il ministero ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 149 del 1993, art. 1, comma 1 bis come modificato dalla L. n. 237 del 1993, dei D.M. 2 febbraio 1994, D.M. 1 ottobre 1995 e D.M. 18 dicembre 1995, della L. n. 388 del 2000, art. 126 nella parte in cui la Corte territoriale ritenuto che il ministero aveva assunto per accollo ex lege il debito dei soci, quali garanti della cooperativa agricola per i debiti da questa contratti con l’Istituto di credito.

Sostiene in via principale che, per effetto dei decreti ministeriali attuativi e della successiva L. n. 388 del 2000, art. 126 l’effettivo accollo della garanzia avviene ad esito di un procedimento che si articola in due fasi: nella prima, viene predisposto un elenco nel quale sono inserite le garanzie ritenute ammissibili; nella seconda, vengono effettuati tutti gli accertamenti necessari ed idonei a verificare il permanere dell’entità del credito, l’inesistenza di eventuali procedimenti penali nei confronti dei soci istanti dei crediti ammessi, nonchè ogni altro adempimento ritenuto necessario. Rileva che la P.A., soltanto ad esito di detti accertamenti, tenuto conto della complessiva disponibilità finanziaria, perviene alla conclusione di procedere o di non procedere all’accollo. In definitiva, secondo il ministero ricorrente, l’accollo del debito non avviene automaticamente ope legis, in forza della L. n. 237 del 1993, art. 1, comma 1 bis ma per effetto di un atto di intermediazione dell’Amministrazione, che viene adottato dopo complessa istruttoria e che costituisce atto di valenza costitutiva (e non meramente dichiarativa): tale tesi sarebbe in linea ad una interpretazione comunitariamente orientata, essendo altrimenti incompatibile la normativa interna con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (come sarebbe reso evidente dall’esito e dal contenuto delle due procedure di infrazione che hanno caratterizzato la L. n. 237 del 1993 e la L. n. 388 del 2000 e che sono state definite dalla Corte di giustizia rispettivamente con sentenze del 22/7/1997 e del 5/4/2003).

In via subordinata, il ministero ricorrente rileva che, quand’anche si volesse affermare la natura ex lege dell’accollo, sarebbe comunque necessario l’atto di intermediazione dell’Amministrazione (che accerta la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed inserisce il credito nell’elenco previsto dalla normativa citata), mentre nella specie il credito garantito dai soci non soltanto non sarebbe stato inserito nel predetto elenco, ma anzi sarebbe stato espressamente escluso.

2. Il ricorso incidentale proposto dai soci garanti l. e P. è affidato a sua volta a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e ss., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria da essi spiegata nei confronti di tutte le parti chiamate in giudizio fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado (ribadita in sede di conclusioni davanti al Tribunale, e poi in atto di appello e in sede di conclusioni davanti alla Corte). Rilevano che, in conseguenza del procedimento monitorio, a cui era seguito quello esecutivo, in danno del,socio P. era stato eseguito il pignoramento di 1/5 dello stipendio, mentre ai soci D.F. e L. erano stati pignorati tutti i beni di proprietà; il socio l., per evitare la vendita della propria abitazione, aveva anche dovuto ricorrere ad una transazione con istituto di credito, consegnando allo stesso a tale titolo la somma di Euro 87 mila; per tutti, infine, la procedura esecutiva aveva comportato turbamento, conseguente anche alla correlata pubblicità negativa. Tutte le suddette vicende processuali non sarebbero mai state contestate ex adverso. In definitiva, secondo i ricorrenti incidentali, la Corte territoriale, nel respingere la loro domanda risarcitoria, sarebbe incorsa nella violazione denunciata.

2.2. Con il secondo motivo lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui la Corte ha ritenuto di dover compensare le spese processuali relative al grado in considerazione della novità della questione e del fatto che la pronuncia di questa Corte recante n. 9670/2013 (con la quale è stata affermata la non idoneità dei decreti ministeriali attuativi del D.L. n. 149 del 1993, art. 1, comma bis a porre limitazioni al diritto dei soci a vedere accollati i propri debiti da parte dello Stato) è intervenuta dopo la sentenza di primo grado.

3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

3.1. Occorre in primo luogo ricordare che, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012 (non applicabile nel caso di specie, nel quale l’appello è stato notificato il 17/6/2011, e dunque prima dell’11 settembre 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto legge), ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello doveva contenere “i motivi specifici di impugnazione”.

