Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23984 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/10/2017), n. 23984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati Silvia
Stefanelli e Marco De Fazi, con domicilio eletto nello studio del
secondo in Roma, Via della Giuliana, n. 44;
– ricorrente –
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
PADOVA; MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimati –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie depositata il 30 luglio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 30 luglio 2015, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. C.A. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Padova, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il C. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi;
che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);
che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017