Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23983 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23983 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 4303-2012 proposto da:
OTOBO JONATHAN TBOJTH86R15Z335V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE BENEDETTINE 51-A, presso
lo studio dell’avvocato ROMANINI ALESSANDRA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FURLAN SIMONETTA giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTO di FIRENZE;

– intimato avverso il provvedimento n. RG. 4160/2011 del GIUDICE DI PACE
di FIRENZE del 22/06/2011, depositata 11 23/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

Data pubblicazione: 22/10/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso come da relazione.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:

sig. Jonathan Otobo, di nazionalità nigeriana, avverso l’espulsione
intimatagli dal Prefetto della stessa città, con decreto del 23 febbraio
2011, ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, per non
aver ottemperato a precedente ordine di lasciare il territorio nazionale
emesso il 20 giugno 2008 dal Questore ai sensi del comma 5 bis del
medesimo articolo.
Il sig. Otobo ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi
di censura, cui non ha resistito l’autorità intimata.
2. — Il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la
questione della violazione della direttiva 2008/115/CE, è fondato.
Il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica
e immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva,
contenuto nella direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), così
come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 28 aprile
2011, caso «El Dridi» (C-61/11), determina l’illegittimità, e la
conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del
meccanismo d’intimazione immediata con brevissimo termine per
l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione
penale detentiva, previsto dall’art. 14, comma 5 bis d.lgs. n. 286 del
1998 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 22 lett. m), 1. 15
luglio 2009, n. 94); ne consegue che, in applicazione delle previsioni
immediate e puntuali della citata direttiva e coerentemente con le
modifiche introdotte dal d.l. 23 giugno 2011 n. 89, l’espulsione,
Ric. 2012 n. 04303 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-2-

<<1. — Il Giudice di pace di Firenze ha respinto il ricorso del disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. cit., che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall'inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se l'intimazione sia stata emanata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o memorie; che, condividendo il Collegio quanto si legge nella relazione, il provvedimento impugnato va cassato in accoglimento del ricorso; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma ult. parte, c.p.c. con l'annullamento del decreto di espulsione sopra indicato; che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'erario, essendo la parte vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato; P. Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione e condanna l'amministrazione intimata al pagamento, in favore dell'erario, delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, di cui 1.300,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, e in € 900,00, di cui 80,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera e consiglio del 7 maggio 2013 11Funzionario Gin medesima (Cass. 18481/2011 e successive conformi)..>>;

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