Come è noto, detto requisito – ora sostanzialmente sostituito dal contenuto specifico richiesto dal nuovo art. 342 c.p.c. per la motivazione dell’atto di appello – assolveva la duplice funzione di delimitare l’estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni concrete del medesimo. E postulava l’indicazione, sia pure in forma succinta, degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede.

In particolare, era jus receptum nella giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore del vecchio art. 342 c.p.c., che: la specificità dei motivi di appello imponeva all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che fosse possibile desumere quali fossero le argomentazioni fatte valere da chi aveva proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata: pertanto, anche nel vigore del vecchio art. 342 c.p.c., nell’atto di appello, alla parte volitiva doveva sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice. Ciò comportava altresì che i motivi di appello dovevano essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione.

3.2. Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo processuale, al quale questa Corte accede in ragione della natura processuale della censura proposta, risulta quanto segue.

A) Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda proposta dai soci garanti nei soli confronti della cooperativa nei confronti dei commissari liquidatori, si è espresso nei termini che seguono (pp. 5-6):

“Si tratta di verificare, incidenter tantum, la legittimità dell’atto di esclusione della cooperativa viticultori di San Donaci, per non avere il Commissario liquidatore certificato dell’iscrizione della cooperativa nel Registro Prefettizio.

Deducono gli attori (e vi è prova nella documentazione prodotta) che la cooperativa Viticoltori di San Donaci risultava iscritta nel Registro Prefettizio fin dal 19/12/1975 ed ha conservato la suddetta iscrizione fino alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Secondo il Ministero, invece, era obbligo dei Commissari liquidatori della società rendere, nell’apposita scheda, la dichiarazione di iscrizione della stessa nel registro prefettizio delle cooperative, elemento dal quale poteva desumersi la natura agricola della persona giuridica. Non a caso, deduce l’Avvocatura, prima di procedere all’istruttoria delle istanze, l’Amministrazione ha emanato un apposito decreto in data 2.2.1994 ed una circolare successiva in data 14.7.1994 n. 17, con la quale ha precisato quali dichiarazioni dovevano essere rese dai curatori o dai Commissari liquidatori, al fine di poter verificare la sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici.

Ciò posto, resta da esaminare la questione dal lato meramente formale del rispetto degli adempimenti documentali.

Osserva il Collegio come il D.M. e la circolare, nell’enunciare gli incombenti da porre in essere a cura dei Curatori e dei Commissari Liquidatori, utilizzano i termini “devono” e “dovranno” prescrivendo adempimenti evidentemente obbligatori.

La rilevanza della corretta effettuazione dei medesimi emerge in tutta evidenza laddove la citata circolare dispone che “sulla base di tali documenti il Ministero accerterà i requisiti di legittimità dell’istanza…” in tal modo chiarendosi che la fondatezza o meno delle domande sarà ritenuta alla stregua della documentazione prodotta dagli interessati.

Tanto premesso, appare evidente che l’incompleta formulazione della domanda e l’omessa dichiarazione di circostanze necessarie per ottenere il beneficio, comportano l’esclusione del richiedente. Detti adempimenti non hanno solo natura formale ma costituiscono espressione del principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, aventi rango costituzionale, in quanto comportano l’osservanza di regole certe da parte dei consociati ed evitano lungaggini nell’istruttoria delle domande. Del resto, i moduli predisposti si contraddistinguono per chiarezza e facilità nella loro compilazione “.

Dunque, il giudice di primo grado, nel riconoscere incidenter tantum la legittimità dell’atto di esclusione della cooperativa dai benefici ex lege n. 237, ha riconosciuta la legittimità degli adempimenti, previsti dall’Amministrazione con il D.M. n. 2 febbraio 1994, e della successiva circolare attuativa n. 17 del 14 luglio 1994, fra cui l’obbligo di indicare nel registro prefettizio l’iscrizione della cooperativa agricola, quale condizione per ottenere l’accollo all’esito del procedimento teso alla verifica dei presupposti richiesti dalla normativa primaria e da quella attuativa ministeriale.

Precisamente, il Tribunale di Lecce si è espresso nel senso della legittimità dell’atto di esclusione, perchè assunto in corretta osservanza dei requisiti e dei termini previsti, oltrechè dalla normativa primaria, dalla disciplina attuativa del Ministero, ritenuta idonea ad attuare il sorgere dell’accollo nel rispetto della legge.

B) Ciò posto, passando ad esaminare l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, occorre osservare che gli appellanti (odierni resistenti) – dopo essersi lamentati, svolgendo al riguardo ampia critica (p. 9-14), che il giudice di primo grado aveva sì affermato la responsabilità dei commissari liquidatori, ma aveva erroneamente escluso l’estensione di detta responsabilità nei confronti del ministero, non ravvisandosi tra quest’ultimo ed i commissari un rapporto di immedesimazione organica – si sono limitati (p. 14) a riportare le conclusioni contenute nel punto A dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e, in particolare, ad insistere nella richiesta di dichiarare intervenuto l’accollo e conseguentemente di condannare l’Amministrazione, senza spiegare perchè il D.M. 2 febbraio 1994 e la successiva circolare attuativa del ministero (sull’obbligo per il commissario liquidatore di allegare l’iscrizione utilizzando apposito modello, ed un apposito procedimento) non fossero rilevanti per il sorgere dell’accollo.

In altri termini, nell’atto di appello, gli odierni resistenti hanno adeguatamente confutato la sentenza di primo grado nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto l’accollo dell’Amministrazione per il fatto (la mancata allegazione dell’iscrizione) imputabile ai commissari liquidatori, ma non hanno confutato affatto la sentenza di primo grado nell’ulteriore parte nella quale la stessa Corte territoriale ha ritenuto che correttamente il Ministero aveva escluso la cooperativa dal beneficio dell’accollo per la mancata allegazione dell’iscrizione della cooperativa nel predetto registro prefettizio nell’ambito del procedimento all’uopo previsto (e cioè per il mancato rispetto del procedimento specificamente disciplinato dal D.M. 2 febbraio 1994 e dalla successiva circolare attuativa del 17.6.1994).

Gli appellanti hanno articolato le loro doglianze partendo dalla considerazione che la prova dell’iscrizione darebbe luogo all’accollo, ma hanno inammissibilmente trascurato di considerare che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che detta iscrizione non è sufficiente al fine di far sorgere il diritto, essendo anche necessario che la sussistenza dei requisiti fosse stata procedimentalmente accertata. Per tale ragione, perchè l’atto di appello potesse sottrarsi in parte qua alla sanzione di inammissibilità, essi avrebbero dovuto sostenere che, ai fini dell’insorgenza dell’accollo, fosse sufficiente il requisito dell’iscrizione, essendo invece irrilevante la disciplina procedimentale prevista dalla legge. Senonchè detta linea argomentativa – che sarebbe stata necessaria per soddisfare il requisito della specificità dei motivi d’appello – non è stata svolta dai soci garanti nell’atto di appello, che conseguentemente andava dichiarato, sul punto, inammissibile.

C) La Corte territoriale – rigettando erroneamente l’eccezione di inammissibilità in parte qua formulata dall’Avvocatura (sul presupposto che nell’atto di appello non si rinveniva alcuna censura specifica riguardo all’operatività ex lege dell’accollo) – ha ritenuto tout court ammissibile l’atto di appello sull’erroneo presupposto che gli appellanti, pur avendo riportato nell’atto di appello soltanto le conclusioni svolte in primo grado relative alla domanda volta a far valere l’accollo, avevano indicato che: “il requisito per iscrizione della Cooperativa esisteva ed esiste, contrariamente a quanto erroneamente asserito dal Ministero in sede di motivazione del provvedimento di diniego pubblicato.”

3.3. Senonchè, per rispettare il dettato dell’art. 342 c.p.c., si ribadisce, parte appellante, per fondare la propria pretesa, non avrebbe potuto limitarsi ad indicare la sussistenza della iscrizione nel registro prefettizio della cooperativa, ma avrebbe dovuto confutare la sentenza di primo grado spiegando per quali ragioni non riteneva corretta detta sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la mancata allegazione della iscrizione, nei termini prestabiliti dal D.M. 2 febbraio 1994 e dalla circolare attuativa, rappresentava legittima causa di esclusione del beneficio.

Ne consegue che la Corte d’appello di Lecce con la impugnata sentenza ha violato l’art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, sulla specificità dei motivi d’appello; e, per l’effetto – in accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo (nonchè i due motivi del ricorso incidentale) – la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, per ogni statuizione conseguente all’inammissibilità dell’atto dell’appello principale, nei sensi e nei limiti innanzi indicati, e cioè, segnatamente, nella parte in cui gli impugnanti si sono limitati a richiamare le conclusioni svolte in prime cure, senza svolgere critiche argomentate e specifiche sulla sussistenza delle condizioni richieste per l’operatività dell’accollo.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e entrambi i motivi del ricorso incidentale, rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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